Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15690 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 02/07/2010), n.15690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 204/2006 proposto da:

E.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LIGUORI MICHELE,

che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

L’EDERA SPA IN L.C.A., GENERALI ASSICURAZIONI SPA,

B.G., F.P., F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1220/2005 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

Sezione Prima Civile, emessa il 30/9/2005, depositata il 10/11/2005,

R.G.N. 2432/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione in data 10, 11 e 23 ottobre 2003, E.M. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1006/2002, emessa a seguito di richiesta risarcitoria per un investimento stradale in suo danno nei confronti di B.G., F.P., F.A., L’Edera s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e le Assicurazioni Generali s.p.a., quale impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada; con detta sentenza era stata dichiarata la mancanza di legittimazione passiva e la nullità di un atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di B.G., proprietario del veicolo investitore, per tardività perchè effettuato dopo l’assegnazione della causa a sentenza ed in sede di rimessione cella stessa sul ruolo per la produzione di un documento comprovante la legittimazione proprio di F.A..

L’adito Tribunale di Torre Annunziata, quale Giudice di secondo grado, costituitasi L’Edera in liquidazione e contumaci gli altri appellati, con la decisione in esame n. 1220/2005, rigettava il gravame; affermava, in particolare, il giudice di secondo grado, da un lato, che “la fase del procedimento del primo grado in cui quell’integrazione non autorizzata è avvenuta non era, come sostiene l’appellante, quella istruttoria ma quella della decisione” e, dall’altro, “quell’udienza dal giudice, che dirigeva le attività del procedimento, era stata espressamente funzionalizzata al solo scopo della produzione di documento (l’esibizione del documento attestante la legittimazione passiva di F.A.)”.

Ricorre per cassazione la E. con due motivi, illustrati da memoria; non hanno svolto attività difensiva le parti intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione c/o falsa applicazione dei le norme ex artt. 2043, 2054, 2697 c.c., artt. 101, 102, 112, 113, 156 e 354 c.p.c., L. n. 990 del 1969, artt. 18, 23; mancato esame della documentazione in atti; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5).

Si deduce ène l’attuale ricorrente ha validamente integrato il contraddittorio, nel giudizio di primo grado, nei confronti del litisconsorte necessario inizialmente pretermesso B.G., con atto di citazione per integrazione del contraddittorio notificato il 30/10-13/11/2001, ritualmente prodotto nel fascicolo di parte del primo grado di giudizio…. detto atto di integrazione, contrariamente a quanto sostenuto in appello, non ora tardivo, in quanto il Giudice di primo grado, dopo a prima assegnazione della causa a sentenza, ha rimesso la causa sul ruolo.

Con il secondo motivo si deduco – violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 2043, 2054, 2697 c.c., artt. 101,102, 112, 113 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 164, 184, 311, 345, 346, 354 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., L. n. 990 del 1969, artt. 18, 23; mancato esame della documentazione in atti; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) (trattasi di doglianza mossa solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento dei primo motivo di ricorso).

La decisione di secondo grado è, altresì viziata nella parte in cui il giudice di appello, una volta ritenuto non integro il contraddittorio nel giudizio di primo grado, non ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, rimesso la causa al giudice di primo grado, ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, ex artt. 102, 354 c.p.c. e L. n. 990 del 1969, art. 23”.

Il ricorso merita accoglimento in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo.

Censurabile, infatti, è la decisione in esame in ordine al rigetto dell’appello proposto dall’odierna ricorrente nel punto in cui ritiene; tardiva l’attività di integrazione del contraddittorio in questione, non attribuendo il giusto rilievo alla circostanza processuale che la causa, dopo essere stata assegnata a sentenza, venne rimessa sul ruolo proprio al fine di produrre un documento attestante la legittimazione passiva (a tronco della richiesta risarcitoria in oggetto dei F.).

La motivazione addotta dal Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, sul punto non è affatto condivisibile: detto giudice, infatti, nonostante l’affermazione che il giudice di primo grado avesse finalizzato la fissazione di una nuova udienza istruttoria (a seguito di rimessione della causa sul ruolo) al solo scopo della produzione di detto documento, definisce detta udienza erroneamente di discussione, per ulteriormente sostenere, con infondate argomentazioni, che “la integrazione del contraddittorio presuppone ovviamente che quella che è la parte già citata sia in ogni caso anch’essa la giusta parte del processo ed è per questo che ad essa è consentito (ed è imposto) aggiungere in corso di causa altra parte dell’unitario rapporto giuridico dedotto ad oggetto del processo di che si tratta; parte sopraggiunta che, quindi, affianca ma non sostituisce quella che già era parte processo. ..Insomma, nella particolare caratterizzazione del caso di specie può ben dirsi che l’integrazione del contraddittorio è stata compiuta non senza ma contro l’autorizzazione del giudice”.

Assorbita è la doglianza di cui ai secondo motivo.

In definitiva, va enunciato il seguente principio di diritto: qualora il giudizio venga promosso contro alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, a norma dell’art. 102 c.p.c., comma 2, i giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito, non solo all’udienza di prima comparizione, come previsto dall’art. 180 c.c., comma 1, ma anche nel corso del giudizio, e quindi anche quando la non integrità del contraddittorio venga rilevata in sede di decisione della causa. Ne consegue che è errata la sentenza con la quale il giudicante, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio, ne faccia discendere l’inammissibilità della domanda, anzichè l’adozione del provvedimento ordinatorio imposto dall”art. 102 c.p.c., comma 2, (in tal senso, tra le altre, Cass. n. 1114 9/2002); inoltre il giudice del rinvio dovrà anche tener conto che alla integrazione del contraddittorio in causa inscindibile possa procedere anche la patte di sua iniziativa, indipendentemente dall’ordine del giudice.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Torre Annunciata in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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