Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15689 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4733-2019 proposto da:

D.M.S.I., C.D.V., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio

dell’avvocato BATTISTA DOMENICO, rappresentati e difesi

dall’avvocato GALASSO MERCURIO;

– ricorrente –

contro

F.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALA SANDRO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LANCIANO, depositata il

06/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.D. e D.M.S.I., nella qualità di esercenti la responsabilità genitori al e sul figlio C.G., conferiscono mandato all’avv. Frattura per ottenere il risarcimento del danno subito dal figlio a seguito di un sinistro stradale.

Il difensore si attiva e ottiene un offerta di liquidazione da parte della Compagnia, offerta rifiutata dai clienti, che iniziano al lite con l’assistenza di altro legale, avendo l’avv. Frattura, originariamente incaricato, rinunciato al mandato, con riserva di pretendere i compensi qualora la lite avesse avuto esito positivo.

La causa si è conclusa con una transazione, con il riconoscimento del medesimo importo già offerto in fase stragiudiziale.

Sulla base di tali premesse l’avv. Frattura chiede al tribunale di Lanciano, con ricorso ai sensi D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la liquidazione del compenso.

Il tribunale, decidendo in composizione monocratica, liquida in favore del difensore la somma di Euro 2.000,00 e condanna i convenuti al pagamento del corrispondente importo, oltre alle spese di lite.

Contro la sentenza C.D. e D.M.S.I. propongono ricorso per cassazione, denunciando la nullità della sentenza perchè omessa in composizione monocratica invece che collegiale, in violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.

L’avv. Frattura resiste con controricorso.

La causa, su conforme proposta del relatore, è stata fissata per la trattazione in camera di consiglio.

I ricorrenti hanno depositato memoria. Il ricorso è fondato.

Nel caso in esame la domanda è stata proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, in base all’implicita premessa che la controversia rientrava fra quelle previste dalla L. 13 giugno 1942 n. 794, art. 28: “per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli artt. 633 c.p.c. e ss., procede ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14”.

L’applicabilità del rito speciale anche per le prestazioni oggetto della domanda è un punto non controverso (solo per completezza di esame si ricorda che la giurisprudenza della Corte riconosce che “devono considerarsi giudiziali non solo le prestazioni preordinate al compimento degli atti processuali, anche quelle che si svolgono fuori dal processo, purchè siano strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa in giudizio” (Cass. n. 21954/2014; n. 20269/2014; n. 13 847/2007; n. 5700/2001).

D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14 è competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. “Il tribunale decide in composizione collegiale”.

Ai sensi dell’art. 50-quater c.p.c. l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale è causa di nullità della decisione. La norma richiama l’art. 161 c.p.c., comma 1, che sancisce il principio della conversione dei vizi di nullità in motivi di impugnazione (Cass. n. 16186/2918).

In considerazione di quanto sopra si deve dare continuità al principio secondo cui “La controversia L. n. 794 del 1942, ex art. 28, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, è soggetta al rito di cui D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, e, ove devoluta al tribunale, va decisa in composizione collegiale. L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce un’autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente conversione in motivo di impugnazione” (Cass. n. 24754/2019; n. 22359/2019).

In definitiva si impone la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Lanciano in composizione collegiale, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

PQM

accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa dinanzi al Tribunale di Lanciano in composizione collegiale che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA