Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15696 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 02/07/2010), n.15696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1435/2006 proposto da:

G.G.B., (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 22, presso lo studio

dell’avvocato PUGLIESE FEDERICA, rappresentato e difeso dall’avvocato

NOTO Ottavio giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SAI (Società Assicuratrice Industriale) S.p.A., (OMISSIS),

GESTIONE FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA, in persona

del legale rappresentante, pro tempore, elettivamente domiciliata, in

ROMA, VIA DI SAN BASILIO 12, presso lo studio dell’avvocato STUDIO

SIMMONS E SIMMONS, rappresentata e difesa dall’avvocato LOMBARDO

MICHELE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

A.S., (OMISSIS), A.A.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1260/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 18/07/2003, depositata il

24/11/2004; R.G.N. 525/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione in data 10.10.1994 G.G.B. conveniva dinanzi al Tribunale di Marsala A.A. ed A. S., nonchè la Sai s.p.a. quale impresa a titolo di Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un incidente stradale avvenuto in (OMISSIS) in data (OMISSIS); esponeva: che, alla guida della propria moto, non aveva potuto evitare la collisione con altra moto (condotta da A.A. e di proprietà di A.S.) a causa dell’improvvisa immissione di quest’ultima nella sede stradale, con relativa inversione di marcia; che aveva riportato varie ferite tra cui la frattura della gamba destra; che la società Alpi Assicurazioni s.p.a. presso cui il veicolo dell’ A. risultava assicurato, aveva comunicato la mancanza di copertura assicurativa per omesso pagamento.

Si costituiva la Sai, nella qualità, ed espletata consulenza di ufficio, l’adito Tribunale, con sentenza n. 100/99, dichiarata la contumacia degli A., in parziale accoglimento della domanda, condannava in solido i convenuti al pagamento della somma di L. 31.346.500 oltre interessi al 5% dal 16.9.1991 alla decisione.

A seguito dell’appello del G., costituitasi la Sai, e contumaci gli A., la Corte d’Appello di Palermo, con la decisione in esame n. 1260/2004, confermava quanto statuito in primo grado con particolare riferimento alla affermata corresponsabilità, in eguale misura, di A.A. e del G..

Ricorre per cassazione il G. con sei motivi; resiste con controricorso la Sai, che ha altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo e secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, artt. 115 e 116 c.p.c., in ordine al ritenuto concorso di colpa nella vicenda in esame, senza considerare la mancata dimostrazione della legittimità di condotta di guida dell’odierno ricorrente.

Con il terzo e quarto motivo sì deduce violazione degli artt. 2056 e 2057 c.c. e L. n. 39 del 1977, art. 4, in relazione, rispettivamente alla non avvenuta liquidazione del danno sulla base del reddito più elevato tra quelli dichiarati (negli anni 1989, 1990 e 1991) in relazione alla liquidazione del danno biologico.

Con il quinto motivo si deduce violazione dell’art. 2059 c.c.; si afferma in particolare che l’odierno ricorrente aveva diritto al risarcimento del danno morale anche a seguito della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.

Con il sesto motivo si deduce violazione dell’art. 91 c.p.c., in ordine alla condanna al pagamento delle spese processuali a carico dell’odierno ricorrente.

Preliminarmente deve rilevarsi inammissibilità del controricorso non risultando nè a margine nè in calce allo stesso la relativa, procura speciale.

Fondato è il quinto motivo di ricorso.

Censurabile è infatti la decisione impugnata laddove afferma che “poichè il riconoscimento della responsabilità è stato effettuato in base alla presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, difetta il necessario presupposto per il riconoscimento del diritto di G.G.B. al risarcimento del danno morale”.

Tale assunto è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. nn. 8827 e 8828/2003), nonchè della Corte Costituzionale (n. 233/2003), secondo cui l’art 2059 c.c., deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito ad un’astratta fattispecie di reato, stante il principio di parità della giurisdizione, definitivamente consacrato nell’art. 75 c.p.p., è risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge. Pertanto, il giudice, in relazione alla menzionata funzione unitaria del risarcimento del danno alla persona, non può non tenere conto di quanto già eventualmente riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo, pure esso risarcibile, quando vi sia la lesione di un tale tipo di interesse, ancorchè il fatto non sia configurabile come reato.

Ne deriva che, a seguito della cassazione dell’impugnata decisione su tale punto il giudice del rinvio dovrà provvedere alla liquidazione del solo danno morale soggettivo.

Non meritevoli di accoglimento sono gli altri motivi di ricorso avendo la Corte territoriale, nell’ambito del potere discrezionale spettante al giudice di merito nella valutazione degli elementi probatori, provveduto alla liquidazione del danno patrimoniale e di quello biologico e correttamente fatto ricorso al criterio sussidiario della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c., comma 2, non ritenendo elementi probatori tali da configurare una responsabilità esclusiva a carico di uno dei due conducenti dei motocicli in questione.

Inammissibile è infine l’ultimo motivo sulle spese, liquidate in base al principio della soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso e rigetta gli altri.

Cassa l’impugnata decisione in relazione al solo motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

 

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