Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15694 del 02/07/2010
Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 02/07/2010), n.15694
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 34631/2006 proposto da:
C.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell’avvocato BUONAFEDE
Achille, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
e contro
BC & PARTNERS SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 46264/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
Sezione Terza Civile, emessa il 31/10/2005, depositata il 02/11/2005;
R.G.N. 37392/2005.
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
09/03/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
IN FATTO
La BC & Partners convenne in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Roma, C.A., per sentirla condannare al pagamento della somma di 79,00 Euro a titolo di rateo di premio polizza assicurativa non versato.
La domanda fu accolta.
La sentenza è stata impugnata dalla C. con ricorso per cassazione sorretto da 2^ motivi.
Parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Diritto
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 101, 115 e 320 c.p.c., art. 81 disp. att. c.p.c., art. 2702 c.c., art. 24 Cost.).
Il motivo va accolto.
E’ difatti evidente l’error iuris in cui è incorso il giudice di prossimità che, in violazione del disposto dell’art. 216 del codice di rito civile, ha del tutto omesso di considerare che la parte che intenda valersi di una scrittura privata disconosciuta deve chiederne la verificazione – ciò che, nella specie, non risulta essere mai avvenuto – onde la giuridica impossibilità di attribuire alla polizza oggetto di lite il valore di scrittura privata (del tutto irrilevante processualmente dovendosi ritenere il contenuto delle note conclusive presentate dinanzi al giudice di merito dall’odierna resistente).
All’accoglimento del motivo in esame consegue l’assorbimento del secondo.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la domanda va pertanto rigettata per difetto di prova.
La disciplina delle spese – che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate – segue come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Spese dell’intero giudizio interamente compensate.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010