Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15688 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. un., 02/07/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27793/2007 proposto da:

M.M.A. ((OMISSIS)), M.

M.M., in proprio e nella qualità di eredi di M.

A. e M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

RICCARDO GRAZIOLI LANTE 9, presso lo studio dell’avvocato PUCCI

Pietro Carlo, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SASSO ANTONIO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

REGIONE MOLISE ((OMISSIS)), in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43,

presso lo studio dell’avvocato PETRONIO Ugo, che la rappresenta e

difende, per delega a margine del controricorso;

COMUNE DI LARINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio dell’avvocato

LORIZIO MARIA ATHENA, che lo rappresenta e difende, per delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

M.G., M.I., M.R., M.

C., M.T., M.M., M.A.,

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA, PROCURATORE

GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

sul ricorso 31369/2007 proposto da:

M.G., in proprio e nella qualità di erede di M.

Z., M.I., M.R., M.C.,

M.T., M.M., M.A., tutti nella

qualità di eredi di M.Z., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VELLETRI 35, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

PIETRO, che li rappresenta e difende, per delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

M.M.A., M.M.M., in proprio

e nella qualità di eredi di M.A. e M.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 9,

presso lo studio dell’avvocato PUCCI PIETRO CARLO, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SASSO ANTONIO, per delega in calce

al controricorso al ricorso incidentale ;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

e contro

COMUNE DI LARINO, REGIONE MOLISE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA

CORTE D’APPELLO DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA – Sezione

specializzata per gli usi civici, depositata il 19/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

uditi gli avvocati Pietro Carlo PUCCI, Maria Athena LORIZIO in

proprio e per delega dell’avvocato Pietro Federico, Ugo PETRONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

assorbito l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 184/1985 il Tribunale di Larino – adito da M. A. e M.M.M. nei confronti di M. Z., M.d.E.G., M.G. fu A. e M.C. – dichiarò risolto il contratto di affitto agrario intercorso tra le parti relativamente a un comprensorio di circa 48 ettari sito in località (OMISSIS) e condannò i convenuti a rilasciare l’immobile alle attrici. La pronuncia passò in giudicato il 15 dicembre 1987, in seguito al rigetto del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 20/1986, con cui la Corte d’appello di Campobasso aveva confermato la decisione di primo grado.

Nella pendenza del giudizio di legittimità M.Z., M.d.E.G., M.G. fu A. e M.C. – i quali avevano presentato alla Regione Molise istanza di legittimazione della loro occupazione di quelle terre – chiesero al Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Campania e il Molise l’accertamento della natura demaniale collettiva del fondo già da loro condotto in affitto. La domanda, alla quale si associarono il Comune di Larino e la Regione Molise, intervenuti volontariamente nel giudizio, fu contrastata da M.A. e M.M.M., le quali sostennero la tesi del carattere allodiale del predio.

Con sentenza n. 5/1990 il Commissario dichiarò i terreni in questione di natura patrimoniale privata e respinse di conseguenza le richieste degli istanti.

Sui reclami proposti separatamente in via principale da M.f.

E.G. e dal Comune di Larino, in via incidentale dalla Regione Molise, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 30/1991, accolti i primi gravami e dichiarato inammissibile l’altro, rinviò le parti davanti al Commissario, ritenendo necessario per la decisione nel merito l’espletamento di una consulenza storico- giuridica in ordine alle vicende che avevano interessato il (OMISSIS).

La causa fu riassunta in primo grado dalla Regione Molise, ma il processo, dopo l’espletamento di alcune attività istruttorie, fu sospeso, in quanto avverso la sentenza di appello avevano proposto ricorso per cassazione M.A. e M.M.M. in via principale, la Regione Molise in via incidentale.

Con sentenza n. 792/1995 questa Corte, rigettato il primo ricorso e accolto il secondo, cassò la sentenza impugnata nella parte in cui era stato dichiarato inammissibile il reclamo della Regione e rinviò la causa alla Corte d’appello di Roma.

Davanti a quest’ultima il giudizio fu riassunto dalla Regione Molise.

Si costituirono il Comune di Larino, M.M.M. e A. anche quali eredi di M.A., nonchè M. G., I., R., T., M., C. e A. quali eredi di M.Z..

Con sentenza n. 16/1999 la Corte d’appello, quale giudice di rinvio, confermò la necessità degli accertamenti indicati nella sua sentenza n. 30/1991 e rimise le parti davanti al Commissario.

