Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15685 del 01/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 01/07/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 01/07/2010), n.15685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.G., rappresentato e difeso dall’avv. GIOVINAZZO

Vincenzo e dall’avv. Marco Cesaretti, presso il quale è

elettivamente domiciliato in Roma in Viale delle Milizie n. 9;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 32/20/06, depositata il 19 luglio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 32/20/06, depositata il 19 luglio 2006, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Alessandria, ha riconosciuto a R.G., avvocato, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, avendo ritenuto privo di pregio il rilievo dell’amministrazione circa la definitività degli imponibili dichiarati dal contribuente per l’avvenuta definizione automatica delle pendenze tributarie ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 7.

Il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, cui l’amministrazione resiste con controricorso.

Il ricorso principale contiene due motivi, rispondenti ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate censura per violazione di legge la sentenza per aver disatteso l’eccezione di inanmissibilità della richiesta di rimborso dell’IRAP, che si assume indebita, dopo aver il contribuente presentato e conseguito la definizione automatica dei rediti di lavoro autonomo per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante autoliquidazione; con il secondo motivo censura la sentenza per vizio di motivazione in ordine al requisito dell’autonoma organizzazione.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale il contribuente si duole che il giudice di seconde cure non abbia dichiarato inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello, l’eccezione concernente l’estinzione del diritto al rimborso a seguito dell’intervenuta definizione automatica in base alla L. n. 289 del 2002.

Quanto al diritto al rimborso per i periodi di imposta 1999, 2000 e 2001, oggetto di condono, si osserva che questa Carte ha affermato che, con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta (nella specie, IRAP), con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra (Cass. n. 25239 del 2007).

Ed ha altresì affermato che, con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (Cass. n. 3682, n. 6504, n. 25239 del 2007).

Quanto al diritto al rimborso per il periodo di imposta 1998, la ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

D’altra parte, non è oggetto di adeguata censura l’accertamento di fatto compiuto dal giudice d’appello in ordine all’insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione.

In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto il primo motivo del ricorso principale è fondato, mentre sono infondati il motivo di ricorso incidentale ed il secondo motivo del ricorso dell’amministrazione”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che il controricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo del ricorso va accolto, mentre va rigettato il secondo motivo e l’unico motivo di ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente relativamente alle annualità oggetto di condono.

Le spese seguono la parziale soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente in relazione alle annualità 1999, 2000 e 2001; rigetta il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.400,00 ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, e compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA