Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15691 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 02/07/2010), n.15691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10458/2005 proposto da:

D.P., (OMISSIS), D.D.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DEI SALESIANI 4, presso lo

studio dell’avvocato ISOLA Luigi, che li rappresenta e difende giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

TIRRENA COMP ASS SPA IN LCA, M.A., V.

R., ASSITALIA SPA;

– intimati –

avverso n, a sentenza n. 197/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Terza Civile, emessa il 18/11/2004, depositata il 18/01/2005;

R.G.N. 8138/2001.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO

D. e D.P. convennero in giudizio gli odierni intimati chiedendo, rispettivamente, il risarcimento dei danni conseguenti a lesioni personali e la riparazione di quelli riportati dalla autovettura sulla quale viaggiavano a seguito di un incidente causato, a loro dire, da M.A. che, eseguendo una inversione di marcia, aveva invaso la carreggiata lungo la quale essi marciavano.

Il giudice di primo grado respinse la domanda.

L’impugnazione proposta dai D. fu rigettata dalla corte di appello di Roma.

La sentenza è stata impugnata da entrambi gli appellanti con ricorso per cassazione sorretto da 5 motivi e illustrato da memoria.

Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2702, 2130, 2733 e 2735 c.c.; art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.); assenza di motivazione.

Con il secondo motivo, si denuncia una ulteriore violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2702, 2730, 2753, 2735 c.c.;

art. 116 c.p.c.); motivazione mancante o apparente su di un punto decisivo della controversia.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, sono privi di pregio.

Lamentano i ricorrenti la omessa considerazione, da parte del giudice di appello, del contenuto della denuncia di sinistro che il M. aveva inviato al suo assicuratore invitandolo a risarcire i danni da lui provocati nell’incidente.

Il motivo è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che, al di là ed a prescindere dalla ammissibilità del documento in sede processuale (inammissibilità ricondotta dal primo giudice ad un vizio processuale, id est l’intempestività della sua produzione), il contenuto della dichiarazione oggi evocata non consentisse nè la ricostruzione dell’evento, nè del nesso di causalità tra questo e i danni lamentati, atteso che la stessa localizzazione del danno all’auto del D. si poneva in patente contraddizione logica con la descritta dinamica del sinistro.

La motivazione, che attinge ad elementi puramente fattuali del processo, e appare immune da vizi logico-giuridici, si sottrae alle censure mosse dai ricorrenti, essendo istituzionalmente precluso al giudice di legittimità ogni riesame del merito della controversia.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 232 c.p.c..

Lamenta il ricorrente la erronea valutazione, da parte della corte di appello, della mancata risposta del M. all’interrogatorio formale.

Il motivo non ha giuridico fondamento.

La corte, difatti, ha correttamente motivato la ritenuta irrilevanza della mancata presentazione del convenuto all’interrogatorio formalmente deferitogli avuto riguardo al complessivo contesto probatorio esaminato e, altrettanto correttamente, giudicato del tutto carente alla luce delle circostanze poc’anzi riportate in sede di esame dei primi due motivi. Anche tale censura cade, pertanto, sotto la scure della infondatezza, trattandosi di apprezzamenti del materiale probatorio istituzionalmente demandato al giudice del merito.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c..

Il motivo è inammissibile, essendo stata prospettata per la prima volta in sede di legittimità la relativa quaestio iuris, nè il ricorrente, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, indica a questa corte in quale fase del giudizio di merito la questione (di cui non è cenno nella sentenza impugnata) sìa stata tempestivamente sollevata e illegittimamente pretermessa dal giudice territoriale.

Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 112, 116, 342 e 343 c.p.c.); ultra petizione della decisione; motivazione omessa e illogica.

La censura è destituita di giuridico fondamento.

La corte territoriale, nel rigettare la domanda risarcitoria della D., ha correttamente condivisibilmente motivato il proprio decisum sotto il profilo della carenza assoluta di prova del nesso etiologico tra l’evento di danno e le lesioni lamentate dalla ricorrente, sì che la ulteriore considerazione circa la incertezza sulla sua effettiva presenza nell’auto risulta svolta ad abundantiam e non inficia la bontà e la correttezza della decisione.

Il ricorso è pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

 

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