Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15696 del 28/07/2016
Cassazione civile sez. I, 28/07/2016, (ud. 30/03/2016, dep. 28/07/2016), n.15696
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERNABAI Renato – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 26076/13 proposto da:
G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE
2, presso l’avvocato PALMERI GIOVANNI, rappresentato e difeso
dall’avvocato PIAZZA LUCIANO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA S.R.L. “TRE C” GESTIONI COMMERCIALI, in persona del
Curatore fallimentare Dott. M.M., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUIGI MANCINELLI 65, presso l’avvocato
MOSCATI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MASTROIANNI CAMILLO Francesco, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
contro
M.M., C.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 122/2013 della CORTE DI APPELLO DI
CALTANISSETTA del 24/5/13;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/03/16 dal Consigliere Dott. DI MARZIO Mauro;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato LUCIANO PIAZZA che ha chiesto,
in via preliminare il rinvio a nuovo ruolo per rinotifica del
ricorso a CASCINO, nel merito l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato ENRICO MOSCATI che si
oppone al rinvio e chiede il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO ROSARIO GIOVANNI che si oppone al rinvio per integrazione del
contraddittorio e chiede l’accoglimento del secondo motivo di
ricorso ed assorbimento dei restanti motivi.
Fatto
FATTO E DIRITTO
vista l’istanza depositata da G.C. volta ad ottenere l’assegnazione di un termine per la rinnovazione della notificazione del ricorso all’intimato C.C.;
considerata la non imputabilità dell’omessa notifica a tale intimato e l’impossibilità di tempestiva riattivazione del procedimento di notificazione;
PQM
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C.C. e rinvia a nuovo ruolo con termine per l’incombente di mesi tre dalla comunicazione di questa ordinanza.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016