Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15690 del 28/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 28/07/2016), n.15690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24696 – 2011 proposto da:

M.F., C.F. (OMISSIS), in proprio e nella qualità di

liquidatore e legale rappresentante della società “FELLINO DI

M.F. & C. S.N.C.”, C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 31, presso lo studio dell’avvocato VITO

SOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato SABATO GIUSEPPE PERNA,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

nonchè contro

DIREZIONE PROVINCIALE LAVORO NAPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 771/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/03/2011, R.G. N. 1874/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa;

udito l’Avvocato VITO SOLA per delega SABATO GIUSEPPE PERNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Napoli ha parzialmente accolto l’opposizione proposta da M.F., in proprio e quale legale rappresentante della s.n.c. Fellino di M.F. & C., avverso la ordinanza ingiunzione n. 2658 dell’8 settembre 2005 e, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha ridotto la sanzione determinandola in complessivi Euro 62.037,90.

2 – La Corte territoriale ha premesso che agli opponenti era stata contestata la violazione della L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, – per la omessa comunicazione alla Sezione Circoscrizionale per l’Impiego di 120 assunzioni e per la omessa consegna ai lavoratori della dichiarazione contenente i dati della registrazione sul libro matricola – nonchè della L. n. 264 del 1949, art. 21, per la omessa comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro intercorso con A.P..

3 – In punto di diritto la Corte ha osservato che:

a) solo in grado di appello gli opponenti avevano contestato che le assunzioni fossero state 120 ed avevano asserito che, in realtà, le contestazioni si riferivano a 6 lavoratori, ai quali la prestazione era stata richiesta con carattere di intermittenza;

b) il motivo formulato al riguardo era da ritenere inammissibile, per essere fondato su un tema nuovo, non allegato in primo grado;

c) la Direzione Provinciale aveva assolto all’onere della prova sulla stessa gravante, sia perchè le conclusioni del verbale di accertamento del 20 dicembre 2001 presupponevano specifici controlli documentali svolti dagli ispettori, sia perchè la M. non aveva mai affermato di avere provveduto all’invio delle relative comunicazioni;

d) il termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, era stato rispettato perchè il dies a quo decorre, non dalla mera notizia del fatto ipoteticamente sanzionabile, bensì dalla piena conoscenza della condotta illecita, sicchè non va computato il tempo necessario per gli accertamenti;

e) non rilevava la avvenuta abrogazione dell’illecito amministrativo perchè i principi di legalità e di irretroattività sanciti dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, comportano l’assoggettamento della condotta alla legge vigente al momento del suo verificarsi;

f) non sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 8 della legge sopra richiamata ma poteva farsi luogo alla riduzione della sanzione ai sensi dell’art. 23, apparendo congruo per ciascun illecito l’importo minimo di L. 500.000.

4 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.F., in proprio e quale legale rappresentante della s.n.c., sulla base di cinque motivi. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “violazione dell’art. 345 c.p.c., e nullità della sentenza o del procedimento per omissione di pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, ed omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Deducono che erroneamente la Corte partenopea aveva omesso di pronunciare sul primo motivo di appello, ritenuto inammissibile. Ribadiscono che non poteva essere contestata la omessa comunicazione in relazione a 120 assunzioni, poichè con ognuno dei sette lavoratori era intercorso un unico contratto, avente ad oggetto una prestazione lavorativa discontinua. Rilevano che detta circostanza, posta alla base del motivo di appello, integra una mera difesa volta a contestare, sia pure con ulteriori argomentazioni, i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria.

1.2 – Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2697 c.c., L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, commi 1, 2 e 3, L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Evidenziano i ricorrenti che l’opposizione ad ordinanza ingiunzione dà vita ad un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell’amministrazione che, quindi, assume le vesti sostanziali di attore ed è tenuta a fornire la prova dell’illecito contestato. Nel caso di specie, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, l’onere della prova non era stato assolto, non essendo sufficiente a dimostrare le asserite assunzioni il verbale redatto all’esito della attività ispettiva. Assumono, inoltre, i ricorrenti che il giudice di appello aveva errato anche nel ritenere che i fatti addebitati non fossero stati contestati, poichè, al contrario, la contestazione era stata tempestivamente effettuata, già nel corso del procedimento amministrativo.

1.3 – La medesima rubrica i ricorrenti antepongono al terzo motivo con il quale, richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1786/2010, sostengono che il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se i rapporti in relazione ai quali la sanzione era stata inflitta presentassero i caratteri del lavoro subordinato.

