Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15688 del 28/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 28/07/2016), n.15688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28630-2010 proposto da:

EDILIZIA IL PINO S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASPERIA 30, presso lo studio dell’avvocato GUIDO RINALDI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO CAPECE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA E.TR. S.P.A.;

– intimata –

nonchè contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 819/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 13/11/2009 r.g.n. 113/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

1/05/2016 dal Consigliere Dott. DORONZO Adriana;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto in subordine

annullamento con rinvio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 13 novembre 2009, la Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’appello proposto dalla Edilizia Il Pino s.r.l. contro la sentenza resa dal Tribunale di Salerno, con la quale – nel contraddittorio dell’Inps e di Equitalia E.TR. S.p.a. – era stata rigettata l’opposizione proposta dall’appellante contro la cartella esattoriale numero volta ad ottenere il pagamento di Euro 24.705,41 a titolo di contributi “aziende” relativi agli anni 2002, 2003 e 2004 e somme aggiuntive.

2. La Corte territoriale, nel confermare il giudizio espresso dal giudice di primo grado, ha ritenuto che erano venuti meno i presupposti perchè la società usufruisse degli sgravi contributivi triennali previsti dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 44. In particolare, la società aveva licenziato in data 20/12/2004 per chiusura cantiere sette degli otto dipendenti (compreso il lavoratore per il quale aveva usufruito dello sgravio), in forza al momento dell’assunzione del dipendente (avvenuta nel 2002), sì che non era stata rispettata la condizione cui era subordinata la fruizione dell’agevolazione, ovvero il mantenimento nel periodo triennale dell’agevolazione di un determinato livello occupazionale, che nella specie era pari a tre dipendenti.

3. Contro la sentenza, la società propone ricorso per cassazione, sostenuto da due motivi. L’Inps si difende depositando delega in calce al ricorso notificato. Equitalia E.Tr., s.p.a. non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società censura la sentenza per omessa pronuncia sul primo e secondo motivo di appello ai sensi dell’art. 112 c.p.c.. Assume infatti che in primo grado aveva eccepito la nullità del ruolo e della cartella esattoriale impugnata per la mancanza dei requisiti fissati dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321, art. 6 e art. 1, comma 2, lamentando che l’iscrizione a ruolo era generica, mancando degli estremi dell’atto precedentemente notificato e della relativa data di notifica oltre che della sottoscrizione del soggetto emanante. Inoltre, con il secondo motivo di appello, aveva eccepito la nullità della cartella esattoriale per la mancata preventiva notificazione di un avviso di accertamento. Il motivo è inammissibile. E’ pur vero che la sentenza non affronta alcuna delle due questioni poste nel ricorso in appello e integralmente trascritte nel ricorso per cassazione, ma ciò non esclude il difetto di autosufficienza dal momento che la società ricorrente non trascrive neppure per sintesi l’atto in cui le dette questioni sarebbero state ritualmente introdotte giudizio, ossia il ricorso introduttivo del giudizio, nè indica le ragioni del loro rigetto da parte del giudice di primo grado. Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano tate rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere – dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Cass., 4 luglio 2014, 15367; v. pure Cass., Sez. Un., 22 maggio 20012, n. 8077, secondo cui anche per i vizi del processo non rilevabili d’ufficio sussiste l’onere per la parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, sicchè l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato).

2. Con il secondo motivo, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 44, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, dell’art. 2118 c.c., come modificato dalla L. n. 604 del 1966, e della L. n. 604 del 1966, art. 3. Nello stesso motivo si censura la sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia.

Sotto il primo profilo la parte censura la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto che il recupero dovesse estendersi anche al periodo precedente ai licenziamenti attuati dalla società ricorrente, laddove in base alla lettera della legge l’eventuale recupero dei contributi andava fatto solo limitatamente al periodo durante il quale erano venute meno le condizioni dello sgravio.

Sotto il secondo profilo, si duole dell’errata considerazione delle ragioni che avevano determinato i licenziamenti, le quali non erano imputabili all’imprenditore ma erano stati determinati dal “factum principis”, costituito dalla revoca, ai danni della società ricorrente, della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Eboli in data 18/1/2000 e motivata con la sua incompatibilità con le previsioni del piano regolatore generale successivamente approvato dall’ente.

3. Il motivo è infondato sotto il primo profilo e inammissibile sotto il secondo.

4. La L. 28 dicembre 2001, art. 44, comma 1, (legge finanziaria 2002), così dispone: “A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell’anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite alla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 6, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo art. 3, comma 6”.

