Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15689 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. un., 02/07/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4671/2009 proposto da:

COOP CASA SERVICE S.C.A.R.L. ((OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

MERCALLI 13, presso lo studio degli avvocati CANCRINI Arturo, DE

PORTU CLAUDIO, che la rappresentano e difendono unitamente

all’avvocato DI NITTO COSMO LUIGI, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SPERLONGA ((OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ANTONIO MANCINI 4,

presso lo studio dell’avvocato CARTA ROBERTA, rappresentato e difeso

dall’avvocato DE SIMONE Corrado, per delega a margine del

controricorso;

NAUSICA S.R.L. ((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. MERCATI 51,

presso lo studio dell’avvocato D’ANGIOLELLA LUIGI MARIA, che la

rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la decisione n. 6502/2008 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 22/2/2008;

uditi gli avvocati Cosmo Luigi DI NITTO, Corrado DE SIMONE;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che la relazione depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, è del seguente tenore:

“Con distinti ricorsi la s.r.l. coop. Casa Service ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sezione staccata di Latina sia l’aggiudicazione, disposta in favore della s.a.s. Nausica di Ermini Milena & C. (ora s.r.l. Nausica), di immobili dei patrimonio disponibile del Comune di Sperlonga, posti in vendita con asta pubblica, sia la propria esclusione dall’incanto; ha altresì proposto domanda di risarcimento dei conseguenti danni.

Previa loro riunione, i due ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con sentenza del 10 febbraio 2006, l’uno per tardività della notificazione alla controinteressata, il secondo consequenzialmente per carenza di interesse.

L’appello proposto contro tale pronuncia dalla s.r.l. coop. Casa Service è stato rigettato dal Consiglio di Stato con decisione del 22 dicembre 2008, con la quale si è ritenuto tra l’altro (per quanto rileva in questa sede) che dal nesso di consequenzialità che corre tra l’azione risarcitoria e quella di annullamento, discende che la pronuncia sulla legittimità del provvedimento impugnato ed il suo eventuale annullamento si pongono come indefettibile presupposto per la domanda di risarcimento del danno che, pur se proposta unitamente alla domanda di annullamento, prende corpo concreto solo nel momento in cui questo è pronunciato e che va, quindi respinta la domanda di valutazione incidentale della pretesa risarcitoria, in quanto essa si innesta su un processo di primo grado che si è arrestato alla fase rituale e non ha prodotto alcuna statuizione caducatoria riguardante il merito del proposto gravame.

La s.r.l. coop. Casa Service ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo.

Il Comune di Sperlonga e la s.r.l. Nausica si sono costituiti con controricorsi.

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso la s.r.l. coop. Casa Service, denunciando violazione di norme sulla giurisdizione della sentenza del Consiglio di Stato, 5^ sezione, n. 6502, del 22.12.2008, nella parte in cui ha negato la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l’illegittimità dell’atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento, lamenta che la decisione impugnata, aderendo alla tesi della pregiudiziale amministrativa, si è risolta in un diniego di giurisdizione.

La tesi appare fondata, alla luce della giurisprudenza di questa Corte regolatrice richiamata nel ricorso, secondo cui nel sistema normativo conseguente alla L. 21 luglio 2000, n. 205, in tema di tutela giurisdizionale intesa a far valere la responsabilità della P.A. da attività provvedimentale illegittima, la giurisdizione sulla tutela dell’interesse legittimo spetta, in linea di principio, al giudice amministrativo, sia quando il privato invochi la tutela di annullamento, sia quando insti per la tutela risarcitoria, in forma specifica o per equivalente, non potendo tali tecniche essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione; e siccome deve escludersi la necessaria dipendenza del risarcimento dal previo annullamento dell’atto illegittimo e dannoso, al giudice amministrativo può essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria completiva, ma anche la sola tutela risarcitoria, senza che la parte debba in tal caso osservare il termine di decadenza pertinente all’azione di annullamento; il giudice amministrativo rifiuta di esercita re la giurisdizione, e la sua decisione, a norma dell’art. 362 cod. proc. civ., comma 1, si presta a cassazione da parte delle Sezioni Unite quale giudice del riparto della giurisdizione, se l’esame del merito della domanda autonoma di risarcimento del danno è rifiutato per la ragione che nel termine per ciò stabilito non sono stati chiesti l’annullamento dell’atto e la conseguente rimozione dei suoi effetti (Cass. S.U. 13 giugno 2006 n. 13659, 23 novembre 2007 n. 24668, 23 dicembre 2008 n. 30254).

Non sembrano d’altra parte condivisibili le obiezioni dei resistenti, i quali sostengono che il Consiglio di Stato non ha provveduto nel merito e che il principio invocato dalla ricorrente è applicabile solo nei casi in cui la tutela risarcitoria sia stata richiesta in via autonoma. Con la decisione impugnata, contrariamente a quanto deducono i controricorrenti, la domanda di risarcimento del danno non è stata dichiarata inammissibile ma respinta, nel presupposto che il relativo diritto avrebbe potuto prendere corpo concreto soltanto nel caso di annullamento in sede giurisdizionale dell’atto pretesamente lesivo. D’altra parte, i precedenti prima citati si riferiscono bensì a ipotesi in cui il risarcimento aveva torma Lo oggetto di una richiesta autonoma, ma enunciano principi pertinenti a ogni caso in cui sulla tutela demolitoria non si sia provveduto, non solo se non sia stata affatto richiesta, ma anche se lo sia stata inammissibilmente per ragioni di rito, come nella specie.

L’ulteriore deduzione della s.r.l. Nausica, relativa alla giurisdizione che a suo dire compete al giudice ordinario in materia di risarcimento del danno in forma specifica, è preclusa dal giudicato che si è formato sulle pronunce del Tribunale amministrativo regionale e del Consiglio di Stato, non impugnate sul punto, con le quali la controversia è stata decisa nel dichiarato presupposto che la sua cognizione fosse riservata al giudice amministrativo.

Si ritiene pertanto che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, ricorrendo la prima delle ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 “;

che nè il Pubblico Ministero nè le parti private si sono avvalsi delle facoltà loro attribuite dall’art. 380 bis c.p.c. comma 3;

che il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni svolte dal relatore, nelle quali trovano adeguata confutazione le deduzioni dei controricorrenti, ribadite dal difensore del Comune di Sperlonga in sede di audizione in Camera di consiglio;

ritenuto che pertanto il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo e rimessione delle parti davanti al Consiglio di Stato;

che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione, in quanto i principi di cui si è fatta applicazione solo recentemente si sono consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; rimette le parti davanti al Consiglio di Stato; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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