Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15691 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9745-2019 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato CASELLA FABRIZIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato AIELLO MASSIMO;

– ricorrente –

contro

C.M., C.D., CO.GI.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2767/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Per quanto ancora interessa in questa sede, il Tribunale di Siracusa, nella causa di divisione di un immobile in comproprietà di C.G., C.M., Co.Gi. e C.D., definiva il giudizio mediante assegnazione dell’intero in favore di C.M., Co.Gi. e C.D., ponendo a loro carico il conguaglio di Euro 19.157,25, determinato sul valore dell’immobile di Euro 76.629,00.

La Corte d’appello di Catania, adita da C.G., stabiliva in valore dell’immobile nel maggiore importo di Euro 146.902,30, liquidando quindi il conguaglio a carico delle assegnatarie nella somma di Euro 36.725,57.

La corte faceva propria la valutazione del consulente tecnico, il quale aveva determinato il valore in base alla media fra valore catastale di Euro 47.829,60 e il valore sintetico comparativo di Euro 245.975,00.

Per la cassazione della sentenza C.G. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

La causa, su conforme proposta del relatore, è stata chiamata per la trattazione camerale dinanzi alla sesta sezione civile della Corte.

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 726 c.c..

Il secondo motivo denuncia “nullità della sentenza e del procedimento in riferimento all’assenza di motivazione a sostegno dell’accettazione del metodo di stima scelto dal CTU per l’individuazione del valore del bene, nel caso specifico frutto di una media tra valore catastale e valore venale”.

I motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono infondati.

La stima dei beni da dividere deve, a norma dell’art. 726 c.c., effettuarsi in base al valore venale, cioè di mercato del bene (Cass. n. 15123/2010). Il singolo criterio tecnico, in forza del quale si giunge alla determinazione del valore venale e del prezzo di mercato, rientra nei poteri di fatto del giudice del merito. Le relative valutazioni, purchè resti fermo il principio che attraverso il criterio prescelto si tenda alla determinazione del valore venale e prezzo di mercato del bene, sono insindacabili in sede di legittimità, se sostenute da adeguata e razionale motivazione (Cass. n. 44/1967; n. 6035/1980; n. 7059/2002).

La corte d’appello, nella specie, è partita dalla considerazione, certamente corretta in linea di principio, “che in sede di divisione il valore si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della decisione della causa”.

La corte ha proseguito l’analisi ponendo in luce che “dalla seconda relazione suppletiva depositata (nel corso del procedimento d’appello) risulta che: a) l’immobile non si trova in buono stato di conservazione, stato aggravato da quindi anni trascorsi senza una benchè minima manutenzione; b) la stampa quotidiana e la televisione danno notizie di crisi profonda dell’edilizia privata a causa della stasi del mercato immobiliare e della difficoltà di ottenere mutui bancari, nonchè della difficoltà di concedere immobili in locazione per uso abitativo e commerciale; c) appare necessaria una valutazione che muova dallo stato (ancora molto asfittico) del mercato immobiliare, dall’utilizzazione del bene anche in funzione della sua destinazione urbanistica, dalla compravendita di immobili con caratteristiche di case isolate con giardino, dello stato di vetustà e di conservazione del bene e dalle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Sulla base di tali corrette premesse consulente d’ufficio ha determinato un valore catastale di Euro 47.829,60 (…) e un valore sintetico comparativo di Euro 245.975,00 (stima effettuata tenendo conto della corretta superficie del giardino di pertinenza del fabbricato di un diverso valore unitario del vano autorimessa e di un aggiornato valore unitario del fabbricato). Prendendo come valore finale la media dei due valori, il CTU ha ottenuto una valutazione deL bene di Euro 146.902,30 (…). Tali conclusioni del CTU, tratte sulla base di puntuali osservazioni tecniche possono essere condivise dal collegio e possono essere poste a fondamento della decisione, in quanto esse tengono logicamente e correttamente conto sia degli attuali stato e consistenza dell’immobile sia della necessità di adeguata ponderazione dei concorrenti tecnici di valutazione dei beni”.

Emerge con chiarezza dalla considerazioni che precedono, letteralmente trascritte, che la corte non ha minimamente riconosciuto che il valore venale del bene è dato dalla media fra valore di mercato e valore catastale. La corte, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha contaminato il dato relativo al valore di mercato con il ricorso al criterio catastale, ma ha piuttosto riconosciuto che nella specie il valore di mercato, il solo da prendere in considerazione ex art. 726 c.c., risultava dalla media fra il metodo si stima c.d. sintetico comparativo e il valore catastale.

E’ chiaro pertanto che, sotto la veste della violazione di legge e del difetto di motivazione, il ricorrente censura la scelta del criterio utilizzato dalla corte di merito per stabilire il valore di mercato del bene, mentre tale scelta, è incensurabile in questa sede, essendo adeguate e razionali le ragioni addotte per giustificarla.

In conclusione il ricordo deve essere rigettato.

Nulla sulle spese.

Sussistono i presupposti per disporre il raddoppio del contributo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA