Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15696 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 28/07/2016, (ud. 30/03/2016, dep. 28/07/2016), n.15696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 26076/13 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE

2, presso l’avvocato PALMERI GIOVANNI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIAZZA LUCIANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA S.R.L. “TRE C” GESTIONI COMMERCIALI, in persona del

Curatore fallimentare Dott. M.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUIGI MANCINELLI 65, presso l’avvocato

MOSCATI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASTROIANNI CAMILLO Francesco, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

M.M., C.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 122/2013 della CORTE DI APPELLO DI

CALTANISSETTA del 24/5/13;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/16 dal Consigliere Dott. DI MARZIO Mauro;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato LUCIANO PIAZZA che ha chiesto,

in via preliminare il rinvio a nuovo ruolo per rinotifica del

ricorso a CASCINO, nel merito l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato ENRICO MOSCATI che si

oppone al rinvio e chiede il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che si oppone al rinvio per integrazione del

contraddittorio e chiede l’accoglimento del secondo motivo di

ricorso ed assorbimento dei restanti motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

vista l’istanza depositata da G.C. volta ad ottenere l’assegnazione di un termine per la rinnovazione della notificazione del ricorso all’intimato C.C.;

considerata la non imputabilità dell’omessa notifica a tale intimato e l’impossibilità di tempestiva riattivazione del procedimento di notificazione;

PQM

ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C.C. e rinvia a nuovo ruolo con termine per l’incombente di mesi tre dalla comunicazione di questa ordinanza.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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