Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15689 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 04/06/2021), n.15689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7560/2017 proposto da:

Tercomec di Terreni Ing. Massimiliano & C. S.a.s., in persona dei

legali rappresentanti pro-tempore, nonchè T.M. e

Te.Ma., tutti elettivamente domiciliati in Roma, Piazza della

Libertà n. 10, presso lo studio dell’avvocato Perrella Enrico, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giugni Simone,

giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa – Credito Cooperativo

Società Cooperativa (già Banca di Credito Cooperativo di Signa

Società Cooperativa), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cola di Rienzo n.

69, presso lo studio dell’avvocato Ferretti Gian Alberto,

rappresentata e difesa dall’avvocato Pancani Alberto, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

pubblicata il 18/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal cons. Vella Paola.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte d’appello di Firenze ha accolto il reclamo L. Fall. ex art. 183, proposto dalla Banca di Credito Cooperativo di Signa Società Cooperativa (ora Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa – Credito Cooperativo – Società Cooperativa) contro il decreto di omologa del concordato preventivo della Tercomec di Terreni Ing. Massimiliano & C. S.a.s. e ha rimesso gli atti al Tribunale di Pisa per la pronuncia sull’istanza di fallimento presentata dalla stessa banca;

1.1. i giudici di secondo grado, in particolare, pur escludendo che vi fosse stato abuso dello strumento concordatario per il fatto che la società aveva in precedenza già presentato una domanda di concordato in bianco non approvata dai creditori, ha rilevato: che la proposta non individuava tutti i crediti prededucibili, mancando dell’indicazione di quello dell’attestatore e di quelli maturati dai professionisti in relazione alle attività svolte per la prima domanda; che il tribunale aveva chiesto chiarimenti sul punto, per poi limitarsi a dare atto che questi chiarimenti erano stati forniti all’udienza del 09/12/2015, senza nulla aggiungere nel decreto e senza che risultasse la rinuncia ai crediti in questione; che il credito dell’attestatore era stato inammissibilmente inserito alla predetta udienza, dopo che la proposta era stata già approvata, guado invece sarebbe stata necessaria una nuova relazione del Commissario giudiziale e una nuova votazione sulla proposta, ai sensi della L.Fall., art. 175, comma 2;

2. per la cassazione di detta sentenza la Tercomec s.a.s. e i soci accomandatari T.M. e Ma. hanno proposto ricorso affidato a sette motivi, cui il Banco Fiorentino ha resistito con controricorso, facendo poi pervenire memoria a mezzo pec del 27/01/2020 (seguita da invio a mezzo posta del 02/02/2021).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

2.1. il primo motivo denuncia l’omesso esame di fatto decisivo, per non avere la Corte d’appello esaminato gli atti e verificato che, in allegato alla memoria depositata il 21/11/2015, erano state prodotte le rinunce dei professionisti ai crediti maturati in relazione alla prima domanda, condizionate all’omologazione della seconda proposta;

2.2. con il secondo, terzo e quarto motivo si prospetta la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, per difetto assoluto di motivazione sul punto sopra evidenziato, con conseguente nullità della sentenza;

2.3. il quinto mezzo lamenta la violazione della L. n. 221 del 2012, art. 16 bis, per avere la Corte territoriale ritenuto mancante nel fascicolo d’ufficio la memoria depositata in via telematica;

2.4. con il sesto motivo si deduce la violazione della L.Fall., artt. 161 e 175, in quanto la memoria del 21/11/2015 non conteneva alcuna modifica della proposta concordataria (limitandosi a precisarne il contenuto) e i crediti prededucibili indicati nella domanda includevano quello dell’attestatore;

2.5. il settimo mezzo denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., per la mancata valutazione delle argomentazioni contenute nella memoria suddetta;

3. preliminarmente all’esame dei motivi occorre dare atto che il controricorrente ha rappresentato, in memoria, la pendenza del ricorso per cassazione iscritto al n. 2081/2018 R.G. con cui è stata impugnata la sentenza dichiarativa del fallimento della società e dei soci accomandatari, odierni ricorrenti, emessa non contestualmente ma successivamente al diniego di omologazione della proposta di concordato della stessa società;

3.1. occorre quindi procedere alla trattazione congiunta dei due ricorsi (Cass. Sez.U, 1521/2013).

P.Q.M.

Rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo ai fini della riunione con il ricorso iscritto al n. 2081/2018 R.G.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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