Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15692 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 04/06/2021), n.15692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 34486/2018 proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

cod. fisc. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma presso la

cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Simone Rocchetti per procura speciale estesa in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., cod. fisc. (OMISSIS),

autorizzata alla costituzione con decreto emesso il 27 novembre 2018

dal giudice delegato a tale fallimento presso il Tribunale di

Macerata, elettivamente domiciliata in Roma, Via Raffaele Caverni,

n. 6, presso lo studio dell’avvocato Annamaria Santini,

rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Giuliodori per procura

speciale estesa in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2277/2018 della Corte di appello di Ancona,

depositata il 23 ottobre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 marzo 2021 dal Consigliere Vannucci Marco.

 

Fatto

OSSERVA

che il terzo motivo del ricorso merita la trattazione della causa in pubblica udienza per la particolare rilevanza della questione di diritto da esso implicata: id est, entro quali limiti l’affitto dell’azienda è attualmente compatibile con la disciplina del concordato preventivo con continuità aziendale, quale risultante dalla riforma di cui alla L. n. 132 del 2015 (di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 83 del 2015) che, tra le molte innovazioni, ha esonerato solo il debitore che adotti tale tipo concordatario da qualsiasi limite minimo di soddisfacimento dei creditori chirografari;

che, invero, poco dopo la pubblicazione della sentenza impugnata Cass. 19 novembre 2018, n. 29742 (ignorata dalla ricorrente nella memoria da lei depositata) si è pronunciata su tale questione in senso sostanzialmente conforme alla sentenza impugnata; e ciò, dopo avere esaminato le contrapposte soluzioni emerse in argomento tanto in dottrina che nella giurisprudenza di merito;

che è oggi opportuno un supplemento di riflessione che tenga conto, fra l’altro, degli aspetti di seguito indicati:

a) la L.Fall., art. 160, comma 4, che, imponendo (dal 2015) solo nel concordato liquidatorio il pagamento di “almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari”, ha aumentato il bisogno di tutela di questi ultimi, ai cui fini potrebbe rendersi utile, sin dalla fase di ammissione, una interpretazione più rigorosa e restrittiva delle ipotesi di “continuità indiretta” che la L.Fall., art. 186-bis, comma 1, circoscrive espressamente alla “cessione dell’azienda in esercizio” o al suo conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione;

b) il corrispondente bisogno di effettività del corredo informativo rinforzato previsto dalla L.Fall., art. 186-bis, comma 2, lett. a), stante l’evidente difficoltà di adattare il vincolo contenutistico di “un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura” all’attività di un soggetto terzo rispetto al concordato – quale è l’imprenditore affittuario – così come avviene per l’attestazione, prevista dalla successiva lett. b), che la (sua) “prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori” (posto che, ad esempio, un affitto d’azienda L.Fall., ex art. 104-bis, potrebbe offrire maggiore protezione ai creditori, in termini di garanzie e deroghe agli artt. 2112 e 2560 c.c.);

c) le analoghe difficoltà di adattare al terzo affittuario i rimedi contemplati dalla L.Fall., art. 186-bis, u.c., che sanziona l’ipotesi in cui “l’esercizio dell’attività d’impresa” cessi, o risulti “manifestamente dannosa”, con la revoca dell’ammissione al concordato L.Fall., ex art. 173, (per tacere delle identiche frizioni nella disciplina dettata in tema di contratti pendenti e contratti con la pubblica amministrazione);

d) l’esigenza di adottare un’interpretazione del concetto di “azienda in esercizio”, in presenza di un contratto di affitto di azienda, coerente con quella adottata nell’ambito dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (cfr., sul punto: Cass. n. 6648 del 2013; Cass. n. 2188 del 2000);

che su tali basi sussistono dunque i presupposti di cui all’art. 375 c.p.p., u.c., per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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