La Regione Molise provvide alla nuova riassunzione della causa in primo grado,, ripristinando così l’unitarietà del giudizio. Si costituirono il Comune di Larino, M.M.M., nonchè G., I., R., T., M., C. e M.A..

Con ordinanza del 14 maggio 2001 fu disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M.M.A. e di M.M.G., anch’egli erede di M.A., ai quali l’atto di riassunzione non era stato validamente notificato e che non si erano costituiti in giudizio. All’udienza del 4 dicembre 2001 il Commissario dichiarò estinto il processo, non essendo stata documentata l’avvenuta esecuzione dell’ordinanza suddetta. Tale provvedimento, su reclamo della Regione Molise, del Comune di Larino e dei M., fu revocato dal Commissario con ordinanza dell’8 gennaio 2002, in base al rilievo che in realtà l’integrazione del contraddittorio era stata tempestivamente effettuata. Il reclamo proposto da M.M.M. avverso la decisione di revoca fu respinto dal Commissario, con ordinanza del 24 gennaio 2002.

Con sentenza n. 3/2005 il Commissario dichiarò la natura demaniale civica di 37 ettari del comprensorio in questione e ne ordinò la reintegrazione in favore del Comune di Larino; dichiarò la natura allodiale e l’appartenenza ai M.M. dei restanti 10.99.50 ettari; dichiarò non opponibili ai M., al Comune e alla Regione le sentenze n. 184/1985 del Tribunale di Larino e n. 20/1986 della Corte d’appello di Campobasso; dichiarò inefficaci gli atti di esecuzione di tali sentenze.

La decisione – impugnata in via principale (insieme con l’ordinanza dell’8 gennaio 2002) da A. e M.M.M., in proprio e quali eredi di M.A., nonchè in via incidentale sia da E., I., R., C., T., M., M.A., tutti quali eredi di M.Z. e il primo anche in proprio, sia dal Comune di Larino, sia dalla Regione Molise – è stata riformata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza n. 9/2007 ha dichiarato la natura demaniale di tutto il territorio denominato Colle di Lauro e ne ha ordinato la reintegrazione in favore del Comune; ha annullato il capo della sentenza di primo grado relativo alla dichiarazione di inopponibilità delle sentenze n. 184/1985 del Tribunale di Larino e n. 20/1986 della Corte d’appello di Campobasso.

Contro tale sentenza A. e M.M.M., in proprio e quali eredi di M.A. e di M.M. G., hanno proposto ricorso per cassazione, in base a ventuno motivi. Si sono costituiti con controricorsi il Comune di Larino, la Regione Molise e G., I., R., C., T., M. e M.A.. Questi ultimi hanno anche formulato un motivo di impugnazione in via incidentale, cui i ricorrenti principali hanno opposto un proprio controricorso. Sono state presentate memorie da A. e M.M.M. e dalla Regione Molise.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni debbono essere riunite in un solo processo, a norma dell’art. 335 c.p.c..

Del ricorso principale la Regione Molise ha contestato pregiudizialmente l’ammissibilità, per due ragioni: l’estensione dell’atto, che consta di oltre 300 pagine, non consente alle altre parti una adeguata difesa; non è dato sapere se la copia notificata, consistente in fogli sciolti tenuti insieme da un supporto di plastica, corrisponda all’originale.

Sotto entrambi i profili l’eccezione va disattesa: l’inusitata ampiezza dell’esposizione dei fatti di causa e dei motivi di impugnazione, contenuta nel ricorso, non nuoce affatto alla sua comprensibilità, come sostiene la Regione Molise, ma anzi la agevola, essendo giustificata dalla complessità dello svolgimento del processo e delle vicende oggetto della causa; della conformità all’originale delle copie consegnate ai destinatari fanno piena prova, fino a querela di falso, le relazioni di notificazione sottoscritte dall’ufficiale giudiziario.

Con il primo dei motivi addotti a sostegno del ricorso principale A. e M.M.M. lamentano che la Corte d’appello ha erroneamente disconosciuto l’avvenuto passaggio in giudicato dell’ordinanza del 4 dicembre 2001, con cui il Commissario per la liquidazione degli usi civici aveva dichiarato estinto il processo: ordinanza avente valore sostanziale di sentenza e pertanto non revocabile nè modificabile in quello stesso grado di giudizio, essendo soggetta a impugnazione da proporre al giudice superiore.

Specificamente di questa doglianza la Regione Molise ha dedotto l’inammissibilità, osservando che non si conclude con un quesito, bensì con affermazioni in diritto, formulate in maniera confusa e prolissa.