La L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 5, intitolata “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. Ecologia”, così dispone per la parte che qui interessa: “Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.

Il successivo comma 6, anch’esso nella parte che interessa, prevede che: “Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che: a) l’impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l’incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data; b) l’impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie; c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato”.

La finalità della norma è quella di favorire un incremento dell’occupazione attraverso il riconoscimento all’imprenditore che tale incremento realizzi del beneficio degli sgravi contributivi per quella determinata posizione lavorativa (v. Cass., 26 settembre 2012, n. 16378). La norma prevede (lett. c) del comma 6) che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato. E’ evidente che il verificarsi di tale circostanza, determinando il venir meno della finalità perseguita dalla legge, comporta la perdita del diritto al beneficio, il quale non può che essere totalmente annullato: ciò in considerazione della natura eccezionale della norma che, in presenza di determinate condizioni, esonera specifici soggetti dal generale obbligo contributivo, ponendosi una diversa interpretazione in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione europea, ed affermati con riguardo alla citata L. n. 448 del 1998, art. 3, commi 5 e 6, (decisione SG (99) D/6511 del 10 agosto 1999).

5. In ordine al vizio di motivazione, deve rilevarsi che la sentenza impugnata – pur dando atto nella parte espositiva delle ragioni indicate nel ricorso in appello dalla società appellante al fine di escludere l’imputabilità della riduzione del livello occupazionale, in quanto causata “non già da fatti normalmente incidenti sull’attività edilizia, bensì da un evento esterno, costituito dalla revoca della concessione edilizia” e quindi da un giustificato motivo oggettivo – non esamina la questione nella parte motiva, la quale è sorretta esclusivamente dall’accertamento dell’avvenuta riduzione del livello occupazionale nel periodo triennale di agevolazione, come accertato nel verbale redatto dagli ispettori di vigilanza dell’Inps, i quali hanno dato atto che i licenziamenti sono stati determinati da “chiusura cantiere”.

6. A fronte di tale omissione, era onere della parte specificare quando la questione della causa dei licenziamenti, asseritamente dovuta al factum principis, sarebbe stata portata alla cognizione del giudice del merito, e quindi di trascrivere, sia pure nelle sue parti salienti, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in cui la circostanza della revoca della concessione edilizia e dei motivi che l’avrebbero determinata sarebbe stata introdotta, le ragioni del suo rigetto da parte del giudice di primo grado e i pertinenti motivi di appello sottoposti al giudice del gravame; di trascrivere inoltre, sia pure per sintesi, il contenuto del provvedimento di revoca, indicando con esattezza con quale atto ed in quale fase del processo esso sarebbe stato depositato, nonchè i dati per un suo facile reperimento nel presente giudizio, dal momento che esso non risulta essere stato depositato unitamente al ricorso per cassazione.

7. Sotto questi molteplici aspetti, il motivo non appare conforme al principio di autosufficienza, o meglio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, in base al quale qualora il ricorrente si dolga dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito (come accade nella specie con riguardo al provvedimento di revoca della concessione edilizia) per rispettare il suddetto principio – da intendere alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – ha l’onere di indicare nel ricorso il contenuto rilevante del documento stesso, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali e assolvendo, così, il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; v. pure, Cass., 12 dicembre 2014, n. 26174; Cass., 7 febbraio 2011, n. 2966).

8. Altrettanto è a dirsi per l’assunto del ricorrente secondo cui la circostanza della revoca della concessione e delle sue ragioni sarebbe pacifica, non essendo stata contestata dall’Inps: ove, infatti, con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass., 18 luglio 2007, n. 15961; 28 giugno 2012, n. 10853).

9. Mancando l’assolvimento di tale oneri, appare corretta la decisione della Corte d’appello, in linea con i principi già espressi da questa Corte secondo cui, nel settore dell’edilizia, la fine dei lavori e la conseguente chiusura di un cantiere sono eventi del tutto fisiologici e, in quanto tali, prevedibili, trattandosi di attività che per loro stessa natura importano la fissazione di una data di consegna dell’opera commissionata (cfr., Cass., 22 aprile 2015, n. 8240, che richiama Cass. 14316/13 e Cass. 6196/12).

10. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. La società ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo, limitatamente alle attività difensive svolte (studio della controversia, partecipazione e discussione all’udienza pubblica). Nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi nei confronti di Equitalia S.p.A., in quanto non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1600,00, di cui Euro 100,00, per esborsi, oltre al 15% di spese generali e altri accessori di legge. Nulla sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA