Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15684 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. I, 15/07/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 15/07/2011), n.15684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19615/2005 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO IDRO-FER S.R.L. (C.F./P.I. (OMISSIS)), in

persona del Curatore Dott. G.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso l’avvocato COEN Stefano, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARBINI ALDA, giusta

procura a margine del margine;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO S.C.A.R.L.;

– intimata –

BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO SOC.COOP. A R.L. (c.f./p.i.

(OMISSIS)), in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. BETTOLO 17, presso l’avvocato MASSARI MICHELE ARCANGELO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SCORZA Giuseppe, giusta procura

a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO IDRO-FER S.R.L., in persona del Curatore

Dott. G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI

PRISCILLA 4, presso l’avvocato COEN STEFANO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BARBINI ALDA, giusta procura a

margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 909/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato COEN che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

MASSARI, per delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

incidentale, rigetto del principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, inammissibilità dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Curatore del Fallimento della IDRO-FER s.r.l., dichiarata fallita nell’ottobre 1996, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio s.c.r.l., presso la quale la società fallita era titolare di conto corrente, per sentir revocare L. Fall., ex art. 67, comma 2 – quali atti di natura solutoria- le rimesse bancarie e gli accrediti effettuati nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, con condanna della convenuta alla restituzione di complessive L. 616.686.759. La Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio si costituiva e contestava la sussistenza nella specie del requisito oggettivo e di quello soggettivo dell’azione instaurata. 2. Espletata prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale, con sentenza depositata il 30.10.2001, rigettava la domanda attrice sotto il profilo della carenza dell’elemento soggettivo. 3. L’appello proposto dal Fallimento, cui resisteva la Banca Popolare, veniva rigettato dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza depositata il 4 giugno 2004.

La Corte, premesso che il conto corrente n. (OMISSIS) intestato alla IDRO-FER non era stato più attivo dal 28 maggio 1996, data dell’ultima annotazione contabile, e che quindi l’indagine sulle operazioni compiute nel periodo sospetto doveva limitarsi all’intervallo tra il 18 ottobre 1995 ed il 28 maggio 1996, affermava che la riduzione per L. 254.841.180 della esposizione debitoria del conto suddetto, riscontrabile tra la prima e la seconda data, derivava non da rimesse solutorie bensì: a) da 18 operazioni di giroconto di varie somme per complessive L. 136.383.942 dal c/c di servizio n. (OMISSIS), intestato sempre alla società poi fallita, al c/c ordinario n. (OMISSIS): si trattava di somme che -come confermato dalla testimonianza di un impiegato della convenuta- la banca aveva messo temporaneamente a disposizione della correntista a fronte di anticipazioni effettuate salvo buon fine su titoli di credito depositati dalla correntista, titoli poi rimasti insoluti alla scadenza, con annotazione in dare nel conto corrente ordinario n. (OMISSIS) degli importi delle anticipazioni prima accreditati e conseguente esclusione di una effettiva riduzione debitoria; b) da un accredito, annotato il 7 novembre 1995, di L. 231.262.500 costituito dal netto ricavo della vendita di certificati di deposito al portatore emessi dalla stessa Banca Popolare e di proprietà esclusiva di un terzo, R.M., la quale li aveva in precedenza depositati presso la banca a garanzia del debito della società correntista: non risultando che la somma utilizzata dalla R. per l’acquisto dei titoli provenisse dalla Idro-Fer, nè che la R. avesse utilmente esercitato la rivalsa prima della dichiarazione di fallimento, doveva ritenersi che la predetta avesse adempiuto ad una obbligazione di garanzia propria, senza lesione della par condicio. In ordine a quest’ultima operazione, peraltro, la Corte di merito rilevava l’inammissibilità del mutamento della prospettiva revocatoria attuato nell’ambito delle argomentazioni svolte a sostegno dell’appello, ove la Curatela stessa affermava che la rimessa in questione sarebbe revocabile à sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 3, cioè sulla base di una causa petendi distinta ed ulteriore, integrante come tale domanda nuova non consentita in appello, peraltro priva di fondamento. Sulla base di tali considerazioni, ed anche tenendo presente che dal 18 ottobre 1995 (cioè dall’inizio del c.d. periodo sospetto) la banca risultava in effetti aver “congelato” il conto corrente n. (OMISSIS), impedendo di fatto alla società correntista di effettuare operazioni significative di reale aumento della esposizione debitoria (le poche operazioni annotate riguardavano ritorno di insoluti o addebito di interessi e spese), concludeva la Corte che nessuna lesione della par condicio si era verificata nella specie.

4. Avverso tale sentenza il Fallimento della IDRO-FER srl ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 18 luglio 2005, formulando cinque motivi. Resiste la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Si impone, innanzitutto, a norma dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza. 2. Con il primo motivo, la Curatela si duole della statuizione di rigetto della propria domanda in relazione alle diciotto operazioni di giroconto, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1842 cod. civ., e segg., dell’art. 1858 cod. civ., dell’art. 1813 cod. civ., e segg., dell’art. 1723 cod. civ., comma 2 e della L. Fall., art. 67, comma 2, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Assume, sotto il primo profilo, che la corte di merito non ha considerato: a) che nell’anticipo salvo buon fine di portafoglio commerciale -sia il rapporto regolato come sconto bancario o apertura di credito o mutuo o mandato in rem propriam- il cliente acquista la disponibilità della somma, e l’accredito di tali anticipazioni è equiparabile a qualsiasi altro versamento diretto del correntista nel proprio conto; b) che ognuna di queste rimesse va considerata quale autonomo atto di pagamento -a prescindere dalla vicenda contrattuale nella quale sono inserite- e quindi, se effettuata nel c.d. periodo sospetto, è di per sè revocabile a norma dell’art. 67, comma 2, senza che in contrario possa valere il fatto che i titoli siano poi rimasti insoluti. Sotto il secondo profilo lamenta, da un lato, che la corte di merito si è limitata ad esaminare il mero dato fattuale costituito dal modo di funzionamento del conto anticipi in correlazione col conto corrente ordinario, senza inquadrare giuridicamente la fattispecie; dall’altro che la motivazione è comunque radicalmente viziata da un difettoso accertamento dei fatti, in relazione alla affermazione che tutti i titoli di cui alle diciotto operazioni in questione per complessive L. 136.383.942 sarebbero rimasti insoluti, senza minimamente prendere in esame la circostanza che la stessa Banca aveva dichiarato in comparsa di risposta in appello che gli insoluti ammontavano a L. 76.060.836, il che trova riscontro nel documento n. 12 da essa prodotto in primo grado e non smentito dalla consulenza tecnica d’ufficio. 2.1 Quest’ultimo profilo di censura si mostra decisivo nel caso in esame, non altrettanto potendo dirsi per le altre argomentazioni, pur in parte fondate. E’ vero che, ai fini dell’applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, gli atti di pagamento devono essere considerati autonomamente, prescindendo dalla causa che li ha generati (Cass. n. 10208/2007); e che erroneamente nella sentenza impugnata si afferma che nell’anticipo salvo buon fine di portafoglio commerciale il cliente acquista la disponibilità solo temporanea della somma, essendo invece l’accredito di tali anticipazioni equiparabile a qualsiasi altro versamento diretto del correntista nel proprio conto corrente (Cass. n. 443/1997), senza che in ciò influiscano le modalità tecniche di contabilizzazione praticate dalla banca, con il transito della somma per il conto di servizio denominato conto anticipi -mera evidenza contabile interna alla banca delle anticipazioni concesse nei limiti del fido- ed il “giroconto” a favore del conto corrente ordinario. Ma il punto è che per la revoca di tali accrediti sul conto corrente occorre pur sempre che essi abbiano avuto un riflesso negativo sul patrimonio del debitore, implicando la fuoriuscita di denaro o di altri beni o valori sui quali la massa di creditori ammessi al concorso non possa dunque più soddisfarsi; oppure che essi abbiano in qualche modo indebitamente alterato le regole della par condicio creditorum, nell’insolvenza del debitore. Occorre, in altri termini -come ben evidenziato da Cass. n. 19217/2005- che, attraverso le operazioni in esame, l’esposizione debitoria della correntista nei confronti della banca sia stata effettivamente estinta o ridotta. Il che evidentemente non potrebbe dirsi se, come affermato dalla Corte di merito, tutti i titoli a fronte dei quali erano state concesse le diciotto anticipazioni in questione siano rimasti insoluti alla scadenza, e gli accrediti conseguentemente “stornati” dal conto mediante addebiti di uguale importo.

