Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15686 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1430-2019 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA

3, presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA MARCO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.S. & FIGLI SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, R.M., R.C.,

R.F., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

CREMONA ANTONINO MARIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1145/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. C.G. è erede universale di R.S., già titolare di una quota di partecipazione a una società di persone: la ” R.S. & Figli s.n.c.”.

Nell’atto costitutivo di tale società, all’art. 4f), è previsto che “in caso di morte di un socio i superstiti hanno diritto o di rimborsare agli eredi la quota spettante al defunto (…) ovvero di continuare la società con gli eredi i quali, vincolato a rimanere in società, dovranno farsi rappresentare da una sola persona”.

C.G., con tre distinti atti di donazione in data 4 novembre 1996 dona la quota della R.S. & Figli s.n.c.”ai tre figli R.F., R.C. e R.M..

Interviene poi l’atto societario del 2 dicembre 1996, con il quale “I signori R.F., R.C. e R.M. riconoscono che ai sensi dell’art. 4f) dell’atto costitutivo (…) al defunto R.S. è subingredita nella qualità di socio della predetta società (…) il proprio erede universale si signora C.G.. Intuitivamente a quanto sopra vengono modificati i seguenti patti sociali. Art. 1) è costituita fra i signori R.F., R.C., R.M. e C.G. una società in nome collettivo; art. 4d) il capitale sociale è di nominali lire 650.000.000 e viene così ripartito: al socio C.G. una quota di lire 132.990.000 (…)”.

C.G. decede a sua volta e lascia unica erede testamentaria G.C..

Questa chiama in giudizio la società e i soci rivendicando l’appartenenza all’asse ereditario della quota sociale, in quanto acquistata dalla dante causa solo con l’atto del 2 dicembre 1996.

La tesi è che la qualità di socio di una società di persona non si trasmette agli eredi, i quali acquistano solo il diritto di ottenere la liquidazione, mentre l’acquisto della qualità di socio dell’erede implica un accordo con i soci superstiti.

Tale accordo, nel caso in esame, si è realizzato, appunto, solo con la scrittura privata del 2 dicembre 1996.

Quindi, nel momento in cui la propria dante causa dispose della partecipazione sociale con le donazioni, la donante non aveva ancora acquisito la quota, che pertanto non avrebbe potuto trasferire ai figli.

Essendo nulli gli atti di donazione di beni futuri la partecipazione sociale, acquistata solo con la scrittura del 2 dicembre 1996 e non più dismessa, apparteneva alla defunta e si era quindi devoluta, insieme alle altre cose, all’erede.

La domanda è rigettata dal giudice di primo grado, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Palermo.

Secondo la corte d’appello la scrittura del 2 dicembre 1996, cui l’attrice va risalire l’acquisto della qualità di socia, da parte della C., ha valore ricognitivo di un fatto avvenuto avendo i soci superstiti optato per la continuazione della società con gli eredi, in conformità alla clausola di continuazione prevista nell’atto costitutivo della società.

La corte ha poi condiviso il rilievo, già proposto dal primo giudice, che significativamente il testamento della C. menziona solo beni immobili, non essendo presenti altri cespiti nel patrimonio al tempo della morte.

Non ricorreva in ogni caso la nullità delle donazioni, perchè l’erede aveva certamente acquisito il diritto alla liquidazione e di tale diritto avrebbe potuto liberamente disporre.

Per la cassazione della sentenza G.C. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi.

R.F., R.C., R.M. e la R.S. e & Figli s.n.c. hanno resistito con controricorso.

La causa, su proposta del relatore, è stata avviata alla trattazione dinanzi alla sesta sezione civile della Corte.

I controricorrenti hanno depositato documenti.

2. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2284 c.c..

