Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15694 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 23/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23365-2013 proposto da:

COMUNE DI BARI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE

2, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CIOCIOLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUISA AMORUSO;

– ricorrente –

contro

D.R.R.A., D.R.G., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MICCOLIS, che li rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI BARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 30/2013 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 04/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che il Comune di Bari aveva appellato la sentenza della CTP con cui erano stati accolti i ricorsi, proposti da D.R.G. e D.R.R.A., avverso gli avvisi di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), per gli anni 2004 e 2005, relativa a terreno ritenuto edificabile, e la CTR della Puglia, con sentenza n. 30/11/2013, accolto il gravame principale e respinto quello incidentale dei contribuenti, riformava la decisione di primo grado che si era limitata ad annullare gli atti impositivi impugnati, rilevando, tra l’altro, che il valore del terreno assoggettato ad imposta era quello di Euro 3.260.000,00, giusta perizia del CTP, Ing. D.C., e disponendo che l’Ente impositore provvedesse a ricalcolare, in proporzione alla quota percentuale di proprietà di ciascuno dei debitori, la maggiore ICI dovuta, con applicazione delle sanzioni nel minimo edittale;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune con un motivo, cui resistono con gli intimati con controricorso e ricorso incidentale, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con il motivo di doglianza il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dei principi generali in tema di valutazione del valore venale degli immobili ai fini della determinazione dell’ICI e dell’art. 111 Cost., per motivazione della decisione apparente o carente, giacchè il Giudice di appello ha ritenuto corretto, facendolo proprio, il valore venale dei suoli determinato dal CTP, disattendendo le conclusioni del CTU perchè frutto di una valutazione inattendibile e viziata, per non avere l’esperto nominato dal giudice di primo grado “ricercato atti di compravendita relativi a suoli ricadenti all’interno del tondo di cui alla Fg. 66”, al fine di ricavarne dati da utilizzare secondo il c.d. metodo sintetico-comparativo, avendo la CTR ritenuto di applicare, nella fattispecie, un metodo diverso perchè più idoneo;

che, con il ricorso incidentale, i contribuenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 24 e 97 Cost., L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 10, D.M. n. 37 del 1997, e L. n. 241 del 1990, art. 3 giacchè la CTR ha erroneamente respinto l’eccezione di giudicato esterno effetto della sentenza n. 120/1072009 della CTP di Bari, resa tra le parti e divenuta definitiva, con la quale erano stati annullati gli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2004 e 2005, precedentemente notificati ai contribuenti in relazione al medesimo terreno ritenuto edificabile;

che i contribuenti deducono, altresì, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, L. n. 212 del 2000, art. 7, D.Lgs. n. 540 del 1992, art. 5 e artt. 11, 24, 97 e 113 Cost., per l’evidente difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, vizio che la decisione impugnata ha ritenuto insussistente;

che l’unico motivo del ricorso principale va disatteso perchè la impugnata decisione si fonda su una motivazione stringata, ma non del tutto carente, in quanto, tra le contrapposte tesi proposte dalle parti circa il valore venale dell’area fabbricabile soggetta ad imposizione, il Giudice di appello ha ritenuto “corretta” la stima del CTP, la quale fa riferimento al valore delle aree oggetto delle compravendite dal medesimo reperite, allegate alla perizia di parte e comparativamente considerate in ragione delle caratteristiche del terreno de quo, ricadente, come risulta pacifico, “all’interno del tondo di cui alla Fg. 66” (c.d. (OMISSIS)), trattandosi di “una valutazione confortata da atti pubblici relativa ad immobili o suoli ricadenti nella stessa zona di quelli da valutare” e che è apparsa al giudicante “più adeguata e congrua rispetto all’utilizzo di altri metodi di comparazione”;

che la CTR della Puglia, non ha omesso di quantificare la pretesa tributaria, al contrario di quanto avvenuto in prime cure, e si è limitata a discostarsi dall’accertamento dell’Ente impositore, attribuendo all’area un valore minore, come sostenuto dai contribuenti, conformemente alle conclusioni del CTP, ritenendo, quindi, infondato il maggiore importo preteso del Comune;

che è appena il caso di osservare che il ricorrente non può porre un problema di valutazione del materiale probatorio, avuto riguardo alla rappresentatività dei dati utilizzati in comparazione, con riferimento alla obbiettiva natura delle aree, secondo il Giudice di appello ubicate “nella stessa zona”, fatta oggetto di una generica critica, trattandosi di questione di stretto merito, attingibile, se del caso, sotto il profilo dell’inadeguatezza della motivazione, vizio che per quanto detto non sussiste, non essendo la decisione impugnata affetta da errori di diritto;

che entrambi i motivi del ricorso incidentale vanno disattesi perchè infondati;

che, quanto al primo profilo di doglianza, che attiene al dedotto giudicato favorevole formatosi sulle annualità in questione, è sufficiente osservare che, nel caso di specie, l’Ente impositore era legittimato ad emettere nuovi avvisi di accertamento, sostitutivi di quelli annullati dalla CTP, con la richiamata sentenza n. 120/1072009, in quanto non è contestato che non fossero trascorsi i termini di decadenza, e neppure era intervenuto un giudicato di merito in relazione ai primi avvisi poi annullati, affetti da vizio formale (“richiamo alle delibere contenenti le aliquote e detrazioni ICI per gli anni di imposta 2004 e 2005, anzichè al richiamo delle delibere contenenti i criteri di valutazione delle aree fabbricabili”) successivamente emendato, “senza quindi analizzare e valutare il merito della controversia”;

che, quanto al secondo profilo di doglianza, che attiene al dedotto difetto di motivazione degli avvisi di accertamento notificati ai contribuenti, è sufficiente ricordare che questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 25153/2013) che, in tema di accertamento tributario, la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e che, fermo restando l’onere della prova gravante sull’Amministrazione finanziaria, è sufficiente che la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, cosa che, nella fattispecie in esame, è puntualmente avvenuto atteso il tenore delle contestazioni proposte dai contribuenti agli atti impositivi i quali, per quanto si legge nella impugnata decisione, “non contengono corre motivazione solo il semplice richiamo alla Delib. di Giunta Comunale 23 dicembre 2003, n. 1078 come sostenuto dai ricorrenti, ma contengono anche il richiamo ad altre norme di riferimento e risultano corredati da diversi allegati di chiarimento”;

che le spese del giudizio di legittimità attesa la reciproca soccombenza vanno compensate.

PQM

 

La Corte, rigetta i ricorsi e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte sia del ricorrente principale che dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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