Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15693 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13442-2019 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

PINETA SACCHETTI 201, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLA

GIANLUCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8372/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.M. propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo contro sentenza del Tribunale di Roma la quale, in riforma della sentenza di primo grado del giudice di pace, ha accolto opposizione proposta dall’attuale ricorrente contro quattordici cartelle di pagamento (una emessa a richiesta della Prefettura di Frosinone, le altre a richiesta di Roma Capitale), relative a somme iscritte a ruolo per il mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione della strada.

Il tribunale ha dichiarato estinti per prescrizione i crediti relativi alle cartelle oggetto di opposizione, liquidando gli onorari difensivi nella somma di Euro 343,00 per il giudizio di primo grado e in Euro 500,00 per il giudizio d’appello.

Con unico motivo di ricorso il ricorrente censura la decisione per avere operato la liquidazione dei compensi difensivi, tanto per il giudizio dinanzi al giudice di pace, quanto per il giudizio dinanzi al tribunale, sotto i parametri minimi, così indicati dal ricorrente: a) per il giudizio di primo grado nella somma di Euro 726,00, di cui Euro 203,00 per la fase di studio, Euro 168,00 per la fase introduttiva e 355,00 per la fase decisoria; b) per il giudizio d’appello nella somma di Euro 1.618,00, di cui Euro 438,00 per la fase di studio, Euro 370,00 per la fase introduttiva e Euro 810,00 per la fase decisoria.

In via preliminare si dà atto: che il ricorso è stato notificato a mezzo pec all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (contumace nel giudizio d’appello) a indirizzo risultante da pubblico registro; che non occorre l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti in lite: l’impugnazione non investe le statuizioni di merito, nè il capo di sentenza che ha disposto la compensazione delle spese nei confronti di Roma Capitale e Prefettura di Frosinone, ma si dirige solo contro il capo concernente la liquidazione delle spese a carico dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (cfr. Cass. n. 32357/2018).

Il ricorso è palesemente fondato.

Nella specie si trattava di un’unica opposizione proposta contro più cartelle di pagamento, relativamente a materia attribuita alla competenza del giudice di pace.

Questa Corte ha chiarito che “La cognizione dell’opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22-bis , senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all’epoca dell’introduzione della controversia, poichè l’attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato art. 22-bis, fino a 15.493 Euro” (Cass. n. 24753/2011).

Il medesimi principio è stato ribadito con riferimento al D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7.

Ciò non toglie però che, ai fini della determinazione del valore della causa rilevante per la liquidazione degli onorari, il criterio del cumulo, qualora l’opposizione contro la pluralità delle cartelle sia proposta nei confronti della medesima parte (nella specie l’agente della riscossione), debba operare ugualmente.

Nella specie il cumulo degli importi delle cartelle unitariamente impugnate dal debitore è pari a Euro 6.734,82 (è un evidente refuso l’indicazione di valore riportata al secondo rigo di pag. 8 del ricorso).

Pertanto, in applicazione del pertinente scaglione di riferimento, gli onorari minimi per la fase di studio, la fase introduttiva e la fase decisoria sono esattamente quelli indicati nel ricorso, imponendosi di conseguenza, in accoglimento del medesimo, la cassazione della sentenza, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, che provvederà a liquidare gli onorari in base al valore della causa e liquiderà le spese del presente giudizio (Cass. n. 30716/2017).

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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