Neppure questa eccezione può essere accolta, poichè il disposto dell’art. 366 bis c.p.c., deve ritenersi rispettato anche quando la questione di diritto è posta in forma assertiva anzichè interrogativa (v. Cass. 29 febbraio 2008 n. 5733) e poichè nella specie i ricorrenti l’hanno articolata con ordine, puntualità e precisione.

Oltre che ammissibile, la censura in esame è fondata.

La giurisprudenza di legittimità – dalla quale non vi è ragione di discostarsi, stante la sua piena coerenza con la lettera e lo scopo delle norme di cui fa applicazione – è univocamente orientata nel senso propugnato dai ricorrenti: sia a suo tempo con riferimento ai giudizi di competenza del pretore (v., tra le più recenti, Cass. 8 febbraio 2006 n. 2640), sia ora con riguardo a quelli attribuiti al tribunale in composizione monocratica (v., da ultimo, Cass. 2 aprile 2009 n. 8002), questa Corte ha costantemente enunciato il principio secondo cui i provvedimenti dichiarativi dell’estinzione del processo, anche se in ipotesi adottati impropriamente in forma di ordinanza, hanno natura di sentenza, in quanto definiscono il giudizio e non sono soggetti al rimedio del reclamo di cui all’art. 178 c.p.c., sicchè sono impugnabili con appello o ricorso per cassazione, secondo il grado di giudizio in cui sono stati pronunciati, nè quindi possono essere revocati dallo stesso giudice, che è ormai privo di ogni potere decisorio.

Su questo argomento si è fatta prevalere, con la sentenza impugnata, l’incongrua considerazione dell’avvenuto raggiungimento dello scopo di un peraltro imprecisato atto invalido: scopo individuato dalla Corte d’appello nella “pronuncia di una decisione nei confronti di tutti i legittimi contraddittori”. L’assunto non è condivisibile, poichè il fine di cui avrebbe dovuto essere verificato il conseguimento era semmai la tempestiva devoluzione della questione relativa all’estinzione del processo al giudice di secondo grado, che unicamente era abilitato a risolverla in modo eventualmente difforme da come lo era stata con l’ordinanza (in realtà sentenza) del 4 dicembre 2001.

Nè si può dubitare che il principio giurisprudenziale sopra richiamato sia estensibile anche ai giudizi demandati ai commissari per la liquidazione degli usi civici, ai quali il principio stesso si attaglia perfettamente, stante il carattere monocratico dell’organo.

Non sono di ostacolo a concludere in tal senso le particolarità della disciplina dei giudizi suddetti, come la libertà di forme, la tassatività delle nullità e la promovibilità di ufficio, sancite dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, artt. 31 e 29: particolarità che risultano ininfluenti, con riguardo al sistema delle impugnazioni, il quale risulterebbe stravolto se si ritenesse consentito ai commissari per la liquidazione degli usi civici di revocare o modificare le loro decisioni aventi valore di sentenza e di sostituirsi quindi al giudice sopraordinato, nel vagliarne la legittimità.

Il principio da enunciare è dunque: “I provvedimenti dichiarativi dell’estinzione del processo, adottati dai commissari per la liquidazione degli usi civici, anche se emessi in forma di ordinanza, hanno natura e valore di sentenza, sicchè non sono modificabili nè revocabili dallo stesso giudice, ma impugnabili con reclamo alla Corte d’appello di Roma, in mancanza del quale acquistano efficacia di giudicato”.

Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, in applicazione dell’art. 382 c.p.c., poichè il processo non poteva essere proseguito.

Effetto di questa decisione, per il disposto dell’art. 310 c.p.c., è che vengono travolti gli atti compiuti e anche tutte le sentenze emesse nel corso del giudizio, compresa la n. 5/1990 del Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Campania e il Molise, che è stata riformata in sede di gravame, senza essere sostituita, prima della dichiarazione di estinzione del giudizio, da una diversa decisione di merito.

Ne consegue che restano assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, i quali investono, oltre che la stessa questione di estinzione del processo sotto ulteriori profili, le decisioni adottate quando il processo già era stato dichiarato estinto e la relativa pronuncia era passata in giudicato.

Le spese dell’intero giudizio vengono compensate tra le parti per giusti motivi, ravvisabili nella già rilevata complessità sia dello svolgimento del processo sia delle vicende oggetto della causa.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti gli altri e il ricorso incidentale;

cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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