Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15693 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. I, 15/07/2011, (ud. 21/04/2011, dep. 15/07/2011), n.15693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. Di VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Fallimento Granata e Rocca Costruzioni s.n.c. di Orazio Granata &

C.

s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili G.O. e

R.S., elettivamente domiciliati in Roma, via Baiamonti

4, presso l’avv. Rosaria Internullo, rappresentato e difeso dall’avv.

Roberto Li Mura giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Palestro

14, presso lo Studio Grimaldi, rappresentata e difesa dall’avv.

Patanè Ausilio Abramo, giusta delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 774 del

22.7.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21.4.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 30.9.1998 il fallimento Granata & Rocca Costruzioni s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili G. O.e R.S., dichiarato il 23.2.1995, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Catania C.A., per sentir dichiarare, ai sensi del L. Fall., art. 67, e comma 1 e 2, l’inefficacia dell’atto con cui i coniugi R.S. e A.G. avevano venduto un immobile alla convenuta per il prezzo di L. 124.000.000, di cui L. 30.000.000 per la metà indivisa del garage.

Il tribunale accoglieva la domanda per la metà indivisa dell’immobile, con decisione che veniva impugnata in via principale dalla C., rimasta contumace in primo grado, ed in via incidentale dal fallimento.

La Corte di appello riformava quindi la sentenza sottoposta al suo esame, rigettando l’iniziale domanda del fallimento, nonchè l’appello incidentale successivamente proposto.

In particolare la Corte territoriale, ritenuta la ritualità (contestata) della notifica dell’atto di citazione, osservava come non fosse configurabile la dedotta sproporzione poichè i beni oggetto di controversia erano stati venduti per la somma di L. 124.000.000, a fronte di un valore apprezzato in L. 153.900.000, sicchè la differenza fra i due importi sarebbe stata pari al 24,11%, inferiore pertanto al 25%. Non sarebbe stata inoltre neppure configurabile la prospettata violazione dell’art. 67, comma 2, mancando la prova della ” scientia decoctionis”, non essendo rilevante in senso contrario l’esistenza di una ipoteca giudiziale.

Avverso la decisione il fallimento proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, poi illustrati da memoria, cui la C. resisteva con controricorso contenente anche ricorso incidentale.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 21.4.2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., osserva il Collegio che con quello principale il fallimento ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente con riferimento: 1) all’affermata inesistenza della sproporzione tra il prezzo pagato ed il valore del bene. La statuizione sarebbe infatti errata sotto un triplice aspetto, vale a dire: a) per la rigidità del computo, effettuato esclusivamente in termini matematici; b) per l’apoditticità del giudizio negativo espresso, pur a fronte di una sproporzione pari al 24,11%, sostanzialmente equivalente, dunque, a quella ritenuta necessaria ai fini dell’affermazione dell’esistenza della dedotta sproporzione (non sarebbe infatti significativa al riguardo la minima differenza dell’0,89% rispetto a quella del 25% considerata come parametro di riferimento); c) per l’immotivato giudizio secondo cui la sproporzione del 24,11% rientrerebbe nei normali margini di contrattazione tra le parti; 2) al giudizio negativo circa la mancata conoscenza dello stato di insolvenza del venditore da parte dell’acquirente, incentrato segnatamente sulla verosimile mancata percezione da parte dell’acquirente dell’avvenuta iscrizione di ipoteca giudiziale. Il giudizio sarebbe infatti errato perchè l’ipoteca era stata iscritta non meno di due settimane prima della stipula dell’atto, come affermato, ma diciassette giorni prima, e non sarebbe stato condivisibile l’assunto secondo il quale le visure effettuate non avrebbero consentito di apprezzare l’esistenza dell’ipoteca, per non essere avvenuta la relativa iscrizione, assunto non confortato da alcun riscontro, per quanto incombesse sulla convenuta l’onere di dare dimostrazione dell’effettiva veridicità di quanto semplicemente dichiarato.

Con il ricorso incidentale, affidato ad un solo articolato motivo e sostanzialmente condizionato, C. ha a sua volta denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla negata inesistenza (o nullità) della notifica dell’atto di citazione davanti al tribunale, dalla quale sarebbe derivata la prescrizione dell’azione proposta.

Il vizio denunciato sarebbe stato desumibile dalle contrastanti relazioni dell’ufficiale giudiziario, prima, e dell’impiegato postale, dopo, i quali, nell’eseguire la notifica in (OMISSIS), avrebbero reso dichiarazioni incompatibili sulle quali la Corte territoriale avrebbe omesso ogni valutazione, attestando rispettivamente che essa ricorrente non era in casa e che la stessa non era conosciuta al detto indirizzo.

Inoltre la propria residenza anagrafica sarebbe stata in (OMISSIS), sicchè, essendo nota la detta circostanza, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., anzichè dell’art. 143 c.p.c., come verificatosi.