La presenza della clausola di continuazione nell’atto costitutivo non è sufficiente a perfezionare l’ingresso dell’erede nella compagine sociale, essendo a tal fine necessario un accordo fra l’erede i soci, Tale accordo, nella specie, si era perfezionato solo con la scrittura del 2 dicembre 1996, in assenza di qualsiasi elemento idoneo a collocare in un momento precedente l’acquisto della qualità di socio in capo all’erede del socio defunto. La prosecuzione dell’attività sociale e la mancata liquidazione della quota non sono elementi a tal fine sufficiente.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c..

Nella scrittura del 2 dicembre 1996 non c’è alcun elemento che deponga nel senso del carattere ricognitivo ad essa riconosciuto dalla corte di merito, essendo invero evidente il carattere costitutivo della scrittura agli effetti dell’ingresso dell’erede nella società.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 588 c.c..

Il fatto che il testamento menzionasse gli immobili non vale a escludere la successione anche nei beni non menzionati dal testatore per errore o dimenticanza.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 771 c.c..

Quando la de cuius donò ai figli la quota sociale questa ancora non le apparteneva: quindi la corte avrebbe dovuto ravvisare la nullità delle donazioni in quanto i negozi avevano per oggetto beni futuri, in violazione dell’art. 771 c.c..

3. Il terzo motivo è inammissibile.

La corte d’appello, nel momento in cui pone l’accento sul fatto che il testamento menziona solo gli immobili, non voleva minimamente dire che l’erede non avrebbe potuto rivendicare altri beni oltre a quelli menzionati. La corte ha considerato quel riferimento quale indice che la defunta era consapevole di non essere titolare di altri beni, oltre agli immobili e in particolare della quota sociale, avendone disposto in favore dei figli. Scrive ineccepibilmente la corte di merito: “la circostanza che la G. era stata istituita erede universale non può che intendersi nel senso che la stessa è subentrata nella totalità dei rapporti attivi e passivi, ovvero nell’universalità dei beni di questa (costituiti da soli beni immobili), ma non certamente di quelli di cui la de cuius aveva legittimante disposto”.

4. Il primo motivo è infondato.

L’art. 2284 c.c. stabilisce che, in caso di morte del socio, se il contratto sociale non contenga disposizioni contrarie, la società prosegue tra i soci superstiti, i quali hanno l’obbligo di liquidare la quota agli eredi. In alternativa alla liquidazione della quota i soci possono sciogliere la società, pervenendo così alla sua liquidazione, oppure continuarla con gli eredi del socio defunto, se questi vi acconsentano.

La norma consente che il contratto sociale preveda un regime convenzionale per il caso di morte di uno dei soci.

La partizione prevalente distingue tra: 1) clausole di continuazione facoltativa, caratterizzate dal fatto di attribuire agli eredi del socio o ai soci superstiti un diritto potestativo di continuare con i soci superstiti o con gli eredi; 2) clausole di continuazione obbligatoria, caratterizzate dalla previsione di un obbligo a carico degli eredi di stipulare un accordo per la continuazione della società con i soci superstiti; 3) clausole di continuazione automatica o di successione, in cui la successione degli eredi nella società è conseguenza automatica dell’acquisto dell’eredità.

L’opinione dominante reputa valide i primi due tipi di clausole e in questi casi l’erede diventa socio in forza di un accordo che è atto fa vivi alla cui stipulazione è soci sono rispettivamente obbligati o facoltizzati (cfr. Cass. n. 21803/2006).

La giurisprudenza reputa valida anche clausola di successione inserita nell’atto costitutivo di una società di persone (Cass. n. 15395/2013).

La corte ha inteso la previsione dell’atto costitutivo quale clausola che imponeva all’erede l’obbligo di continuazione, qualora i soci superstiti si fossero avvalsi della facoltà. Essa non ha minimamente affermato che la continuazione, nella specie, avveniva mortis causa e non in forza dell’atto inter vivos intercorso fra l’erede i soci superstiti.

