Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15695 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. I, 15/07/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 15/07/2011), n.15695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sui ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 8347 e 12437 del Ruolo Generale

degli affari civili dell’anno 2005:

DI COMUNE DI GERANO (Roma), in persona del sindaco p.t., autorizzato

a stare in giudizio da delibera della G.M. n. 5 dell’11 gennaio 2005

ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo Ojetti n. 79, presso

l’avv. De Propris Francesco, che lo rappresenta e difende, per

procura in calce al ricorso.

– ricorrente principale –

contro

P.A., quale erede di P.E. titolare

dell’omonima impresa e della coerede deceduta del predetto

imprenditore A.A., elettivamente domiciliato in Roma alla

Via Nazionale n. 204, presso l’avv. Bozza Alessandro che lo

rappresenta e difende per procura autenticata ai sensi del D.L. 28

dicembre 2000, n. 445, artt. 21 e 47, da funzionario delegato del

sindaco di Civitella S. Paolo (Roma) e già rappresentante, giusta

procura per notar L. Pocaterra del 2 maggio 2001, Rep. 42182, della

sorella P.F., anche essa coerede dei predetti

genitori, oggi rappresentata e difesa, per procura per notar

Francesco Marino di Roma del 18 marzo 2009, dall’avv. Michele Costa,

domiciliato in Roma alla Via Bassano del Grappa n. 24, in

sostituzione dell’avv. Roberto Volpi già difensore dei due germani

P..

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, 1^ sez. civ. n.

4766/04 del 13 luglio – 8 novembre 2004.

Udita all’udienza del 29 aprile 2011 la relazione del cons. Dr.

Fabrizio Forte e sentiti l’avv. De Propris, per il comune ricorrente

e gli avv.ti Bozza, per P.A., e G., per delega

dell’avv. Costa, per P.F.;

udito il P.G. Dr. Elisabetta Cesqui, che conclude per il rigetto dei

ricorsi e del controricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.E., con citazione notificata il 25 novembre 1991 al Comune di Gerano (Roma), dedotto di avere concluso il 10 gennaio 1962 con tale ente locale l’appalto per la costruzione della scuola elementare articolato in cinque lotti di lavori, per il quale la stazione appaltante aveva solo in parte pagato quanto dovuto, conveniva in giudizio detto comune dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo che lo stesso fosse condannato a pagare i saldi e la revisione dei prezzi per gli ultimi tre lotti dei lavori per complessive L. 348.057.892, maturate per detti titoli al 31 dicembre 1991.

Il Comune si costituiva eccependo la prescrizione dei crediti dell’impresa per i primi due lotti di lavori, essendo decorsi oltre dieci anni dagli atti interruttivi di esercizio del credito posti in essere da controparte, e deducendo di non dovere nulla per gli ultimi tre lotti non avendo l’impresa adempiuto l’onere assunto nel collaudo, per ricevere quanto le spettava, di produrre certificazione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i dipendenti. Infine la stazione appaltante negava che gli interessi dovuti fossero da pagare ai tassi superiori a quelli del codice civile di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, inapplicabile ratione temporis ad un rapporto sorto da un contratto concluso prima della entrata in vigore dello stesso richiamato Capitolato generale.

La domanda è stata accolta dal Tribunale adito, nei limiti di L. 172.389.648, oltre agli interessi di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 36, dal 19 novembre 1993 al saldo, e il Comune di Gerano, condannato a pagare tali somme, ha proposto appello contro la sentenza di primo grado, eccependo di nuovo la prescrizione del credito per il saldo prezzo dei primi due lotti e riaffermando la debenza dei soli interessi legali del codice civile e non di quelli del capitolato generale del 1962, deducendo di non dovere nulla per gli ultimi tre lotti di lavori, avendo già corrisposto, a saldo del prezzo e della revisione, per tali lotti L. 16.873.720 nel 1991, pur in difetto di ogni sua colpa per il ritardo dei collaudi, per cui nessun interesse moratorio doveva esso pagare all’appellato.

