Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15695 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8640-2018 proposto da:

E.J.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MACHETTA MARCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TROIANI RUGGERO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato VEZZOLI

MAURIZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1339/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 13/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

E.J.I. ha proposto ricorso articolato in unico motivo (violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.) avverso la sentenza 13 settembre 2017, n. 1339/2017, resa dalla Corte d’Appello di Brescia. Il CONDOMINIO (OMISSIS), si difende con controricorso.

La decisione della Corte d’Appello, in accoglimento del quinto motivo di gravame del medesimo E.J.I., ha riformato la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Bergamo il 22 febbraio 2013, eliminando, giacchè affetta da ultrapetizione, la sua condanna a rivestire in lamiera preverniciata dello stesso colore del muro il tubo di scarico in PVC apposto lungo la facciata dell’edificio del Condominio (OMISSIS). La Corte di Brescia ha quindi compensato per 1/4 le spese di entrambi i gradi del giudizio, condannando E.J.I. al rimborso della residua frazione in favore del Condominio (OMISSIS).

L’unico motivo di ricorso di E.J.I. denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., assumendo che, avendo la Corte d’Appello di Brescia accolto il quinto motivo di gravame in ordine all’ultrapetizione imputabile alla pronuncia del Tribunale di Bergamo circa la condanna a rivestire in lamiera preverniciata dello stesso colore del muro il tubo di scarico, sarebbe stata eliminata l’unica ragione di soccombenza del ricorrente, con conseguente illegittimità della condanna al rimborso parziale delle spese processuali in favore del Condominio (OMISSIS).

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2. Tale memoria intende ribadire che la collocazione delle tubazioni di scarico lungo la facciata era stata dal Tribunale di Bergamo ritenuta “legittima”, “anche se realizzate senza l’autorizzazione del condominio”; mentre poi la Corte di Brescia avrebbe accolto il “principale motivo di gravame proposto per il merito dalla parte appellante”, senza rendere “nessun’altra statuizione”.

Or, come risulta dalla stessa esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso di E.J.I., il Condominio (OMISSIS), aveva agito con citazione del 20 luglio 2008 davanti al Tribunale di Bergamo per sentir accertare l’illegittimità delle opere eseguite dal medesimo E.J.I. ai fini di realizzare i nuovi servizi igienici nella sua proprietà esclusiva, nonchè per sentir condannare il convenuto alla riduzione in pristino delle parti condominiali ed al risarcimento dei danni. Nella sentenza del 22 febbraio 2013 il Tribunale di Bergamo dichiarò che la posa delle tubazioni lungo la facciata, effettuata dal convenuto in occasione dei lavori per cui è causa, era stata attuata senza preventiva comunicazione o autorizzazione da parte del Condominio, come imposto invece dall’art. 9 del regolamento condominiale, nè era autorizzata “dalla relativa DIA”; quindi condannò il convenuto al rivestimento delle tubazioni con lamiera nel colore (OMISSIS) della facciata dell’edificio, respingendo le ulteriori domande dell’attore. La Corte d’Appello, avendo riformato la sentenza impugnata del Tribunale sia pur solo sul punto della condanna al rivestimento delle tubazioni, ha correttamente proceduto d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, attribuendone e ripartendone l’onere sulla base dell’esito complessivo della lite, atteso che la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (da ultimo, Cass. Sez. 3, 12/04/2018, n. 9064). I giudici di secondo grado hanno così considerato che comunque la mancata informazione del Condominio (OMISSIS) in ordine ai lavori da eseguirsi da parte di E.J.I. avesse impedito la valutazione della legittimità delle opere e dell’impatto di queste sul fabbricato (pagina 8 della sentenza impugnata).

Va considerato come l’art. 1122 c.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220 (pur nella specie inapplicabile ratione temporis) obblighi il condomino che esegua opere su parti di proprietà o di uso individuale a dare preventiva notizia “in ogni caso” all’amministratore, perchè ne riferisca in assemblea, notizia volta a che l’amministratore possa determinarsi, nel caso, a sperimentare un’azione per la rimozione delle opere e la riduzione in pristino. E’ altrimenti tuttora ipotizzabile, come più volte sostenuto da questa Corte, l’esistenza di un’apposita convenzione fra i condomini, inserita nel regolamento, che contempli la necessità di un’autorizzazione dell’assemblea per l’esecuzione dei lavori interni alla singola unità immobiliare di proprietà esclusiva (arg. da Cass. Sez. 2, 21/05/1997, n. 4509; Cass. Sez. 2, 24/03/1972, n. 899).

Nel caso in esame, la statuizione del Tribunale che la posa delle tubazioni lungo la facciata dell’edificio fosse stata effettuata dal condomino E.J.I. senza preventiva comunicazione al Condominio, e senza autorizzazione dello stesso, come imposto dall’art. 9 del regolamento condominiale, era stata oggetto del terzo motivo di appello, rigettato nell’impugnata sentenza.

L’iniziale domanda del Condominio (OMISSIS), volta sia alla declaratoria della illegittimità delle opere, sia alla condanna alla riduzione in pristino, sia al risarcimento dei danni, aveva, quindi, un triplice petitum immediato, il quale implicava distinti ed autonomi accertamenti e supponeva più pronunce giudiziali. Ne consegue che, avendo la Corte d’Appello di Brescia confermato la declaratoria di illegittimità delle opere eseguite dal condomino E.J.I. per l’inosservanza delle prescrizioni dell’art. 9 del Regolamento condominiale, tale statuizione mantiene le vesti di capo della sentenza munito di piena autonomia, suscettibile di considerazione ai fini della valutazione ex art. 91 c.p.c., dovendosi il ricorrente ritenere in ogni modo soccombente con riferimento a siffatto profilo.

L’accoglimento sia pur di uno soltanto dei più capi in cui sia stata articolata una domanda giudiziale dà comunque luogo ad un’ipotesi di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali sostenute dall’attore solo limitatamente vittorioso (nell’esercizio di potere discrezionale del giudice di merito non sindacabile dalla Corte di cassazione), impedendo piuttosto che questa possa essere condannata a rifondere, sia pure pro quota, le spese della controparte (se non con riferimento all’ipotesi eccezionale, nel regime posteriore alla L. n. 69 del 2009, di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa) (arg. da Cass. Sez. 6 – 2, 23/09/2013, n. 21684; Cass. Sez. 3, 22/08/2018, n. 20888). Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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