Dalla nullità della notifica in questione sarebbe poi disceso che il primo atto interruttivo della prescrizione sarebbe stato identificabile nella notifica della sentenza, effettuata il 22.11.2000, vale a dire dopo il decorso del quinquennio di cui all’art. 2903 c.c., atteso che il fallimento era stato dichiarato il 23.2.1995.

Il ricorso incidentale, che va esaminato preliminarmente in quanto pregiudiziale, è infondato.

In punto di fatto è accaduto quanto segue: a) la notifica dell’atto di citazione nel giudizio di primo grado è stata effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con relata dell’ufficiale giudiziario secondo la quale il destinatario sarebbe stato momentaneamente assente; b) a completamento delle operazioni da compiere ai sensi del citato art. 140, l’ufficiale giudiziario ha poi provveduto alla trasmissione della prescritta raccomandata, non andata a buon fine avendo l’ufficiale postale indicato il destinatario come sconosciuto; c) verificata la coincidenza del luogo di esecuzione della notifica con quello di residenza, l’istante ha provveduto al rinnovo dell’incombente ai sensi dell’art. 143 c.p.c..

Ciò premesso, osserva il Collegio che non è riscontrabile il denunciato vizio di notifica poichè la notifica dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presuppone la preventiva individuazione del luogo di residenza del destinatario da parte dell’ufficiale giudiziario, la correttezza dell’identificazione risulta confermata dalla certificazione anagrafica acquisita, la stessa C. non ha denunciato un diverso luogo di residenza colpevolmente non identificato dal notificante, ma si è piuttosto lamentata della contraddizione fra le due relate (dell’ufficiale giudiziario e dell’ufficiale postale), che a suo dire avrebbe dovuto sollecitare il compimento di ulteriori indagini.

Passando quindi al ricorso principale, e segnatamente all’esame del primo motivo, se ne rileva l’infondatezza perchè, sia pur con motivazione essenzialmente incentrata sul dato aritmetico, la Corte di appello ha sostanzialmente negato l’esistenza della detta sproporzione, e ciò sulla base delle condivise risultanze dell’espletata consulenza tecnica, contrastate dal ricorrente unicamente con riferimento agli esiti (senza alcun riferimento, dunque, a specifici profili di erroneità rilevati e alle conseguenti prospettazioni offerte nei precedenti giudizi), da cui è emerso che la differenza fra il valore dell’immobile ed il prezzo di vendita è pari al 24,11%.

Si tratta dunque di un giudizio di merito sufficientemente motivato, che appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte formatasi sul disposto della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1, previgente e che, per tali ragioni, non è sindacabile in questa sede di legittimità. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne il secondo motivo di ricorso. In proposito occorre precisare che il dato sintomatico della conoscenza dello stato di insolvenza della società poi dichiarata fallita è stato ravvisato nell’esistenza di una iscrizione di ipoteca giudiziale che, secondo il fallimento appellante incidentale, “l’acquirente avrebbe potuto conoscere se non avesse dispensato il notaio rogante dall’effettuare le visure immobiliari” (p. 10).

Su questo specifico punto, vale a dire sulla pretesa colpevole dispensa in favore del notaio dall’obbligo di effettuare le prescritte visure, la Corte di appello ha emesso un giudizio di irrilevanza, atteso che la detta iscrizione sarebbe intervenuta poco prima della stipula dell’atto di acquisto (meno di due settimane prima, secondo la Corte di appello, diciassette giorni secondo il ricorrente), rendendo così giustificabile la detta esenzione, in ragione dell’esito negativo delle visure eseguite nella fase antecedente alla conclusione del contratto.

Anche in tale circostanza si tratta di valutazione di merito sufficientemente motivata, insindacabile dal giudice di legittimità.

Nè appaiono rilevanti in senso contrario gli argomenti sostanzialmente spesi dal ricorrente a sostegno dell’erroneità della decisione adottata, essenzialmente consistenti nel più ampio intervallo temporale tra l’iscrizione ipotecaria e la stipula dell’atto impugnato (diciassette giorni anzichè meno di due settimane) e nella mancata prova, da parte della C., delle circostanze di fatto poste a base del proprio assunto.

La differenza di tre giorni o poco più fra i due eventi non incide infatti in alcun modo sul percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, mentre per quanto concerne l’effettuazione di visure antecedenti al compimento dell’atto, lo stesso ricorrente conviene sulla notoria esistenza della prassi (“.. è usuale che l’acquirente di un immobile, in relazione all’importanza economica dell’operazione finanziaria, provveda ad eseguire o, ancor più sicuramente a far eseguire, apposite visure a nome del venditore, al fine di individuare eventuali iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli prese sugli immobili ..”, p. 15), sicchè la motivazione articolata dalla Corte di appello risulta immune da vizi sul piano logico.

Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere rigettati, circostanza che induce alla compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA