Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15689 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 28/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 28/07/2016), n.15689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29834 – 2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA DATTERI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.C., MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 404/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 06/09/2010 r.g.n. 256/2008;

udita la relazione:iella causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. DORONZO Adriana;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 6 settembre 2010, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Ancona, ha accolto la domanda proposta da S.C. e ha condannato l’Inps al pagamento in favore del ricorrente dell’assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 1 aprile 2005, oltre interessi nella misura di legge ed eventuale rivalutazione monetaria.

2. La Corte ha ritenuto sussistente il requisito sanitario della riduzione della capacità lavorativa generica e specifica pari all’80% a far tempo dalla data della domanda amministrativa del 31/3/2005; ha altresì ritenuto sussistente la prova dell’incollocazione lavoro, come da dichiarazione dello stato di disoccupazione e domanda di iscrizione alle liste speciali presentata al Centro provinciale per l’impiego di Ancona, nonchè del requisito reddituale.

3. Contro la sentenza, l’Inps propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Lo S. e il Ministero dell’economia e delle finanze non svolgono attività.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso dell’Inps deve essere dichiarato inammissibile.

Dal ricorso risulta che la notificazione allo S. è stata avviata a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art 149 c.p.c.. Non risulta tuttavia depositato l’avviso di ricevimento del plico raccomandato, necessario per il perfezionamento del procedimento notificatorio.

Occorre invero ricordare che, relativamente all’onere posto a carico del notificante di depositare in giudizio l’avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta, costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. Cass. 24 luglio 2007, n. 16354). Pertanto, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.), con la conseguente inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio – in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte -, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass., 30 dicembre 2015, n. 26108; Cass., 10 febbraio 2005, n. 2722; Cass., 18 luglio 2003, n. 11257; Cass. 29 marzo 1995, n. 3764).

Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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