1.4 – Il quarto motivo denuncia “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” in relazione al capo della sentenza con il quale era stato respinto il motivo di appello relativo alla eccepita tardività della ordinanza. Evidenziano i ricorrenti che non poteva essere ritenuto congruo l’arco temporale compreso fra la data dell’accertamento del fatto e la emissione del provvedimento, giacchè la Direzione Provinciale del Lavoro aveva lasciato trascorrere più di due anni e non aveva giustificato in alcun modo il ritardo.

1.5 – Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono della “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2697 c.c., L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, commi 1, 2 e 3, L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12” perchè la Corte di appello non avrebbe tenuto conto nella determinazione del quantum del disposto del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, art. 51, che, nel disciplinare le modalità di conversione delle sanzioni pecuniarie amministrative o penali dalla lira all’Euro, ha stabilito che ove l’operazione produca “un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali”. L’importo complessivo doveva, pertanto, essere quantificato in Euro 61.982,00 e non in Euro 62.037,90.

2 – I primi tre motivi, che per la loro stretta connessione logico giuridica devono essere trattati unitariamente, sono infondati.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che il giudizio di opposizione avverso ordinanza – ingiunzione di pagamento, disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del processo ordinario di cognizione e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d’ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all’iniziativa di parte, nonchè ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. A ciò consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare ragioni di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l’ha preceduto non dedotte nell’atto di opposizione, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l’opponente, se ha facoltà di modificare l’originaria domanda, non può introdurre in corso di causa domande nuove, ossia motivi di opposizione diversi da quelli originariamente dedotti (Cass. 16.2.2016 n. 2962; Cass. 16.4.2010 n. 9178; Cass. 5.8.2010 n. 18288).

A detto principio di diritto si è correttamente attenuta la Corte partenopea nell’affermare la inammissibilità del motivo di appello con il quale era stato dedotto, solo in sede di gravame, che nella specie non potevano essere ravvisate 120 assunzioni, trattandosi, in realtà, di “chiamate”, tutte riferibili a sette contratti di lavoro intermittente.

La questione, che non attiene alla sola qualificazione giuridica, comportando l’accertamento, in fatto, della ricorrenza dei requisiti formali e sostanziali richiesti dal D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 33 e seguenti, (nel testo vigente ratione temporis), non era stata prospettata nell’originario atto introduttivo, del quale questa Corte può valutare il contenuto, essendo stato denunciato un error in procedendo.

L’opposizione, infatti, era stata fondata esclusivamente sui motivi riassunti a pag. 2 della sentenza impugnata, che non riguardavano nè la qualificazione dei contratti nè la natura delle prestazioni di volta in volta richieste ai lavoratori indicati nella ordinanza.

2.1 – Non si può sostenere che il ricorso introduttivo dovesse essere integrato, quanto ai motivi di opposizione, dagli scritti difensivi presentati nel corso del procedimento amministrativo, perchè richiamati nel ricorso.

Le ragioni di fatto e di diritto sui quali la domanda si fonda devono essere dedotte nell’atto introduttivo del giudizio e non possono essere integrate attraverso la produzione documentale, che ha solo finalità probatorie, ed il cui contenuto non può certo concorrere a delimitare il thema decidendum del giudizio.

Ne discende che correttamente la Corte partenopea, una volta esclusa la ammissibilità del motivo, non ha pronunciato sulle questioni dedotte solo in sede di gravame che, in quanto non prospettate nell’originario atto introduttivo, sono inammissibili anche in questa sede.

2.2 – Non sussiste, poi, la violazione dell’art. 2697 c.c., denunciata nei motivi di ricorso, ed in particolare nel secondo motivo con il quale si sostiene che il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere non assolto l’onere della prova gravante sulla amministrazione, non essendo a tal fine sufficiente la produzione del verbale di accertamento.

La violazione di legge, ai sensi del combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e art. 2697 c.c., può essere utilmente denunciata nei casi in cui il giudice di merito, a fronte di un quadro probatorio incerto, abbia fondato la soluzione della controversia sul principio attore non probante reus absolvitur ed abbia errato nella qualificazione del fatto, ritenendolo costitutivo della pretesa mentre, in realtà, lo stesso doveva essere qualificato impeditivo. Solo in tal caso l’errore condiziona la decisione, poichè fa ricadere le conseguenze pregiudizievoli della incertezza probatoria su una parte diversa da quella che era tenuta, secondo lo schema logico regola – eccezione, a provare il fatto incerto.

Detta evenienza non si verifica allorquando il giudice, all’esito della valutazione delle risultanze di cause, pervenga al convincimento che i fatti allegati dall’attore (in senso sostanziale) siano provati.

