Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15684 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 28/07/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 28/07/2016), n.15684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8576 – 2012 proposto da:

OG.US.ST., C.F. (OMISSIS), O.D.O. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CRESCENZIO 58,

presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI, che le

rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

VOLONTA’ DI SAPERE S.C.A.R.L. c.f. (OMISSIS)9, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA LUISA

TERRIN, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 862/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/03/2011 R.G.N. 542/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. DE GREGORIO Federico;

udito l’Avvocato BOMBOI SAVINA;

udito l’Avvocato TERRIN MARIA LUISA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO del PROCESSO

O.D.O. e OG.Us.St. con ricorso del 30 giugno 2006 esponevano di avere svolto mansioni di addette a servizi di pulizia presso i locali della S.p.a. APS HOLDING, alle dipendenze delle aziende che via via si erano succedute sino al 31 marzo 2005, tutte consorziate con la società consortile Labor & Parteners a.r.l., risultata aggiudicataria dell’appalto di pulizie indetto dalla APS. In data 31 marzo 2005 alle ricorrenti era stato verbalmente comunicato della società RO.DI.GA., la quale di fatto gestiva l’appalto, che il rapporto di lavoro doveva considerarsi cessato, avendo la società Labor e Partners perso l’appalto stesso. Con decorrenza 1 aprile 2005 subentrava nel servizio di pulizia dei locali la Cooperativa Volontà di Sapere, che non procedeva all’assunzione delle ricorrenti. Costoro con lettera del 19 aprile 2005, tramite il difensore, sollecitavano detta società cooperativa a ripristinare il rapporto di lavoro, provvedendo altresì ad offrire le loro prestazioni. La convenuta società risolveva successivamente il contratto di appalto con la APS. Le ricorrenti impugnavano la nota di risposta in data 8 luglio 2005 della Cooperativa, per il caso che fosse da intendersi come licenziamento, chiedendo quindi l’accertamento del vantato diritto ad essere assunte e ad ottenere il ripristino del rapporto.

Davanti all’adito giudice del lavoro di Padova si costituiva tempestivamente la Cooperativa Volontà di Sapere, resistendo alle domande delle attrici, in quanto non sussisteva il diritto di costoro alla riassunzione in base all’art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali, eccependo che il licenziamento orale intimato alle predette, in quanto radicalmente inefficace, impediva l’applicazione della citata norma collettiva. Inoltre, faceva presente di non essere subentrata nel precedente contratto di appalto, ma di averne stipulato uno radicalmente nuovo, relativo ai soli uffici di (OMISSIS). Eccepiva, altresì, la nullità della clausola del contratto collettivo nazionale di lavoro, in base alla sua interpretazione fornita dalle attrici. Pertanto, istruita documentalmente la causa, il giudice adito rigettava le domande, perchè infondate.

La decisione veniva impugnata dalle ricorrenti con appello, cui resisteva la società cooperativa. La Corte di Appello di Venezia con sentenza numero 862 del 21 dicembre 2010, pubblicata il 25 marzo 2011, non notificata, rigettava l’interposto gravame e condannava l’appellante al rimborso delle relative spese, osservando che nella specie non sussistevano i presupposti di applicabilità dell’art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro per le cooperative, di modo che, sebbene con diversa motivazione, la sentenza impugnata andava confermata. Secondo la Corte distrettuale le disposizioni contenute nel citato art. 37 non comportavano un diritto automatico, perfetto e incondizionato alla conservazione del posto e di conseguenza l’obbligo di assunzione nel caso di cambio di gestione dell’appalto, costituendo esse piuttosto una direttiva politico – sindacale, raccomandando a tutte le parti interessate l’esercizio di attività finalizzate a mantenere il livello occupazionale dei lavoratori interessati, quindi per cercar di evitare con eventuali accordi o con altre possibili soluzioni valide, la perdita del posto di lavoro all’uopo, citando il precedente di questa Corte (18 marzo 1996 n. 2254), relativo ad un caso analogo. Del resto, il fatto che si trattava di norme a contenuto programmatico, mediante un sistema di procedure finalizzato alla salvaguardia del rapporto di lavoro, era dimostrato dal dato letterale, usato costantemente con verbi di tempo futuro (citando Cassazione 29 maggio 2007 n. 12.613). Non poteva infatti dimenticarsi che l’impresa subentrante risulterebbe gravata del rapporto lavorativo in assenza di qualsivoglia precedente collegamento di natura soggettiva e oggettiva, che non fosse quello, assai flebile, di svolgere lo stesso compito prima assolto da altri soggetti del tutto estranei. Non a caso, impostazione totalmente diversa si sarebbe dovuta dare nel caso in cui si fosse trattato di un trasferimento di azienda, per contro inesistente nel caso di specie, connotata da un legame contrattuale oggettivo, che aveva avuto particolare considerazione nell’ambito delle direttive comunitarie. In conclusione, non risultava non solo provato, ma nemmeno dedotto che il richiamato sistema di procedure fosse stato attivato dalle parti interessate e che comunque nemmeno le lavoratrici avessero in qualche modo anche vanamente sollecitato o diffidato l’impresa cessante e quella subentrante a porre in essere le iniziative prescritte dall’art. 37. Pertanto, andava confermato il rigetto della domanda.

Avverso la sentenza della Corte distrettuale hanno proposto ricorso per cassazione le due lavoratrici con un unico motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo la violazione dell’art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro cooperative sociali dell’8 giugno 2000, come da atto notificato a mezzo posta al difensore incaricato, mediante spedizione avvenuta in data 26 marzo 2012.

Secondo le ricorrenti, la norma di cui al citato art. 37, interpretata sia la luce delle finalità espressamente dichiarate dai contraenti, sia in base al tenore letterale delle parole adoperate, conduceva univocamente a ritenere che le parti, lungi dall’enunciato principio meramente programmatico, nell’ipotesi di sostanziale identità dell’oggetto dell’appalto avevano inteso attribuire ai lavoratori dell’impresa cessata un diritto soggettivo all’assunzione da parte dell’azienda subentrante. Alcun argomento di segno contrario poteva ravvisarsi nel fatto che l’obbligo de quo fosse previsto come conclusione (negozio finale) di un procedimento di carattere sostanzialmente informativo; la prescrizione di comportamenti che le parti dovevano osservare andava proiettata verso futuro, sicchè l’uso di tale corrispondente tempo aveva il significato di una vera e propria prescrizione. Nè era dato comprendere quale rilevanza potesse avere il fatto che le ricorrenti non avessero diffidato le parti a dare inizio alla procedura, posto che nella norma non era prevista alcuna iniziativa a carico dei lavoratori. Comunque, subito dopo il subentro dal 1 aprile 2005 della Cooperativa nell’appalto, le ricorrenti con lettera del 19 aprile sollecitarono la società convenuta a ripristinare rapporti. In proposito le medesime citavano anche alcuni precedenti di questa Corte (n. 18385 del 2008 e n. 15057 del 2001). Analogamente all’interpretazione prospettata e da loro sostenuta, infatti questa Corte si era espressa in senso conforme, sottolineando altresì che a tale risultato doveva pervenirsi secondo un’interpretazione di correttezza e di buona fede, nonchè rispettosa del principio della contemperamento dei contrapposti interessi delle parti. Nè di segno contrario risultava il precedente di cassazione del 2254/96, citato dalla Corte di appello, il quale si riferiva ad altro contratto collettivo.

La Società cooperativa ha resistito mediante controricorso.

Soltanto le ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c., in vista della pubblica udienza fissata al 4 maggio 2016, cui peraltro sono comparse entrambe le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei seguenti termini, di guisa che l’impugnata sentenza va per l’effetto cassata, con conseguente rinvio al giudice di merito, affinchè si pronunci adeguandosi al principio di diritto che viene qui affermato.

Ed invero, deve ritenersi erronea l’interpretazione fornita dalla Corte veneziana in ordine alla suddetta norma collettiva, ormai di fatto equiparata, quanto ai vizi denunciabili in sede di legittimità, alle disposizioni di legge in base alla vigente previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:… 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;… articolo così sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, che per espressa previsione dell’art. 27, comma 2, dello stesso D.Lgs., si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, avvenuta il 2 marzo 2006).

Infatti, il c.c.n.l. per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo – c.d. Cooperative sociali in data 8 giugno 2000, così testualmente recita all’art. 37, riguardo ai cambi di gestione: “Rilevato che il settore è notevolmente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti di appalto o convenzioni o accreditamento soggetti a frequenti cambi di gestione, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, viene concordato quanto ai seguenti punti:

A) L’azienda uscente, con la massima tempestività possibile, e comunque prima dell’evento, darà formale notizia della cessazione della gestione alle OO.SS. territoriali e alle RSU. L’azienda subentrante (anch’essa con la massima tempestività possibile e comunque prima del verificarsi dell’evento), darà a sua volta formale notizia alle OO.SS. territoriali circa l’inizio della nuova gestione.

Quanto sopra al fine di garantire tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme contrattuali nazionali e provinciali e delle disposizioni di legge in materia.

B) L’azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d’appalto, o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell’impresa cessante, il personale addetto all’appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d).

Le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto delle lavoratrici e dei lavoratori addetti all’appalto o convenzione medesimi.

C) Qualora, per comprovati motivi, alla data della cessazione dell’appalto o convenzione, quanto previsto dal punto b), del presente articolo non abbia trovato l’applicazione, l’azienda cessante potrà porre in aspettativa senza retribuzione e senza maturazione degli istituti contrattuali le lavoratrici e i lavoratori che operano sull’appalto o convenzione interessati per un periodo massimo di 7 giorni lavorativi, al fine di consentire l’espletamento delle procedure relative alla assunzione con passaggio diretto.

D) In caso di modifiche o mutamenti significativi nell’organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro, l’azienda fornirà le opportune informazioni alle OO.SS. territoriali.

Le parti si attiveranno per individuare le possibilità di adibire il personale dell’azienda eccedente in altri servizi, anche con orari diversi e in mansioni equivalenti”.

Orbene, premesso che nella specie l’anzidetto è pacificamente applicabile, in particolare nei riguardi della società controricorrente, il testo del riportato art. 37, tenuto conto delle precise e categoriche prescrizioni ivi contenute, unitamente alla disciplina procedimentale ivi dettata, non lascia margini di dubbio sulla sua sicura immediata portata precettiva. Di conseguenza, appare del tutto fuori luogo ipotizzare una natura meramente programmatica delle disposizioni contenute nell’art. 37, trattandosi di opzione interpretativa, che non trova alcun obiettivo riscontro nel senso letterale e concatenato delle espressioni ivi utilizzate, tenuto altresì conto del dichiarato scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, per cui venivano concordati i seguenti punti:

A) obbligo di immediata comunicazione a carico dell’azienda uscente, parimenti a carico di quella subentrante, circa l’inizio della nuova gestione, al fine di garantire tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme contrattuali nazionali e provinciali e delle disposizioni di legge in materia;

B) obbligo per la subentrante – peraltro subordinato alla condizione che rimangano invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d’appalto o convenzione – di assunzione – nei limiti ivi previsti- ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti dell’impresa cessante – del personale addetto all’appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d).

C) possibilità di collocare in aspettativa, senza assegni, il personale già impiegato nell’appalto cessato, qualora, per comprovati motivi, alla data della cessazione dello stesso, non sia avvenuta l’assunzione prevista dal punto precedente, per un periodo massimo di 7 giorni lavorativi, al fine di consentire l’espletamento delle procedure relative alla assunzione con passaggio diretto.

D) in deroga all’assunzione, secondo le condizioni di cui al punto B, obbligo aziendale di fornire le opportune informazioni alle oo.ss. territoriali, nel caso di modifiche o di mutamenti significativi nell’organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro. In tali ipotesi, quindi, le parti collettive hanno, tuttavia, il dovere di attivarsi per individuare le possibilità di adibire il personale dell’azienda eccedente in altri servizi, ancorchè con orari diversi e in mansioni equivalenti.

Dunque, lo stesso preambolo dell’art. 37 chiariva che i quattro punti ivi individuati avevano formato oggetto di accordo, donde la sua portata cogente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1372 c.c.. Diversamente opinando, del resto, non avrebbe alcun senso il fatto che l’anzidetta premessa abbia fatto riferimento al concetto di concordare. Inoltre, l’impiego del verbo con il tempo futuro non esclude di certo la portata precettiva delle corrispondenti espressioni, ovviamente da rapportarsi ad accadimenti futuri. Nè in senso contrario possono rilevare espressioni di segno diverso, come il secondo periodo del punto B, laddove veniva fatto carico alle imprese interessate di prendere preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto delle lavoratrici e dei lavoratori da assumere, da parte della subentrante, ferma restando peraltro anche la risoluzione del rapporto da parte dell’impresa cessante. Dunque, tale onere, nei sensi ancorchè generici indicati, non rileva ovviamente sugli obblighi, invece chiari e precisi, sanciti nella prima parte del punto 13, sebbene alle condizioni di immutabilità fissate.

Parimenti, va osservato per quanto concerne la deroga contemplata al punto D del medesimo art. 37, possibile però alle condizioni all’uopo previste, ma in ogni caso con obbligo per l’azienda interessata di fornire pertinenti opportune informazioni alla OO.SS., in vista chiaramente del dovere sancito nella seconda parte dello stesso punto D a carico delle parti, di attivarsi allo scopo d’individuare possibili adibizioni del personale eccedente in altri settori.

Dunque, negli anzidetti limiti e condizioni, l’art. 37 sanciva diritti e doveri a carico delle parti contraenti il suddetto c.c.n.l., giuridicamente rilevanti, e non già mere raccomandazioni programmatiche.

Pertanto, la sentenza de qua va cassata con rinvio, affinchè il competente giudice di merito accerti se in base alle anzidette regole, fissate dal più volte richiamato art. 37, possa riconoscersi, o meno, il diritto all’assunzione vantato dalle due ricorrenti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, ala Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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