Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15692 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10558-2019 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 54,

presso lo studio dell’avvocato BARGIACCHI SIRO UGO VINCENZO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCIOSO LUCIANA;

– ricorrente –

contro

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, PA.MA., P.M.R.,

PA.MA., P.N., BANCA NAZIONALE DEL LAVORO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5915/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

In una controversia per la divisione di un immobile nell’ambito di processo esecutivo promosso nei confronti di Pa.Ma., il Tribunale di Roma ha riconosciuto che il bene oggetto di espropriazione era compreso nella comunione legale fra la debitrice e il coniuge. Quindi ha definito il giudizio mediante assegnazione dell’intero immobile alla comproprietaria P.M., con imposizione a carico della stessa di un conguaglio determinato sulla intera quota oggetto di comunione legale, in quanto comunione non suscettibile di divisione.

La comproprietaria assegnataria pretendeva di versare alla comproprietaria esecutata la quota di sua pertinenza, separando i diritti del coniuge non esecutato.

La Corte d’appello di Roma, adita da P.M., ha confermato la decisione di primo grado.

Per la cassazione della sentenza P.M. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

La causa, su conforme proposta del relatore, è stata fissata per la trattazione camerale dinanzi alla sesta sezione civile della Corte.

Con il primo motivo, rubricato “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (…). Motivazione perplessa è pretestuosa”, si propone la seguente censura “Il principio di diritto che il giudice di primo grado ha violato è che il giudice di secondo grado ha ignorato è il seguente: se la debitrice Pa.Ma. è proprietaria di 5/100 dell’immobile e nuda proprietaria di ulteriori 25/100 in regime di comunione di beni (…), fermo che detta quota non è divisibile trattandosi di comunione legale e non ordinaria, e che pertanto deve essere ablata in sede esecutivo per l’intero, i diritti del comproprietario sono perduti i debbono comunque essere tutelati con l’attribuzione all’espropriato incolpevole del controvalore monetario?”

Al quesito il ricorrente risponde che, “in ogni esecuzione su immobile gravato da comunione legale fra coniugi, solo il valore quota ideale appartenente al debitore viene devoluta al creditori, mentre il 50% dell’incolpevole è assegnato a quest’ultimo”.

Il motivo è infondato.

Occorre muovere dalla considerazione congiunta di due principi:

a) nell’ipotesi di immobili non comodamente divisibili, l’attribuzione dell’intero immobile in comproprietà ai coniugi, contitolari in regime patrimoniale di comunione legale dei beni della quota maggiore, non è in contrasto con il principio del favor divisionis al quale è informato l’art. 720 c.c., tenuto conto della considerazione unitaria del diritto dei coniugi i quali, alla stregua della disciplina normativa contenuta negli artt. 159 c.c. e s.s., non sono titolari di un diritto di quota di cui possono disporre, come avviene nella comunione ordinaria, ma sono solidalmente titolari di un diritto sui beni comuni di cui ciascuno di essi può disporre senza il consenso dell’altro (Cass. n. 22081/2011);

b) la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (Cass. n. 6573/2013; n. 2047/2019).

Si ricava dai principi sopra indicati: c) che quando oggetto della divisione sia un bene appartenente a coniugi in regime di comunione in comproprietà con terzi, la divisione di tale bene lascia persistere la comunione legale fra i coniugi, salvo il mutamento di oggetto: non la quota indivisa, ma i beni assegnati in proprietà ai coniugi per effetto della stessa divisione; b) che i coniugi concorrono nella divisione con i terzi unitariamente e sono invariabilmente destinatari di una unica attribuzione congiunta; c) che i principi non soffrono deroga se la divisione sia inserita nel processo di espropriazione per un debito di uno solo dei coniugi comproprietari; d) è vero che in questo caso l’espropriazione comporterà il venir meno della comunione legale sui beni attribuiti nella divisione ai coniugi unitariamente, ma tale risultato si realizzerà in un secondo tempo in sede esecutiva, secondo le regole proprie della espropriazione; e) in altre parole, una volta che le attribuzioni in natura o in denaro hanno preso il posto della quota indivisa già oggetto della comunione legale, si realizza la medesima situazione quale sarebbe stata se fin dall’origine fosse stata sottoposto a pignoramento un bene appartenente per intero ai soli coniugi in regime di comunione: ciò consegue dall’applicazione dell’art. 757 c.c. (cfr. Cass. n. 468/1976).

Il secondo motivo infondato.

Dalla scarna esposizione operata nel ricorso risulta che in appello l’attuale ricorrente aveva sostenuto che: 1) “non fosse chiaro in forza di quali dati catastali Pa.Ma., nuda proprietaria del 5% dell’immobile, fosse anche proprietaria di un ulteriore 25% in comunione con il marito, donde l’attribuzione dell’intera quota stante l’indivisibilità della comunione legale fra coniugi (…), con lievitazione di quote e valore nelle rispettive misura del 30% e di 85.000,00; 2) che accertata, in comunione o meno, la presenza di altro comproprietario, quest’ultimo dovesse essere parte necessaria nel procedimento di divisione immobiliare, con insanabile nullità di tutti gli atti successivi alla omessa citazione del necessario consorte in lite” (pag, 2, 3, del ricorso).

A tali rilievi la corte d’appello di Roma ha risposto che “risulta dagli atti che il bene è pervenuto alla P.M. (rectius Pa.Ma. secondo la precisazione operata a pag. 3 del ricorso) per effetto di successione ereditaria, con la conseguente applicazione alla fattispecie dell’art. 179, lett, b) (…). Pertanto, considerando altresì corretta l’affermazione del tribunale che la quota in comunione legale non può essere divisa, trattandosi di comunione senza quote, la Corte conferma che la quota di proprietà della P. ammonta al 30%, con la conseguenza che l’appello deve essere rigettato”.

Da tali considerazioni discende che la corte d’appello, seppure con un ragionamento non limpido, ha escluso che la quota oggetto di espropriazione fosse in comunione legale fra la debitrice e il coniuge, in quanto bene personale acquistata per effetto di successione.

Posto che tali considerazioni non hanno costituito oggetto di censura, deve negarsi la violazione del litisconsorzio necessario per la omessa chiamata in causa del coniuge della debitrice, in mancanza del presupposto che l’avrebbe richiesta, costituito appunto dalla appartenenza dell’immobile oggetto di esecuzione alla comunione legale.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Nulla sulle spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

 

 

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