L’accertamento su tale punto decisivo, riservato al giudice del merito, non risulta adeguatamente motivato nella sentenza impugnata, nella quale la Corte d’appello si è limitata a descrivere le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni in esame confermate dalla testimonianza di un dipendente della banca, affermando poi genericamente che tutti i titoli di credito a fronte dei quali le somme erano state anticipate erano rimasti insoluti, senza precisare la fonte probatoria dalla quale ha tratto tale conclusione. E soprattutto senza farsi carico delle diverse risultanze istruttorie evidenziate in ricorso dalla Curatela, dalle quali emergerebbe che non tutti i suddetti titoli di credito sarebbero risultati insoluti. La carenza di motivazione su tale circostanza, rilevante ai fini dell’accertamento in ordine alla effettiva riduzione dell’esposizione debitoria, impone dunque la cassazione della sentenza ed il rinvio della causa alla Corte di merito, perchè proceda a tale accertamento.

3. Il secondo motivo ha ad oggetto le statuizioni della sentenza impugnata concernenti la operazione di accredito nel conto corrente della società fallita della somma pari al netto ricavo della vendita di certificati di deposito al portatore emessi dalla stessa Banca Popolare e di proprietà esclusiva di un terzo, R. M., la quale li aveva in precedenza depositati presso la banca a garanzia del debito della società correntista. La Curatela denuncia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2 e vizio di motivazione, assumendo che la corte di merito avrebbe erroneamente applicato nella specie il principio di irrevocabilità delle rimesse effettuate dal terzo garante con denaro proprio, laddove nella specie sarebbero emersi dall’istruttoria alcuni elementi che, se esaminati dalla Corte, avrebbero consentito di affermare che i titoli dalla vendita dei quali fu ricavata la somma in questione fossero di proprietà della società poi fallita.

La censura non attiene dunque alla violazione o falsa applicazione della norma di legge richiamata (cioè all’erronea ricognizione della fattispecie astratta da essa prevista), bensì si rivolge esclusivamente al vizio di motivazione in ordine alla ricognizione della fattispecie concreta. Tale vizio tuttavia non sussiste. La Corte d’appello ha puntualmente esaminato i documenti e gli atti indicati nel ricorso (contabilità della società poi fallita, valutazioni del consulente d’ufficio) dando ampiamente conto delle conclusioni alle quali è pervenuta: che cioè non può ritenersi provato che i certificati di deposito fossero stati acquistati dalla R. con provvista appositamente consegnatale dalla Idro-Fer;

e che comunque, ove mai fosse presumibile tale passaggio di denaro, non potrebbe anche presumersi che tale trasferimento, potenzialmente ascrivibile a varie ragioni non esclusa quella di estinguere un debito pregresso, fosse stato effettuato esclusivamente per costituire la garanzia ad opera della medesima R.. La motivazione espressa dalla corte di merito appare non incongrua nè illogica o contraddittoria; nè a diverse conclusioni può condurre la circostanza che la R. fosse socia ed amministratore della società, che semmai la esistenza di tale molteplicità di rapporti tra la società e la R. -la quale peraltro non risulta aver agito nella specie in qualità di legale rappresentante- non fa che rafforzare le considerazioni svolte dalla Corte d’appello.

La diversa ricostruzione ed interpretazione dei suddetti elementi sollecitata da parte ricorrente non può dunque trovare ingresso in questa sede di legittimità.

