Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15695 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 02/07/2010), n.15695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1420/2006 proposto da:

LA FLECHE CAVAILLONAISE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI Luigi,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VON BERGER

CARLO M., QUINTAVALLE GIOVANNI giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

FLLI NIZZI DITTA SRL;

– intimata –

sul ricorso 5624/2006 proposto da:

NIZZI CARLO EREDI DI BISCALDI G. F. & C. S.N.C., (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio

dell’avvocato ADRAGNA NICOLA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CAMPAILLA MASSIMO giusta delega in calce al

controricorso con ricorso incidentale;

– ricorrente –

e contro

LA FLECHE CAVAILLOMAISE SOC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 375/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Prima Civile, emessa il 17/01/2005, depositata il 12/02/2005;

R.G.N. 3836/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato Carlo ALBINI per delega avv. Luigi MANZI;

udito l’Avvocato Massimo CAMPAILLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto di

entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso della s.n.c. Nizzi Carlo Eredi di Riscaldi G.f. & C., con decreto 26.5.1998 il Presidente del Tribunale di Milano ingiungeva alla “società La Fleche S.a. con sede amministrativa in (OMISSIS)” il pagamento della somma di L. 117.865.000, oltre interessi e spese, quale residuo corrispettivo dovuto per trasporti effettuati nei mesi di gennaio e febbraio 1998.

Proponeva tempestiva opposizione la s.a. La Fleche Cavallonaise con sede in (OMISSIS), eccependo l’inammissibilità della procedura monitoria per essere l’ingiunta soggetto straniero, e non avendo ad (OMISSIS) una sede amministrativa bensì un semplice recapito; nel merito giustificava il mancato saldo delle fatture della Nizzi per avere quest’ultima perso un carico che le era stato affidato.

La Nizzi resisteva, chiamando in causa la Fondiaria Assicurazioni s.p.a. da cui chiedeva di essere garantita.

Con sentenza n. 11298/2001 del 23.6-18.10.2001 il Tribunale adito, in composizione monocratica, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo e dichiarava il credito della Nizzi (di L. 117.865.000) estinto a seguito della sua integrale compensazione con il credito risarcitorio dell’opponente.

Proponevano appello la Nizzi, in via principale e La Fleche, in via incidentale; la Corte d’appello di Milano, con la sentenza in esame n. 375/2005, in parziale accoglimento dell’appello principale, condannava l’appellata La Fleche al pagamento di Euro 64.082,66, con interessi legali dalla decisione al saldo, rigettando l’appello incidentale.

Affermava, in particolare, la Corte Territoriale, che: “è quindi fondata la censura della Nizzi, dovendosi affermare l’applicazione, al caso di specie, della disciplina di cui alla L. n. 450 del 1985 e succ. modif., e quindi la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore ai parametri di cui all’art. 1 della stessa legge…..il comportamento dell’autista C. costituirebbe colpa grave per il vettore, tale da escludere, della L. n. 450 del 1985, art. 1, ex comma 3, gli invocati limiti di risarcibilità. Il furto della merce, in una col camion sul quale era stata caricata, è avvenuto di notte (tra il (OMISSIS)), all’interno del deposito della Nizzi (piazzale recintato e chiuso con un lucchetto) dove l’autista l’aveva parcheggiato non potendo raggiungere in tempo (entro le ore 20) la stazione di (OMISSIS), dopo aver inserito adeguato antifurto sul veicolo.

In siffatte circostanze non si ravvisano elementi per affermare la colpa grave dell’autista; ciò che ha motivato il Tribunale ad escludere il caso fortuito (con ciò ritenendo la responsabilità della Nizzi ex art. 1693 c.c.) non costituisce grave violazione del dovere di diligenza e custodia, in quanto l’inserimento dell’antifurto e il parcheggio notturno in un’area privata e chiusa costituiscono buone precauzioni in linea di massima adeguate. Ad escludere il caso fortuito basta una prevedibilità anche minima dell’evento, anche sotto il profilo soggettivo si risolve in una lieve riduzione della diligenza”.