Gli eredi dell’originario attore con appello incidentale chiedevano le somme loro negate in primo grado con l’accoglimento parziale della domanda del loro dante causa, insistendo per il rigetto delle richieste di controparte. La Corte d’appello, in rapporto al saldo dei lavori per i primi due lotti di L. 725.589, diritto azionato con l’atto introduttivo di questo giudizio del 25.11.1991, ha rilevato la natura interruttiva della prescrizione di una lettera del 16 febbraio 1983, nella quale si faceva riferimento al credito che precede, specificamente preteso dal P. per cui tale atto di esercizio del credito contenuto nella indicata missiva interrompeva la causa estintiva del credito ancora esercitabile e da adempiere.

La Corte, peraltro, in parziale accoglimento del gravame dell’ente locale, affermava che nel contratto di appalto era espressamente previsto che gli interessi per i ritardi nei pagamenti dovessero computarsi in base al Capitolato generale delle opere dello Stato all’epoca vigente (cioè il R.D. n. 350 del 1895), che non conteneva una disciplina speciale dei tassi degli interessi in deroga a quella generale ed ha negato l’applicabilità dei tassi più alti del D.P.R. n. 1063 del 1962 sulle somme ancora dovute.

Tali interessi erano però dovuti dalla data in cui doveva effettuarsi il collaudo, che doveva avvenire il 27 ottobre 1968, cioè un anno dopo la ultimazione dei lavori per i primi due lotti e il 27 aprile 1980 per il prezzo degli ultimi tre lotti, in base al capitolato speciale.

Ridotti il coacervo degli interessi dovuti al tasso ordinario di legge e liquidati in L. 14.620.831, in luogo delle L. 38.380.232 riconosciute in primo grado, la Corte d’appello ha ritenuto applicabili gli interessi ai tassi del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 36, sulla revisione prezzi, di cui alla L. 21 dicembre 1974 n. 700, già vigente alla data del riconoscimento del “di ritto” a tale revisione che imponeva interessi ai tassi del capitolato generale del 1962, così determinando il dovuto al P. nella misura di cui sopra. Per la Corte di merito ha assunto rilievo il certificato di collaudo degli ultimi tre lotti dei lavori, approvato dall’impresa il 24 giugno 1989, per il quale il Comune aveva pagato, il 14 marzo 1991, L. 16.873.720, così riconoscendo dovute le somme di cui al collaudo per essersi verificata, secondo la Corte, la condizione nello stesso prevista per il pagamento della produzione dall’impresa della certificazione del regolare pagamento dal P. dei contributi previdenziali e assistenziali per le maestranze.

Riconosciuto che tale somma, sebbene pagata, non era stata detratta dalla somma per la quale vi era stata condanna, la Corte d’appello ha ridotto anche per essa il dovuto dall’ente locale, cui è stata attribuita dai giudici del merito la colpa del ritardo nei pagamenti, derivata dal comportamento del Comune di Gerano che aveva consegnato il certificato di collaudo statico solo a marzo 1987, dopo circa otto anni dalla ultimazione dei lavori, così ritardando il collaudo contabile dei questi ultimi.

La Corte ha ritenuto corretta la tesi del Tribunale che aveva sancito il pagamento degli interessi di mora di cui a detta liquidazione, confermando in appello la colpa del comune per i ritardi del collaudo, riducendone l’importo in rapporto ai minori interessi e alle somme già versate e non computate dal primo giudice in accoglimento parziale del gravame della stazione appaltante, a cui carico erano quindi in parte poste le spese del grado.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso principale notificato il 5 aprile 2005, di sette motivi illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il Comune di Gerano e si difende con tempestivo controricorso e ricorso incidentale di due motivi illustrati anche essi da memoria, P.A., in proprio e nella qualità di rappresentante della sorella P.F.; i due controricorrenti,- a seguito della rinuncia al mandato del loro unico difensore originario in cassazione, hanno ciascuno nominato un nuovo difensore in proprio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi proposti dalle parti contro la stessa sentenza ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1.1. Il primo motivo del ricorso principale del Comune di Gerano denuncia la omessa motivazione della sentenza di appello sulla natura “negoziale” del certificato di collaudo sottoscritto dall’impresa Pantano in data 24 giugno 1989, il quale ad avviso del ricorrente vincola l’appaltatrice a non potere pretendere alcuna somma oltre quella determinata in detto atto a carattere convenzionale.

