Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15685 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33824-2018 proposto da:

L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO

1/A, presso lo studio dell’avvocato COSTANTINO GIORGIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato COSTANTINO FRANCESCO

SAVERIO;

– ricorrente –

contro

LO.FI.DO., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASOTTI VITO;

– controricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA

CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato PATERNOSTRO GEMMA,

rappresentata e difesa dall’avvocato BAVARO GABRIELE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 473/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nella divisione ereditaria fra i tre fratelli L.V., L.D. e L.M., derivante dalla morte dei comuni genitori, il tribunale, eseguita una consulenza tecnica. ripartiva gli immobili comuni nelle tre quote e dalla divisione scaturivano conguagli a carico dei condividenti L.D. e L.M. e in favore di L.V., essendo quest’ultimo il solo dei compartecipi a ricevere attribuzioni in natura in misura inferiore alla quota.

La sentenza era impugnata da L.V., il quale suggeriva alcune modifiche, ritenute a suo dire più idonee a realizzare il diritto dei singoli ai beni in natura.

La corte rigettava l’appello e contro la sentenza l’appellante propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La causa è stata avviata alla trattazione camerale dinanzi alla sesta sezione civile della Corte su conforme proposta del relatore.

Il ricorrente ha depositato memoria.

2. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 718,720 e 727 c.c. e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 2, nn. 3 e 5).

L’aspetto controverso riguarda la ripartizione di tre locali, identificati al foglio 47, dalla particela 451. sub 1, 2 e 3.

Il sub 2 è stato attribuito all’attuale ricorrente, mentre gli altri due subalterni sono stati compresi nella porzione di L.D..

Il ricorrente rimprovera alla corte di non avere recepito la soluzione da lui proposta in sede di impugnazione, che prevedeva lo scambio delle attribuzioni, in pratica l’attribuzione a D. del sub 2 e l’attribuzione dei subalterni 2 e 3 al ricorrente, oltre all’attribuzione a L.D. degli immobili identificati foglio 64, inclusi invece secondo il progetto approvato nella porzione del ricorrente.

La critica che il ricorrente muove alla sentenza si sostanzia in ciò: a) che la modifica da lui suggerita coincideva con la soluzione auspicata da L.D.; b) che i beni assegnati a L.D. con la sentenza di primo grado erano detenuti non dal condividente assegnatario, ma dal ricorrente; c) che, diversamente da quanto aveva ritenuto il giudice d’appello, il tribunale aveva apportato sostanziali modifiche rispetto al progetto prefigurato dall’esperto: le modifiche riguardavano proprio la ripartizione dei tre subalterni al foglio 451.

3. Il motivo è infondato.

Nella comunione ereditaria, in quanto ha per oggetto una massa di beni individuati per universitatem, il diritto di ciascun coerede alla quota in natura, sancito dall’art. 718 c.c., non significa diritto a una porzione di ciascun bene bensì, come chiarisce il l’art. 727 c.c., comma 1, diritto a una porzione formata per, quanto possibile in modo da riprodurre la composizione qualitativa della massa. La divisione non avviene, per regola, dividendo i singoli beni della massa, ma distribuendoli nelle varie porzioni, secondo un criterio di proporzione non solo quantitativa, ma anche qualitativa. Trattandosi di immobili è frequente il caso che non si possa distribuirli nei vari lotti secondo il criterio indicato, o perchè non si trovano in numero sufficiente a tale scopo o perchè qualitativamente diversi o di valore troppo disuguale. La divisione si effettua allora mediante il loro frazionamento, se sono comodamente divisibili, altrimenti sorge il problema risolto dall’art. 720 c.c..

In linea di principio il problema del frazionamento delle singole cose si pone quando gli immobili siano presenti nell’asse in numero inferiore rispetto a quello dei condividenti, giacchè diversamente il soddisfacimento delle quote si realizza mediante la ripartizione quantitativa e qualitativa dei vari cespiti in comunione, salvo il potere del giudice di merito di adottare una soluzione diversa qualora ritenuta più confacente all’interesse dei compartecipi (Cass. n. 14540/2004; n. 9203/2004).

La ripartizione operata dalla sentenza è in linea con tali principi, avendo distribuito gli immobili interi fra i condividenti, in quanto ha ritenuto che il diritto dei condividenti alla porzione in natura non giustificasse il frazionamento delle singole cose.

Incidentalmente il ricorrente evidenzia che la modifica da lui proposta in via prioritaria non implicava frazionamento della singola cosa, ma è chiaro che tale rilievo, giusti i principi sopra richiamati, non prelude, di per sè. a un errore della corte per non averla recepita.

4. Ciò posto in linea di principio risulta chiaro, già sotto il profilo teorico, che le critiche saura sub a) e sub b) non evidenziano alcuna violazione delle norme sull’iter divisorio, intese nel significato sopra indicato, ma al limite un errore nella interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti. Si sa che siffatta interpretazione dà luogo a un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non censurabile in cassazione, salvo il caso, non ravvisabile specie, in cui si assuma che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) od a quello del tantum devolutum quantum appellatum (Cass. n. 17109/2009; n. 2142/2014).

