Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15684 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33706 – 2019 R.G. proposto da:

C.P.;

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del tribunale di Pordenone dell’8.11.2018,

assunto nel procedimento iscritto al n. 2081-2018 r.g.,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio

2020 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. C.P. ha notificato il 10.12.2018 al Ministero della Giustizia ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di Pordenone dell’8.11.2018, assunto nel procedimento iscritto al n. 2081-2018 r.g.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

2. Il relatore ha formulato proposta di improcedibilità del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 1); il presidente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

3. Il ricorso è improcedibile.

Il ricorso per cassazione non risulta depositato a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1.

Difatti la cancelleria in data 20.11.2019 ha certificato che il ricorso avverso il provvedimento del tribunale di Pordenone dell’8.11.2018 non è stato, nel periodo compreso tra il 10.12.2018 ed il 20.11.2019, “iscritto a ruolo”.

Cosicchè rileva l’insegnamento di questa Corte, secondo cui l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr. Cass. (ord.) 26.10.2017, n. 25453; cfr. Cass. (ord.) 24.5.2013, n. 12894, secondo cui l’omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. ne comporta l’improcedibilità, rilevabile anche di ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni).

4. Nonostante la declaratoria di improcedibilità del ricorso le spese del presente giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili.

Invero il ricorso è stato notificato il 10.12.2018, viceversa il controricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. il 24.10.2019, quindi tardivamente.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

 

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