Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15692 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. I, 15/07/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 15/07/2011), n.15692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3.495/2005 proposto da:

B.C. (c.f. (OMISSIS)), T.F.

(C.F. (OMISSIS)), C.G. (C.F.

(OMISSIS)), nella qualità di soci illimitatamente

responsabili della College di Borgogna Claudio & C. Snc,

nonchè

COLLEGE DI BORGOGNA CLAUDIO & n C. S.N.C., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso l’avvocato CONTALDI Mario, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato POY BRUNO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO FINEDO S.R.L., in persona del Curatore Avv. M.

G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21,

presso l’avvocato MANFEROCE Tommaso, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso; (C.F. (OMISSIS));

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1030/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.C., T.F., C.G., D.S., nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili della College di Borgogna Claudio e C. s.n.c., nonchè la College di Borgogna Claudio e C. s.n.c., in persona del legale rappresentante, proponevano opposizione avanti al Tribunale di Vercelli avverso il decreto ingiuntivo ottenuto a loro carico dal Fallimento Finedo S.r.l. per il pagamento della somma di L. 67.864.000, sulla base della sentenza del medesimo Tribunale, n. 31/1996, di reiezione delle domande del Fallimento verso la Finedo, di revocatoria ex art. 67, n. 2 e in subordine, simulazione assoluta, che in parte motiva si era pronunciata manifestando “perplessità” sull’effettivo pagamento del prezzo di L. 67.864.000, dato per pagato nell’atto di compravendita a rogito del notaio Boggia, registrato il 2 agosto 1991.

Il Fallimento si costituiva e chiedeva il rigetto dell’opposizione.

In corso di causa, gli opponenti versavano la somma di L. 22.576.100, che a loro dire copriva l’intero loro debito, che il Fallimento tratteneva a titolo di acconto. Il Tribunale di Vercelli revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti a pagare la somma risultante dalla differenza tra quanto richiesto del Fallimento e quanto versato in corso di causa, oltre accessori e spese.

B., F., C. e D. proponevano impugnazione avverso detta pronuncia; il Fallimento si costituiva e chiedeva il rigetto dell’appello. La Corte territoriale, con sentenza 29/6/2005, ha respinto l’appello e condannato gli appellanti alla rifusione al Fallimento delle spese del grado.

La Corte torinese non ha condiviso la prima doglianza degli appellanti, secondo cui il Tribunale di Vercelli aveva erroneamente ritenuto fondato il credito del Fallimento Finedo sulla sentenza del medesimo Tribunale, n. 31 del 1996, inidonea, in tesi, a rivestire efficacia di giudicato sul punto, in quanto la sentenza appellata non si era limitata a fare riferimento alla precedente pronuncia, per ritenere provata l’esistenza del credito monitoriamente azionato, rilevando che l’intera impostazione difensiva degli opponenti costituiva ulteriore conferma della circostanza che non era stata in realtà corrisposta dalla College la somma in oggetto, e su questa argomentazione della sentenza di primo grado, non era stata avanzata impugnazione.

La Corte del merito ha ritenuto l’inammissibilità per carenza di specificità del secondo motivo d’appello, e comunque l’infondatezza dello stesso: dal tenore del contratto di compravendita emergeva che l’accollo del mutuo aveva un importo determinato e non vi era motivo, in mancanza di prova in tal senso, per ipotizzare che la banca avesse preteso in più il pagamento di L. 34.800.000 per rate scadute.

Anche il terzo motivo, secondo la Corte territoriale, era inammissibile per carenza assoluta di specificità: a fronte della articolata e condivisibile motivazione con cui il Tribunale aveva rigettato l’istanza di compensazione parziale tra il credito vantato dal Fallimento e quello degli opponenti appellanti per le spese processuali riconosciute nella sentenza del Tribunale n. 31 del 1996, gli appellanti si erano limitati a ribadire apoditticamente la necessità di decurtare l’importo corrispondente di quanto versato.

Propongono ricorso per cassazione B., F. e C., sulla base di tre motivi.

Si difende il Fallimento con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., atteso che l’oggetto del giudizio definito dal Tribunale con la sentenza 31/1996 riguardava esclusivamente la congruità del prezzo stabilito per la compravendita e non l’accertamento dell’effettivo versamento del prezzo, ragion per cui la cognizione dei fatti non dedotti ex art. 34 c.p.c., era avvenuta incidenter tantum, e non era idonea a costituire giudicato, per cui l’asserito mancato pagamento di parte del prezzo della compravendita, meramente ipotizzata nel giudizio L. Fall., ex art. 67, non costituiva statuizione coperta da giudicato, tale da vincolare le successive decisioni giudiziali.

1.2.- Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano omessa ed insufficiente motivazione, relativamente a punto decisivo della controversia: la Corte d’appello, a pag. 6 della sentenza, ha ritenuto che gli appellanti non avevano contestato quanto affermato dal Tribunale sull’impostazione difensiva della causa e in relazione al versamento banco judicis, ma a pag. 6 dell’atto d’appello la società ed i soci avevano dedotto di avere pagato la somma di L. 22.576.000 pur non ritenendola dovuta, al solo scopo di tacitare le pretese infondate del Fallimento; la prova del pagamento era fornita dal rogito notarile, mai oggetto di querela di falso.

1.3.- Col terzo motivo, i ricorrenti denunciano insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione alla ritenuta carenza di specificità del secondo motivo di appello, con il quale gli appellanti avevano lamentato la mancata considerazione della scansione temporale degli eventi e dei pagamenti: il pagamento di rate scadute di mutuo per L. 34.000.000 non poteva infatti essere ritenuto come pagamento della parte di prezzo rappresentata dalla rimanente quota di mutuo, essendo stato tale pagamento precedente alla registrazione del rogito ed alla sua successiva notifica all’istituto mutuante; tale somma, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del valore probatorio dell’atto notarile per l’avvenuto versamento di L. 67.800.000, doveva essere correttamente decurtata da tale parte del prezzo della compravendita.

2.1 – Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da valutarsi congiuntamente in quanto collegati, sono inammissibili, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte.

La Corte di merito, dopo avere rilevato che la sentenza del Tribunale di Vercelli, n. 31 del 1996, di rigetto della domanda di revocatoria del Fallimento si fondava anche sull’accertamento dell’effettivo mancato pagamento da parte della College s.n.c. a favore della Finedo della somma di L. 67.864.000, pattuito come da versare in contanti nel contratto di compravendita di cui il Fallimento aveva chiesto la revoca, ha rilevato che la sentenza di 1^ grado, al fine di ritenere esistente il credito azionato nel monitorio, non solo si era riferita alla precedente pronuncia emessa in sede di revocatoria fallimentare, ma aveva affermato a pag. 4 che “peraltro, l’intera impostazione difensiva degli opponenti – i quali hanno pagato in corso di causa parte dell’importo azionato dal Fallimento e per il residuo hanno proposto eccezione (infondata) di compensazione- costituisce ulteriore conferma della circostanza…che in sede di compravendita la somma di L. 67.864.000 non era stata in realtà corrisposta dalla College”; tale argomentazione, idonea di per sè a fondare la decisione favorevole al Fallimento, non era stata impugnata dagli appellanti.

Da ciò consegue che la sentenza della Corte del merito, nel richiamare l’argomentazione del 1^ Giudice non gravata di impugnazione, ha fornito una seconda ragione autonoma della decisione, di per sè idonea a supportare la pronuncia favorevole al Fallimento.

I ricorrenti, con il secondo motivo, intenderebbero impugnare sotto il profilo del vizio di motivazione l’argomentazione addotta dalla Corte del merito, sopra riportata: a riguardo, è agevole rilevare la carenza di autosufficienza della censura, non avendo le parti riportato il contenuto dell’atto pubblico invocato e della pag. 6 dell’atto d’appello del tutto genericamente richiamato.

Alla stregua di quanto sopra esposto, consegue l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso e quindi anche del primo.

2.2.- Anche il terzo motivo è inammissibile, per non avere i ricorrenti censurato la statuizione di carenza di specificità, resa dalla Corte del merito, e per carenza di autosufficienza, non avendo i ricorrenti offerto l’indicazione delle risultanze in modo adeguato e specifico, omettendo di riportare la scansione temporale di eventi e pagamenti a cui hanno fatto riferimento, in tal modo limitandosi in ammissibilmente ad offrire una ricostruzione dei fatti, diversa rispetto a quella offerta motivatamente dalla Corte del merito.

3.1 – Conclusivamente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti a rifondere al Fallimento le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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