In tal caso la doglianza sulla valutazione espressa, in quanto estranea alla interpretazione della norma, va ricondotta al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, e, quindi, può essere apprezzata solo nei limiti che la disposizione, nel testo applicabile ratione temporis, pone.

La norma citata, infatti, non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, poichè il controllo di logicità del giudizio di fatto “non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità” (fra le più recenti Cass. 9.1.2014 n. 91 e Cass. 28.11.2014 n. 25332).

Questa Corte ha, poi, costantemente affermato che il giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 7.1.2009 n. 42 e fra le più recenti Cass. 23.5.2014 n. 11511).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente valorizzato, da un lato, il contenuto del verbale ispettivo, sottolineando che le omissioni, di carattere formale, erano state accertate mediante specifici controlli documentali; dall’altro il tenore degli scritti difensivi presentati nel corso del procedimento amministrativo, evidenziando che il mancato invio della comunicazione di assunzione al centro per l’impiego e la mancata consegna della lettera di assunzione ai lavoratori, ossia i fatti contestati con la ordinanza ingiunzione, non erano mai stati negati dalla M..

La motivazione della sentenza impugnata è conforme a diritto per quanto attiene al valore probatorio del verbale di accertamento che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (si rimanda a Cass. 19.4.2010 n. 9251 ed a Cass. 6.9.2012 n. 14965), fa piena prova dei fatti che il funzionario attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, quali sono i riscontri di carattere documentale, posti nella fattispecie a fondamento della contestazione.

Per il resto il motivo di ricorso si limita a prospettare una diversa ed alternativa valutazione delle risultanze di cause, non consentita in sede di legittimità.

3 – Analoghe considerazioni inducono a ritenere infondato il quarto motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti hanno riproposto la questione della tardività della ordinanza ingiunzione, in quanto emessa in violazione del termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al quale va data continuità, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell’infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all’amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti (in tal senso fra le più recenti Cass. 28.10.2014 n. 22837).

E’ stato evidenziato, infatti, che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all’amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata. La correttezza e completezza dell’accertamento rispondono, quindi, sia all’interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall’ente accertatore, sia all’interesse dello stesso autore della condotta al fine di un’adeguata ponderazione della sua eventuale responsabilità.

A tale esigenza si contrappone, peraltro, quella dell’ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l’accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa.

Nel contemperamento di tali esigenze, occorre effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l’accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità rispetto alla duplice esigenza sopra individuata.

In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all’accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all’amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l’incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie (così in motivazione Cass. 2.4.2014 n. 7681).

3.1. – A detti principi di diritto si è correttamente attenuta la sentenza impugnata che, con articolata motivazione, ha innanzitutto escluso che il dies a quo potesse coincidere con la mera notizia del fatto ipoteticamente sanzionabile, essendo, invece, necessario anche acquisire ulteriori informazioni ed ha poi ritenuto che la complessità degli accertamenti, comunque relativi a 120 assunzioni, giustificasse il tempo trascorso.

I ricorrenti, pur denunciando formalmente la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, in sostanza censurano l’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, e finiscono per sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito, non consentita a questa Corte.

4 – E’ fondato il quinto motivo di ricorso perchè la Corte territoriale, nel convertire in Euro la sanzione pecuniaria espressa in lire, non ha considerato che ai sensi del D.Lgs 24 giugno 1998, n. 213, art. 51, comma 3, “se l’operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali”.

La sanzione di L. 500.000 deve essere convertita in Euro 258,00 e non in Euro 258,23. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata limitatamente alla quantificazione della sanzione complessiva, che questa Corte, decidendo nel merito, quantifica in Euro 61.982,00, anzichè in Euro 62.037,90.

5 – La fondatezza, sia pure in minima parte, del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità limitatamente ad un quinto. La quota residua deve essere posta a carico dei ricorrenti nella misura indicata in dispositivo.

Quanti ai gradi del giudizio di merito nulla è dovuto alla amministrazione per il primo grado, poichè la Direzione Provinciale si è avvalsa della difesa di un funzionario. Va confermata la integrale compensazione delle spese del giudizio di appello.

PQM

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito determina la sanzione dovuta in Euro 61.982,00. Compensa le spese del giudizio di legittimità limitatamente ad un quinto e condanna i ricorrenti al pagamento della quota residua liquidata in Euro 4.000,00, oltre rimborso spese prenotate a debito. Compensa integralmente le spese del grado di appello. Nulla per le spese del giudizio di primo grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA