Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1569 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1569 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 12909 del ruolo generale
dell’anno 2006, proposto
da
Europrogetti Impianti di Sottocornola Massimo & C.
s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore›,
rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del
ricorso, dagli avvocati Mauro Bassani e Francesco Cefaly,
domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, alla via
A. Bertoloni, n. 55
– ricorrentecontro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, e Ministero dell’economia e delle finanze, in
persona del direttore pro tempore, entrambi rappresentati e
difesi ope legis dall’avvocatura dello Stato, presso gli
RG n. 1290912006

Data pubblicazione: 27/01/2014

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uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12.
domiciliano;
-controricorrenti-

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, sezione 43°, depositata in data 13 marzo

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 3
dicembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito per i controricorrenti l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani
Neri;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Umberto Apice, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso
Fatto

La società contribuente ha ricevuto notifica di avvisi di
accertamento parziale ai fini IVA per gli anni 1994, 1995 e 1996,
concernente fatture considerate relative ad operazioni inesistenti.
La Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso, con
sentenza che la Commissione tributaria regionale ha confermato,
valorizzando le circostanze emergenti dal processo verbale di
constatazione, che delineavano, a dire della Commissione, un solido
quadro probatorio.
Ricorre la società per ottenere la cassazione della sentenza
impugnata, affidando il ricorso ad un unico motivo, articolato in più
censure, che illustra con memoria depositata ex articolo 378 c.p.c.,
con la quale formula eccezione di giudicato esterno; deposita
ulteriore memoria prima dell’udienza, alla quale la causa proviene
da rinvio.

RG n. 12909/2006
Angelina-Ma

tens re

2006, n. 17/43/06;

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Resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate ed il
Ministero dell’economia e delle finanze.

Diritto
/.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex articolo 360,

1° comma, n. 5, c.p.c., la società denuncia l’omessa motivazione

a.- il difetto di motivazione della sentenza di primo grado;
b.- il difetto di motivazione degli avvisi di rettifica;
c.- l’illegittimità degli avvisi di rettifica per l’omesso
espletamento della funzione accertativa;
d.- l’illegittimità degli avvisi di rettifica per violazione del
principio che vieta il presumptum de presumpto,
e.- tutti i fatti allegati e provati dall’appellante.

2.- Il motivo di ricorso è inammissibile per concorrenti
ragioni.
Anzitutto, i profili sub a., c. e d., sono con evidenza calibrati,
dietro lo schermo del vizio di motivazione, non già sulla
ricostruzione dei fatti controversi, bensì sulla congruenza e
opinabilità di affermazioni giuridiche, in relazione alle quali nessun
vizio di motivazione è predicabile.
Per altro verso, sia questi tre profili, sia i restanti due sono
privi dell’indicazione del quesito di fatto, necessario, ai sensi
dell’articolo 366bis c.p.c., per le cause ad esso soggette, come
questa in esame (Cass. 18 novembre 2011, n. 24255; Cass.
16655/2011 e Cass. 2805/11).

2. /.-La Corte ha chiarito al riguardo che la ratio sottesa all’art.
366bis c.p.c. comporta che la lettura del solo quesito dev’essere
sufficiente a consentire di comprendere quale sia l’errore
denunciato del giudice di merito (vedi, al riguardo, Cass., sez.un., 1
RG n. 12909/2006
Angelina-

ria Pe

stensore

circa una serie di fatti decisivi per il giudizio, segnatamente:

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• . –•
Pagina

4 di 4

dicembre 2009, n. 25254 e, in seguito, conformi, tra le ultime,
Cass. 18 novembre 2011, n. 24255 e Cass. 29 luglio 2011, n.
16655); là dove, nel nostro caso, la ricorrente non ha esplicitato in
via di sintesi le ragioni che evidenzierebbero l’errore della
pronuncia.

logicamente prodromica .1a questione concernente l’eccezione di
giudicato esterno.
3.-Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la società a rifondere le spese di causa, liquidate in Curo
2500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 3 dicembre 2013.

2.2.- L’inammissibilità del ricorso assorbe, in quanto

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