Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15696 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. I, 15/07/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 15/07/2011), n.15696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.D. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso l’avvocato BARBANTINI MARIA

TERESA, rappresentato e difeso dagli avvocati CRISTONI CLAUDIO,

FERRERIO GIAN ALBERTO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUCIO AFRANIO 23, presso l’avvocato PASTORE STOCCHI EMANUELA,

rappresentato e difeso dall’avvocato POLI MAURO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

CONSORZIO STRADALE PIAN DI BALESTRA IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 568/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato M.T. BARBANTINI, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1998 il sig. B.D. si rivolse al Pretore di Porretta Terme per ottenere il rimborso di L. 9.412.292 indebitamente versate, nel corso degli anni, al Consorzio stradale Pian di Balestra quale contributo per la manutenzione delle strade di penetrazione alla omonima lottizzazione realizzata dal Comune di San Benedetto Val di Sambro e culminata nella vendita dei lotti – uno dei quali poi pervenuto al B. – nel 1963. Convenne in giudizio sia il Consorzio sia il Comune, cui chiese, in subordine, di tenerlo indenne da ogni eventuale obbligo di pagamento nei confronti del Consorzio.

L’attore sosteneva che le strade di penetrazione alla lottizzazione appartenevano al demanio comunale, onde la costituzione del Consorzio, nel 1983, con lo scopo di provvedere alla loro manutenzione sul presupposto che si trattasse di strade vicinali, era illegittima, e comunque era illegittima ogni pretesa di contributi consortili nei confronti dei proprietari dei lotti.

Il Tribunale di Bologna Sez. distaccata di Porretta Terme (subentrato alla Pretura) respinse la domanda, e la Corte d’appello respinse, poi, il gravame del B..

La Corte ritenne in particolare, per quanto ancora rileva, che le strade non fossero di proprietà comunale, perchè così risultava dal titolo, ossia dai contratti di vendita dei lotti del 1963. Se era vero che in essi il Comune si riservava la proprietà delle aree destinate a strade, era altresì vero che ciò l’ente aveva previsto al solo scopo di godere della massima libertà nella costruzione delle strade e delle altre opere di urbanizzazione primaria – che si impegnava ad eseguire – fermo restando che, una volta realizzate sul suolo le strade, il tutto era consegnato ai nuovi proprietari, che dunque dovevano provvedere alla manutenzione.

Infatti – secondo la Corte – il Comune aveva realizzato la lottizzazione per finalità speculative, onde non avrebbe avuto senso che si accollasse anche gli oneri di manutenzione perpetui – oltre che di costruzione – delle strade. E del resto in tal senso deponeva anche l’uso di una terminologia privatistica nei contratti di vendita, in cui si parlava di servitù di passaggio, di acquedotto, di elettrodotto, ecc. , non necessarie se si fosse trattato, invece, di strade pubbliche, naturalmente destinate alle corrispondenti funzioni. Nel medesimo senso deponeva, inoltre, il comportamento successivo alla stipula degli stessi acquirenti dei lotti, i quali si erano resi promotori della costituzione del Consorzio.

Irrilevanti erano anche la determinazione da parte del Comune della toponomastica e della numerazione, normalmente compiute dagli enti lottizzanti; lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, per il quale i proprietari pagavano il relativo tributo; la collocazione della lottizzazione all’interno del centro abitato, non decisiva ai fini del riconoscimento del carattere pubblico delle strade;

l’esecuzione nei primi tempi di interventi manutentivi da parte del Comune, facilmente collegabili a vizi costruttivi in un manufatto di recente esecuzione.

Nè rilevava, infine, la liquidazione del Consorzio, nelle more del giudizio, per l’esaurimento dei suoi scopi, con conseguente accollo al Comune delle spese di manutenzione delle strade: ciò era spiegabile con un’evoluzione degli interessi legati a quelle strade, inizialmente solo privati – onde non v’era ragione che il Comune se ne assumesse la cura – per essere le strade di fatto destinate al servizio solo di chi doveva recarsi nelle singole abitazioni, sorte come case di villeggiatura fuori dalla storica cinta urbana del paese, e poi divenuti pubblici a seguito dell’integrazione della lottizzazione nel nucleo abitato.

Il sig. B. ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo, complesso motivo. Il Comune di San Benedetto Val di Sambro ha resistito con controricorso, mentre il Consorzio non ha svolto attività difensiva. Il ricorrente ha anche presentato memoria.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si censura la negazione del carattere demaniale delle strade per cui è causa.

1.1. – Il ricorrente, premesso che una strada rientra nel demanio comunale quando è destinata all’uso pubblico ed è di proprietà del comune, sostiene che le strade della lottizzazione Pian di Balestra presentavano, all’epoca della costituzione del Consorzio, entrambi i requisiti, essendo il primo implicato dalla stessa costituzione del Consorzio e il secondo erroneamente escluso dalla Corte d’appello in base ad una interpretazione forzata o addirittura “fantasiosa” del titolo, ossia dei contratti di vendita dei lotti.

1.1.1. – Sennonchè le critiche mosse dal ricorrente alla ricostruzione della volontà negoziale fatta dai giudici di appello sono inammissibili. Esse infatti si risolvono o in una diversa valutazione degli stessi elementi già presi in considerazione dalla Corte d’appello; o nel riferimento a dati ulteriori quali due delibere comunali – la n. 106 e la n. 138 del 1962 – anteriori agli atti di vendita, in cui si farebbe riferimento alla proprietà comunale delle strade ancora da costruire: documenti dei quali, però, non viene adeguatamente trascritto il contenuto, con conseguente violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

1.2. – Il ricorrente deduce, infine, che, in forza dell’obbligo di “nulla mai più a chiedere” per il servizio delle strade, assunto dal Comune negli atti di vendita dei lotti, quand’anche fosse stata ritenuta legittima l’imposizione dei contributi consortili, il Comune avrebbe dovuto essere condannato a tenerlo indenne da ogni spesa di manutenzione.

1.2.1. – La deduzione è però inammissibile, perchè fa riferimento a una vera e propria domanda subordinata di manleva, che la Corte d’appello non ha preso in considerazione. Andava articolata, dunque, una censura di omissione di pronuncia, mentre il ricorso deduce, sia formalmente sia sostanzialmente, solo violazione di legge e vizio di motivazione.

2. – Il ricorso va in conclusione respinto.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 1.000,00, di cui 800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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