Ricorrono per cassazione la Fleche, in via principale con quattro motivi, illustrati da memoria e la Nizzi Carlo Eredi s.n.c., in via incidentale con tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale:

con il primo motivo di ricorso si deduce “contraddittorietà della motivazione in punto al disconoscimento di valore contrattuale vincolante inter partes alla lettera di vettura; falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 6 (1) lett. k Cmr in relazione all’art. 2724 c.c., comma 1, n. 1 e artt. 214 e 215 c.p.c.”.

Con il secondo motivo si deduce “carattere internazionale del trasporto, erronea e falsa applicazione della L. n. 450 del 1985, art. 1, in relazione agli artt. 1, 2, 3 e 4 della Convenzione di Ginevra 19.5.1956, recepita con L. 6 dicembre 1960, n. 1621”.

Con il terzo motivo si deduce “contraddittorietà della motivazione in punto alla determinazione del danno risarcibile; violazione e falsa applicazione della L. n. 450 del 1985, art. 1 in relazione agli artt. 167 e 229 c.p.c; violazione e omessa applicazione dell’art. 23 Cmr”.

Con il quarto motivo si deduce “responsabilità per colpa grave del vettore, falsa ed erronea applicazione della L. n. 450 del 1985, art. 1, in relazione agli artt. 1686 e 1693 c.c.”.

Ricorso incidentale:

con il primo motivo si deduce “illegittimità della sentenza impugnata per omessa motivazione circa l’intervenuta quantificazione del credito di Nizzi in Euro 59.985,90 anzichè Euro 60.872,19”.

Con il secondo motivo si deduce “illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui è (implicitamente) esclusa la sussistenza delle cause di esonero della responsabilità vettoriale, per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e, in ogni caso, per violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 1693 c.c.”.

Con il terzo motivo si deduce, condizionatamente al mancato rigetto del quarto motivo di ricorso della La Fleche, “illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 345 c.p.c.”.

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Infondati sono entrambi detti ricorsi.

Quanto al primo e al secondo motivo di ricorso principale si osserva che, sulla base di quanto già statuito da questa Corte (tra le altre Cass. n. 2529/2006), in tema di trasporto internazionale di merci su strada, l’applicabilità della particolare normativa dettata dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la L. 6 dicembre 1960, n. 1621) postula che le parti contraenti abbiano in tal senso manifestato la loro volontà, sia attraverso inserimento nella lettera di vettura dell’indicazione che il trasporto è assoggettato al regime di cui alla predetta convenzione (art. 6, par.

1, lett. k), sia, in mancanza della lettera di vettura, attraverso pattuizioni tra le parti, anche orali, dimostrabili con qualunque mezzo di prova.

Pertanto, risulta evidente che è sulla base di circostanze ed elementi fattuali che la Corte territoriale ha escluso, nel caso di specie, la non applicabilità della disciplina della cosiddetta Cmr.

Anche il terzo motivo non merita accoglimento, in quanto riguardante la quantificazione del debito vettoriale rientrante nel discrezionale potere valutativo del giudice di merito sulla base di parametri non ulteriormente accertabili nella presente sede.

Così anche il quarto motivo, in ordine alla non ritenuta sussistenza del caso fortuito, quale esplicitamente desumibile dalla motivazione della decisione impugnata (contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente), attiene ad esame di circostanze non esaminabili da questa Corte di legittimità.

Il ricorso incidentale, poi, è infondato quanto al primo motivo, avendo la Corte correttamente provveduto alla liquidazione del credito in questione per trasporto merci, sulla base di una più che sufficiente e logica motivazione, e riguardo al secondo motivo perchè anch’esso afferente argomentazioni ci merito in tema di esenzione di responsabilità vettoriale ex art. 1693 c.c..

Assorbito è il terzo motivo del ricorso incidentale perchè condizionato.

In base alla reciproca soccombenza si dispone la compensazione delle;

spese della presente fase.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

 

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