Il motivo è infondato e da rigettare, in quanto fa derivare dalla sottoscrizione-accettazione della parte contabile del collaudo ad opera dell’appaltatore e dal certificato di collaudo costituente un mero atto consistente in un giudizio tecnico sulle opere eseguite (Cass. 11 dicembre 2007 n. 25943) una rinuncia ai diritti di questo agli accessori del suo credito riconosciuto dalla stazione appaltante con la certificazione del collaudo.

Tali interessi non potevano che maturare dalla data in cui le somme erano da pagare che non risponde a quella del loro accertamento, che non poteva che aversi contestualmente al collaudo, che secondo i giudici di merito doveva aversi entro un anno dalla ultimazione dei lavori; dalla data di un anno dalla ultimazione dei lavori, secondo la Corte di merito in tale statuizione non contestata, in quanto costituente il termine entro cui dovevano collaudarsi le opere, decorrevano anche gli interessi dovuti sui corrispettivi fino al pagamento o alla liquidazione del debito dal comune (per la decorrenza degli interessi per il ritardo del collaudo, sia pure in rapporto alla L. 10 dicembre 1981, n. 741 inapplicabile al caso ratione temporis cfr., tra altre, Cass, 17 gennaio 2008 n. 885 e 16 novembre 2007 n. 23746). Tali interessi,accessori al credito dell’appaltatore, non possono negarsi solo per il fatto di avere proceduto alla verifica delle opere e della loro contabilità con il collaudo intervenuto solamente nel 1989, cioè con oltre dieci anni di ritardo imputabile alla stazione appaltante che avrebbe dovuto procedere a collaudare la scuola nel termine sopra indicato, per cui era tenuta a pagare gli interessi moratori sul debito accertato a decorrere dalla data in cui il collaudo si sarebbe dovuto fare fino al soddisfo, come sancito dalla Corte d’appello (Cass. 16 marzo 2007 n. 6303). Nessuna rinuncia vi è stata dal P. agli interessi sul credito riconosciuto dall’ente locale in ritardo, cioè nel 1989, ma esistente già prima della data del collaudo, anche se non esigibile, in quanto la stazione appaltante avrebbe dovuto corrispondere il prezzo già al momento in cui la collaudazione degli ultimi tre lotti doveva eseguirsi, cioè un anno dopo l’ultimazione dei lavori del 27 aprile 1979, data dalla quale (27 aprile 1980) dovevano decorrere gli interessi moratori dovuti incontestatamente fino alla data della loro liquidazione complessiva avvenuta il 18 novembre 1993 (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Inconferente è il richiamo in ricorso alla mancata osservanza, dall’impresa appaltatrice, dell’onere di allegare la certificazione dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali per i suoi dipendenti, in fatto contestata dai controricorrenti, perchè il verificarsi di detta condizione potestativa o onere non poteva che retroagire pure in riferimento agli accessori, e lo stesso intervenuto pagamento del capitale dovuto, come previsto in collaudo, confermava come comportamento concludente che, sul credito, erano dovuti gli interessi moratori maturati per il ritardo nel collaudo imputabile alla stazione appaltante.

1.2. Il secondo motivo di ricorso principale lamenta un errore di calcolo, per un preteso computo erroneo del dovuto, avendo la Corte d’appello, con gli interessi, liquidato anche la sorte capitale ancora dovuta, riprendendo quindi il calcolo unitario operato dal c.t.u. e condannando il ricorrente a pagare anche questa somma già corrisposta nel 1991, dopo il collaudo, con ingiustificata locupletazione dell’impresa per la maggior somma ricevuta.

