Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15686 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. I, 15/07/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 15/07/2011), n.15686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1973/2006 proposto da:

NIKE ITALY S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA G. CUBONI 12, presso l’avvocato MORARA Pier Luigi

(STUDIO MACCHI DI CELLERE GANGEMI), che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CHIERICI EUGENIO, PETRETTI ALESSIO, BORGHESI

DOMENICO, giusta procura in calce al ricorso e procura speciale per

Notaio dott. TOMMASO GHERARDI di BOLOGNA – Rep.n. 52433 del 27.2.07;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO BANCHETTI S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del

Curatore avv. M.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VITTORIO VENETO 7, presso l’avvocato TARTAGLIA Paolo, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4629/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato D. BORGHESI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato C. MOGNANTI, per delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 35253 del 18 settembre 2002, il Tribunale di Roma rigettava la domanda L. Fall., ex art. 67, comma 2, proposta dal Fallimento della Banchetti srl, volta ad ottenere la revoca del pagamento di L. 100.003.000, eseguito il 17 giugno 1996, in favore della NIKE ITALY srl, dalla Banchetti srl, poi dichiarata fallita il (OMISSIS), con conseguente condanna della curatela soccombente a rifondere a controparte le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 2943,30.

Avverso detta sentenza interponeva appello, innanzi a questa Corte, la curatela del Fallimento Banchetti srl – con atto notificato il 2 aprile 2003 alla NIKE ITALY srl.

Si costituiva la società appellata per chiedere il rigetto del gravame.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 4629/05 accoglieva il gravame e, in accoglimento della domanda revocatoria,condannava la Nike Italy srl al pagamento della somma di Euro 51.647,23 in favore del fallimento oltre interessi legali.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la Nike Italy srl sulla base di due motivi, illustrati con memoria, cui resiste con controricorso il fallimento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso la società ricorrente contesta la sentenza impugnata laddove ha riconosciuto provata la conoscenza dello stato d’insolvenza.

I motivi tra loro connessi possono essere trattati congiuntamente.

E’ fin troppo noto che in tema di revocatoria fallimentare L. Fall., ex art. 67, comma 2, il presupposto soggettivo è costituito dalla conoscenza effettiva dello stato d’insolvenza e non dalla semplice conoscibilità da parte dell’autore dell’atto revocabile e nel momento stesso in cui l’atto viene posto in essere. Ne consegue che, agli effetti della revoca, assume rilievo soltanto la concreta situazione psicologica da parte del terzo e non la semplice conoscibilità oggettiva del predetto stato: la relativa dimostrazione, può basarsi, nondimeno, anche su elementi indiziali caratterizzati dagli ordinati requisiti della gravita, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., i quali conducano a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonchè alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa non avere percepito i sintomi rivelatori della situazione di decozione del debitore (ex plurimis Cass 28299/05;, Cass., 7 luglio 1999, n. 7064;

Cass., 4 novembre 1998, n. 11060; Cass., 25 giugno 1998, n. 6291;

Cass., 18 aprile 1998, n. 3956; Cass., 7 agosto 1997, n. 7298; Cass., 11 febbraio 1995, n. 1545 ; Cass. 7298/97).

L’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alla presunzione, quale mezzo di prova, e la valutazione circa la ricorrenza dei predetti requisiti di precisione, gravita e concordanza, richiesti dalla legge per valorizzare determinati elementi come fonti di presunzione, si risolve, d’altro canto, in un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove congniamente e coerentemente motivato (cfr., ex plurimis Cass., 18 febbraio 2005, n. 3390; Cass., 20 novembre 2003, n. 17596).

Nella specie, la valutazione operata dalla Corte territoriale risponde a tale condizione.

Va premesso che ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza dell’imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, secondo la previsione della L. Fall., art. 5, legge fall., quali che siano gli “inadempimenti” in cui si concretizza e i “fatti esteriori” con cui si manifesta. (Cass. 9856/06).

Alla luce di detto principio il dato decisivo messo in evidenza dalla sentenza impugnata è il mancato pagamento di forniture ricevute dalla Bianchetti e fatturate nel periodo gennaio – aprile 1996 per l’importo di circa L. 740 milioni di cui il pagamento di circa 100 milioni oggetto di revocatoria, avvenuto il 27.6.96, costituisce solo un adempimento parziale tanto è vero che la Nike per il restante credito si è poi insinuata al passivo del fallimento.

La motivazione sul punto appare ineccepibile poichè è evidente che, se a fronte di un credito ben maggior già scaduto, la Banchetti srl era stata in condizione di pagarne solo un modesta percentuale ciò avrebbe necessariamente dovuto indurre la ricorrente a ritenere che la società di trovava in condizioni di non adempiere normalmente alle proprie obbligazioni. E’ infatti proprio quest’ultima situazione che integra le condizioni di cui alla L. Fall., art. 5, quali che siano gli “inadempimenti” in cui si concretizza e “i fatti esteriori” con cui si manifesta, e tale situazione la Corte ha accertato con giudizio di fatto, immune da censure in sede di legittimità, per essere stato sostenuto da motivazione congrua sul piano logico e giuridico.

Tale elemento è sufficiente a far ritenere adeguatamente motivata la conoscenza dello stato d’insolvenza.

Nessuna rilevanza presentano, pertanto, gli altri aspetti motivazionali che invero non appaiono tutti idonei a dimostrare la scientia decoctionis perchè, ad esempio, i protesti cambiali non risultano pubblicati ,e non appaiono quindi conoscibili, ed anche le esecuzioni mobiliari, in quanto sprovviste di pubblicità, restano normalmente ignote ai creditori.

Ma tali inadeguati argomenti della motivazione non inficiano la sostanziale correttezza della individuazione del principale elemento presuntivo di conoscenza della insolvenza proprio negli inadempimenti della società debitrice poi fallita.

Il ricorso va in conclusione respinto.

La società ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 4.000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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