In quanto alla critica sub c) è altrettanto chiaro che il giudizio sulla maggiore o minore conformità del progetto adottato dalla sentenza, rispetto all’ipotesi prefigurata dall’esperto, è in sè irrilevante, a meno che non abbia comportato un errore nella ripartizione.

A questo riguardo il ricorrente pone in luce che la soluzione da lui auspicata, a suo dire ingiustamente rifiutata dalla corte d’appello, aveva il pregio di comportare una più equa distribuzione dei conguagli. In base al progetto approvato il solo creditore dei conguagli è l’attuale ricorrente, che riceve e 1.300,00 dal fratello Donato e Euro 9.060,00 dalla sorella Maria, a fronte di attribuzione in natura di Euro 36.655,00 sul maggior valore della quota di Euro 47.015,00.

La modifica da lui proposta lasciva quale debitrice del conguaglio la sola Maria per il medesimo importo, che sarebbe stato attribuito agli altri due: 4.410,00 Domano e 4.650,00 il ricorrente.

In tema di divisione ereditaria, questa Corte ha chiarito che la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell’art. 728 c.c., a carico di colui cui viene attribuita la porzione in natura di maggior valore ed a favore del condividente al quale è attribuita la porzione di minor valore, prescinde dalle singole domande delle parti. Infatti la loro imposizione attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice e la sentenza di scioglimento della comunione persegue il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote (Cass. n. 7833/2008).

Si deve convenire che sia implicita nella predetta funzione del conguaglio un rapporto di proporzione fra valore della quota e valore di ciò che si riceve in natura: se tale rapporto è superato è segno che la soluzione divisoria va ricercata altrove, con il frazionamento delle singole cose, ove possibile; diversamente sorge il problema risolto dall’art. 720 c.c. (supra). In questo senso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’elevata misura del conguaglio è indice da tenere conto nella valutazione della possibilità della divisione in natura (cfr. Cass. n. 7961/2003).

Non esistono tuttavia in materia regole assolute, trattandosi di scelte che risentono della particolarità del casi concreti e quindi implicano valutazioni ampiamente discrezionali, inevitabilmente rimesse al giudice di merito. Il limite quantitativo insito nella nozione stessa di conguaglio non può stabilirsi a priori in una proporzione predefinita, tale da sottrarre al giudice di merito il potere di una valutazione discrezionale riferita al singolo caso. Nello stesso tempo non può escludersi che una distribuzione che concentri nell’uno e nell’altro dei compartecipi il credito da conguaglio non sia più idonea di quella che invece lo ripartisce a realizzare la divisione in modo più congruo e razionale.

Consegue da quanto sopra che, neanche con riguardo ai conguagli, sono rilevabili nella decisione errori di interpretazione delle norme che disciplinano l’iter divisorio. La scelta del giudice di merito, di non modificare il progetto, in quanto sorretta da considerazioni immuni da vizi logici, è perciò incensurabile in questa sede.

5. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 5 e della richiamata tabella e degli artt. 91 e 92 c.p.c..

La corte d’appello, in applicazione della regola valevole per i giudizi di divisione, avrebbe dovuto liquidare le spese sulla base di quanto ancora oggetto di disputa in grado d’appello, e cioè in base ai conguagli, mentre la liquidazione è avvenuta in base al valore dichiarato ai fini del contributo unificato, pari al valore dell’intera massa.

Il secondo motivo è fondato.

In tema di compensi spettanti all’avvocato, nei giudizi di divisione il valore della controversia deve essere individuato con riferimento a quello relativo alla quota in contestazione e quindi alla stregua della valutazione eventualmente effettuata dal consulente tecnico d’ufficio (Cass. n. 10939/2006; n. 2605/1999; conf. 6765/2012; n. 22016/2008).

La corte ha liquidato le spese sulla base dello scaglione previsto per le cause da Euro 52.000,00 a 260.000,00, avuto riguardo quindi al valore dell’intera massa, mentre in grado d’appello si discuteva solo dei conguagli (Cass. n. 22016/2018; n. 3483/2010). essendo nello stesso tempo irrilevante il valore dichiarato ai fini del contributo unificato, che è indicazione di rilievo puramente fiscale (Cass. n. 18732/2015; n. 12031/2017).

L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo del quarto motivo, che riguardano singoli profili della liquidazione degli onorari: non è dovuta per l’appello la voce per la fase istruttoria, assente (terzo motivo) e la liquidazione per gli scritti difensivi finali (quarto motivo).

La sentenza deve essere cassata in relazione al secondo motivo.

Non essendo necessari ulteriori accertamento la causa può essere decisa nel merito.

Avuto riguardo all’accoglimento parziale dell’appello e del presente ricorso ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio d’appello e del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo; dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dispone la compensazione delle spese del giudizio d’appello e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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