La corte ha poi correttamente riconosciuto che l’accordo fra eredi e soci superstiti, in quanto richiede forma scritta, può realizzarsi anche per comportamento concludente. Al fine di suffragare tale conclusione non ha considerato solo la prosecuzione dell’attività sociale senza soluzione di continuità e la mancata liquidazione della quota, ma ha posto l’accento soprattutto gli atti di donazione, che avevano visto la partecipazione di tutti i soci. Si legge nella sentenza impugnata; “siffatta conclusione trova conferma nella partecipazione di tutti i soci ai rogiti cennati e nella contestuale sottoscrizione delle modifiche al patto sociale relative al capitale della società, con riferimento alla variazione conseguente alla donazione. Nel contesto dell’ultima donazione (…), i germani R.C., R.F. e R.M.rizio costituirono fra loro una società in nome collettivo che opererà sotto la ragione sociale R.S. & Figli s.n.c., lasciando invariati i patti sociali dell’originaria compagine, eccettuato quello relativo alle quota di capitale accresciute per ciascuno di essi, del valore di quella donata”.

Tali considerazioni, coerenti con la previsione della norma, non solo non rilevano alcun errore di diritto nella ricognizione della fattispecie astratta, ma sono logiche e coerenti e perciò incensurabili in questa sede.

5. L’infondatezza del primo motivo porta con sè la manifesta infondatezza del quarto motivo.

La corte di merito, con ragionamento logico e coerente, ha assunto le donazioni quale elemento di inequivocabile conferma di un pregresso accordo fra erede e soci superstite per la continuazione della società. A un attento esame l’elemento di conferma utilizzato dalla corte è di una univocità tale rendere arduo concepire persino sul piano logico, prima ancora che giuridico, la violazione dell’art. 771 c.c. in riferimento a donazioni di una quota di società di persone che abbiano quale donante l’erede del socio defunto e quali donatari i soci superstiti, trattandosi dei quei medesimo soggetti ai quali spettava dirimere l’incertezza fra liquidazione della quota (diritto certamente acquistato mortis causa dall’erede) o la continuazione della società.

6. E’ infondato anche il secondo motivo.

Una volta chiarito che le donazioni avevano come parti gli stessi soggetti ai quali spettava deliberare sulla continuazione o alla liquidazione Filiazione della corte che, nel momento in cui fu poi conclusa la scrittura del 2 dicembre 1996, il subentro fosse già un fatto compiuto, non rileva alcuna violazione dei canoni di interpretazione. Il ricorrente richiama il canone che impone di tenere conto del comportamento successivo, in relazione al verbale del 3 ottobre 1997, nel quale la C. è data ancora come socia.

Al riguardo la corte ha riconosciuto che tale atto, con il quale si rettificava un verbale precedente del 1992, non poteva travolgere l’efficacia delle donazioni già compiute.

Erroneamente la ricorrente rimprovera alla corte di avere fornito in merito una spiegazione tautologica, posto che quella spiegazione discende quale logica e inevitabile conseguenza della sussistenza degli atti di disposizione già compiuti in favore dei figli.

Del resto la ricorrente, al fine di poter assumere il documento quale elemento di interpretazione della scrittura del 2 dicembre 1996, nel senso della persistenza della qualità di socia, è costretta non solo a postulare infondatamente la nullità delle donazioni, ma anche la consapevolezza del vizio da parte dei donatari.

Fatto è che la corte di merito, con ricostruzione immune da vizi logici e giuridici, ha riconosciuto la validità delle donazioni, conseguendo da tale riconoscimento la correttezza dell’ulteriore rilievo proposto dalla corte di merito in ordine al fatto che gli atti successivi avevano una rilevanza puramente esterna, nei confronti dei terzi, in considerazione del ritardo con il quale fu trascritta la cessione intervenuta con le donazione, fermo restando l’effetto traslativo già compiutamente determinatosi nei rapporti fra le parti.

Al riguardo la corte di merito osserva ancora correttamente che la G. non può certamente considerarsi terzo ai tini delle disposizioni che condizionano la perdita della qualità di socio al requisito pubblicitario

7. In conclusione il ricordo deve essere rigettato, con addebito di spese.

Sussistono i presupposti per disporre il raddoppio del contributo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 7.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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