Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15694 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 28/07/2016, (ud. 30/05/2016, dep. 28/07/2016), n.15694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19396-2009 proposto da:

FALLIMENTO O.E.L.M.I. S.A.S. DI G.F. (P.I. (OMISSIS)), in

persona del Curatore avv. BETTAZZI GIANNINO, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 22, presso l’avvocato DANIELE

SCIARRILLO (c/o STUDIO GEMMA – TRONCI), che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A.;

– intimata –

Nonchè da:

INTESA SANPAOLO S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), a seguito di fusione per

incorporazione del SANPAOLO IMI S.P.A. in BANCA INTESA S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LIBERIANA 17, presso l’avvocato ANTONIO

FERRAGUTO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FALLIMENTO O.E.L.M.I. S.A.S. DI G.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1550/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/05/2016 dal Consigliere Dott. DIDONE Antonio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. – Con la sentenza impugnata (depositata il 28.5.2008) la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del tribunale con la quale era stata parzialmente accolta la domanda L.Fall., ex art. 67, proposta dal curatore del fallimento della s.a.s. O.E.L.M.I. nei confronti della CARIPLO (alla quale è succeduta la s.p.a. Banca Intesa) diretta ad ottenere la revoca delle rimesse effettuate dalla predetta società dal 2.7.1997 al 24.10.1997 sul c/c intrattenuto con la banca convenuta.

La corte di merito ha rigettato l’appello del curatore fallimentare condividendo l’accertamento del tribunale in ordine alla prova della scientia decoctionis della banca soltanto a far tempo dal 2.7.1997, data di pubblicazione sul registro informatico della Camera di Commercio di due protesti a carico della società successivamente fallita. Inoltre, ha disatteso l’impugnazione incidentale della banca evidenziando che l’apertura di credito era limitata a Lire 50.000.000, non influendo su tale limite gli ulteriori affidamenti per castelletto di sconto o altri strumenti bancari assimilabili a questo.

Contro la sentenza di appello il curatore del fallimento ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi ma formulando complessivamente diciannove quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Resiste con controricorso la banca intimata, la quale ha altresì proposto ricorso incidentale affidato a due motivi. Parte ricorrente ha altresì depositato memoria.

2. – Prima dell’udienza è stata depositata in cancelleria rinuncia al ricorso e accettazione sottoscritta dai difensori delle parti.

Pertanto il processo deve essere dichiarato estinto per rinuncia senza pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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