Tale preteso errore di calcolo, sia pure denunciato come vizio motivazionale, non può essere oggetto di ricorso per cassazione che sul punto è inammissibile, potendo la parte interessata o chiedere, ove possibile, la rettificazione o correzione dell’errore denunciato, se emergente dal corpo della sentenza, ovvero la revocazione di questa ultima (Cass. 15 maggio 2009 n. 11133, 12 ottobre 2010 n. 21012, questa anche per la revocazione, e Cass. 7 aprile 2006 n. 8287). Il secondo motivo di ricorso principale, in quanto non deduce un errore sui presupposti numerici del calcolo operato nel merito, non attiene alla motivazione (Cass. 7 marzo 2006 n. 4859) e denunciando un errore di fatto è inammissibile se chiede ai giudici di legittimità la rettifica dell’errore materiale nel provvedimento impugnato, in base al costante insegnamento di questa Corte di legittimità.

1.3. Altrettanto inammissibile è il terzo motivo di ricorso, che denuncia la mancata motivazione della sentenza impugnata in ordine all’affermazione, che il pagamento della somma di cui al collaudo conferma l’essersi verificata la condizione-onere di operatività del credito riconosciuto nel collaudo, adempiuto, sul presupposto del regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dall’impresa.

Invero il pagamento del credito ha confermato l’esistenza di esso per il P., ma è avvenuto in ritardo, rispetto alla data in cui il credito riconosciuto per il saldo degli ultimi lotti era sorto cioè al 1980, un anno dopo la ultimazione dei lavori, per cui, sulla somma dovuta e versata in ritardo rispetto a detta data, gli accessori non potevano che decorrere da quell’anno sopra indicato, anche senza dare rilievo alla presunzione di adempimento dei suoi oneri da parte dell’appaltatore, perchè comunque gli accessori sulle somme pagate erano allo stesso dovuti dal debitore, il cui pagamento può rilevare come conferma del preesistente debito (sul tema, cfr. Cass. 31 marzo 2010 m. 7787).

1.4. Anche il quarto motivo di ricorso principale è inammissibile, dovendosi leggere il dispositivo che esso denuncia come contraddittorio con la motivazione, alla luce di quest’ultima, per cui il riferimento agli interessi ai tassi di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, contenuto nella sentenza del Tribunale, per la parte in cui si conferma, deve ritenersi limitato alle somme per le quali tali accessori si sono riconosciuti con i tassi di cui sopra, cioè in rapporto ai soli crediti riconosciuti a titolo di revisione dei prezzi, dovendosi per i residui debiti di mero saldo del prezzo dal comune, corrispondersi gli interessi al tasso di legge che all’epoca era quello del codice civile.

Le somme capitalizzate, dovute anche a titolo di interesse, in quanto tali possono ritenersi produttive di altri interessi, ai diversi tassi previsti nel testo della sentenza di primo grado che comunque, per il profilo dell’anatocismo di cui a detto motivo di ricorso, non risulta espressamente censurata con l’appello, non risultando che siano stati chieste dal P. gli interessi composti, con la conseguenza che, entro detti limiti, il motivo di ricorso è da dichiarare inammissibile.

1.5. In ordine al quinto motivo di ricorso la pretesa dell’ente locale di corrispondere gli interessi a decorrere dal 14 marzo 1991, cioè da una data precedente a quella indicata nella sentenza del 18 novembre 1993, corrispondente, come già detto a quella della liquidazione del dovuto operata dal c.t.u., è contro l’interesse del ricorrente, perchè la decorrenza su cui insiste l’ente locale comporterebbe un pagamento di somme maggiori a carico dello stesso comune in base alla pronuncia impugnata; il motivo di ricorso è quindi inammissibile per difetto di interesse.

1.6. Il sesto motivo di ricorso principale lamenta che il ritardo del collaudo erroneamente è stato imputato all’ente locale, sulla base di una controversia relativa ai vizi dell’edificio costruito tra le parti che la Corte di merito afferma essere stata chiusa con condanna del comune ad eseguire le riparazioni non imputate all’impresa.

Afferma il ricorrente che ciò non è conforme al vero e pretende che la cattiva esecuzione dei lavori avrebbe essa ritardato il collaudo;

sul piano logico non si comprende perchè non si siano verbalizzati detti vizi dell’opera, non risultanti dal collaudo nel quale non vi siano disapprovazioni di lavori eseguiti, come sicuramente sarebbe stato possibile, contabilizzando in tal modo anche il dovuto per le necessarie riparazioni.