4. Con il terzo e quarto motivo, la Curatela si duole delle statuizioni con le quali, rispettivamente, la Corte di merito ha ritenuto, sempre in relazione alla rimessa di cui al punto che precede, inammissibile il mutamento della prospettiva revocatoria attuato nell’ambito delle argomentazioni svolte a sostegno dell’appello, con riguardo alla deduzione della inefficacia dell’atto di costituzione del pegno dei titoli prevista dalla L. Fall., art. 67, comma 1, nn. 3 e 4, ed ha comunque escluso nel merito tale inefficacia. 4.1 Il quarto motivo, con il quale si censurano (per violazione della L. Fall., art. 67, comma 1, nn. 3 e 4 e per vizio di motivazione) le argomentazioni svolte dalla corte nel merito della domanda subordinata, è comunque inammissibile, per difetto di interesse. Quando -come nella specie- la sentenza impugnata abbia, dopo aver ritenuto inammissibile una domanda, esposto ulteriori considerazioni nel merito della domanda stessa, deve ritenersi che, essendo tali considerazioni svolte ad abundantiam rispetto alla assorbente ratio decidendi concernente l’inammissibilità, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare in sede di legittimità la motivazione sul merito (cfr. ex multis Cass. n. 8087/2007; n. 15234/2007). 4.2 Il terzo motivo, avente ad oggetto la statuizione sulla inammissibilità, denunzia la nullità della sentenza di appello ex art. 132 cod. proc. civ., comma 2, nn. 3 e 4, l’erronea e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 183 cod. proc. civ., commi 3 e 4, dell’art. 24 Cost. e della L. Fall., art. 67, nonchè vizio di motivazione. Sostiene infatti la Curatela che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, una “domanda incidentale subordinata” avente ad oggetto l’inefficacia del pegno sui titoli L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 3, era stata formulata, a modifica di quanto richiesto in citazione, fin dalla udienza di prima trattazione dinanzi al Tribunale, in conseguenza delle eccezioni e difese espresse dalla convenuta in comparsa di risposta. Osserva tuttavia il Collegio che dall’esame degli atti -reso necessario dalla natura processuale del vizio denunciato- risulta come nè nelle conclusioni dell’atto di appello nè nella esposizione dei motivi a sostegno del gravame la odierna ricorrente, totalmente soccombente in primo grado, avesse specificamente indicato una domanda subordinata di revoca ex art. 67, comma 1, n. 3 dell’atto di costituzione del pegno sui titoli, che è domanda distinta ed autonoma, per diversità di petitum e causa pretendi, da quella, nella quale l’appellante ha insistito, di revoca degli atti di pagamento a norma dell’art. 67, comma 2. Ne deriva che, in ogni caso, la Corte d’appello non avrebbe potuto esaminare tale domanda subordinata, ed i vizi denunciati non sussistono.

5. Il quinto motivo, con il quale si denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione per l’omesso esame delle censure esposte in atto di appello avverso la statuizione del Tribunale relativa al difetto di prova dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria, deve ritenersi assorbito nella cassazione con rinvio della sentenza impugnata. 6. Analogamente, è inammissibile per difetto di interesse il ricorso incidentale condizionato con il quale la Banca Popolare, per l’ipotesi di cassazione della sentenza d’appello, si duole dell’omesso esame da parte della corte di merito delle questioni relative al suddetto elemento soggettivo dell’azione revocatoria. Tali questioni, che la corte di merito ha ritenuto assorbite avendo attinto la ratio decidendi da altre questioni decisive, sono rimaste impregiudicate e quindi ben possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio.

7. La sentenza è dunque cassata in relazione al primo motivo, e la causa viene rinviata alla Corte d’appello di Firenze perchè, in diversa composizione, provveda ad accertare se le operazioni contemplate nel motivo accolto abbiano comportato una effettiva riduzione dell’esposizione debitoria della Idro-Fer nei confronti della B.P.E.L.; la Corte provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo e terzo motivo, dichiara inammissibile il quarto e assorbito il quinto; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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