In effetti, anche la cattiva esecuzione di alcune delle opere appaltate non giustifica il ritardo delle operazioni di collaudo, per il quale la stazione appaltante deve rispondere del pagamento tardivo del dovuto e degli interessi come già chiarito.

1.7. Inammissibile è infine la censura relativa alla disciplina delle spese di causa, che lamenta tra l’altro la mancata compensazione parziale di esse, che invece in fatto vi è stata, per cui non è comprensibile la censura proposta, che, come tale, non può che ritenersi inammissibile. 2.1. Il primo motivo del ricorso incidentale degli aventi causa dell’imprenditore P., censura la sentenza d’appello per i tassi di interesse applicati, che sono quelli di legge riportati nel codice civile per i saldi dei lavori, in ragione del rinvio agli stessi tassi contenuto nel capitolato del 1895, alla cui applicazione fa espresso riferimento il capitolato speciale, allegato al contratto concluso dalle parti.

In ordine alla revisione prezzi, come detto, si sono invece applicati i tassi di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 36, per espressa previsione della L. n. 700 del 1974; afferma il ricorrente incidentale che, trattandosi di opera interamente finanziata dallo Stato, erano comunque da applicarsi i tassi del Capitolato del 1962, aventi valore normativo, per tale tipo di opere.

Tale motivo è manifestamente infondato in quanto nel caso la previsione dell’originario contratto di appalto in concreto applicabile, riconosce gli interessi ai tassi di legge vigenti alla data del contratto, applicabili ai sensi dell’art. 67 del Capitolato speciale di appalto, anteriore all’entrata in vigore della L. n. 1063 del 1962 e che invece richiama il Capitolato generale del 1895, in una data in cui lo stesso non prevedeva deroghe ai tassi di legge ordinariamente da applicare.

Non sono applicabili i tassi maggiori di cui al nuovo capitolato generale, neppure esistente alla data in cui fu inserito in contratto il richiamo all’unico Capitolato generale a quella data applicabile, che è quello del 1895, per cui il motivo è infondato.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 210 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c., anche per contraddittoria motivazione in rapporto all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 per avere respinto la domanda di pagamento di alcuni acconti revisionali, affermando che di essi non sarebbe stata data prova dal P., per non avere il Comune prodotto gli atti contabili, con gli stati di avanzamento e quello finale che avrebbero dimostrato quanto preteso dall’impresa. La prova documentale del credito dell’impresa non poteva darsi, avendo solo la stazione appaltante la documentazione degli stati di avanzamento con le contabili da cui potevano emergere i crediti non riconosciuti dalla sentenza impugnata. La Corte ha omesso di ordinare al Comune la produzione della documentazione che avrebbe giustificato i pagamenti pretesi, pur riconoscendo il comportamento omissivo del comune nella mancata esibizione della contabilità relativa alle somme che si affermano dovute nella originaria prospettazione delle domande, con una condotta processuale che doveva comunque valutarsi come conferma del debito dell’ente locale in alcun modo valutata ai sensi di legge.

La Corte, in ragione della rigida disciplina della contabilità degli appalti pubblici e delle riserve da apporre per ogni azione successiva, ha rigettato le richieste di pagamento dell’impresa ritenute non provate come già dal tribunale, affermando che la genericità delle richieste istruttorie dell’appaltatore in ordine alla documentazione da produrre, comunque escludeva di potere desumere il credito dalla mera condotta processuale dell’ente locale.

Anche in questa sede il ricorso non è autosufficiente non specificando i richiami ai vari stati di avanzamento, che non si sa neppure se e quando vi sono stati nel merito con gli accessori pagamenti degli acconti e comunque non possono essere valutati in questa sede.

Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.

3. In conclusione, i due ricorsi riuniti devono rigettarsi e le spese del giudizio di cassazione possono interamente compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi riuniti e compensa interamente le spese del giudizio di cassazione tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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