Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15684 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 24/07/2020, dep. 04/06/2021), n.15684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 16140/2019 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato presso l’avv. Daniela

Gasparin, dalla quale è rappres. e difeso, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

O.E., cittadino della (OMISSIS), propose ricorso avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale, di diniego della domanda di protezione internazionale, innanzi al Tribunale di Milano che, con decreto emesso il 16.4.19, l’ha rigettato, osservando che: il ricorrente aveva reso, innanzi alla Commissione territoriale, un racconto non credibile, pieno di incongruenze intrinseche, circa le ragioni del suo allontanamento dal paese di origine connesse alle minacce di morte di suo padre, musulmano (il quale, secondo tale racconto, lo aveva iscritto ad una scuola cristiana per un intero ciclo di studi di 12 anni e, successivamente, scoperta la sua conversione al cristianesimo nel 2012, tre anni dopo, nel 2015 lo avrebbe minacciato di morte); non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria, essendo esclusi il rischio di pene capitali, di trattamenti degradanti o inumani, data l’inattendibilità del ricorrente e la mancanza di allegazioni specifiche, ovvero una situazione di generalizzata violenza derivante da conflitto armato nella regione di provenienza del ricorrente, come desumibile dai report internazionali acquisiti; non ricorrevano i presupposti del riconoscimento della protezione umanitaria, per la mancata allegazione di condizioni individuali di vulnerabilità, non essendo sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa poichè circostanza non indicativa di un effettivo radicamento in Italia.

O.E. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 14, 31, 46 e 47 della Carta dei diritti fondamentali UE, in quanto il Tribunale, non ostante la specifica richiesta del ricorrente, e la mancanza della videoregistrazione per l’indisponibilità dei mezzi tecnici, non aveva proceduto all’audizione dello stesso ricorrente.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), artt. 2, 3,14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 27, artt. 2, 3 Cedu, artt. 6, 13 Convenzione EDU, art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE, art. 46 Direttiva Europea n. 2013/32, nonchè omesso esame di fatti decisivi. In particolare, il ricorrente si duole del rigetto della domanda di protezione sussidiaria per la ritenuta inattendibilità del suo racconto, non avendo il Tribunale confrontato quanto narrato con le informazioni relative al paese di provenienza dell’istante.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 17 in relazione all’art. 14, lett. b), non avendo il Tribunale riconosciuto la protezione sussidiaria in ordine al concreto pericolo di danno grave per il ricorrente, in considerazione della qualità di omosessuale del ricorrente e della discriminazione religiosa. Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, art. 10 Cost., comma 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16,17, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,32, artt. 112,132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6, nonchè omesso esame di fatti decisivi e apparente motivazione circa la condizione di vulnerabilità del ricorrente, ai fini della protezione umanitaria. Al riguardo, il ricorrente lamenta che in caso di rimpatrio verserebbe in condizioni di estrema vulnerabilità considerata la grave situazione generale e sociale del paese di provenienza, nella totale assenza di una rete sociale e per il rischio di persecuzione da parte dello Stato per il fatto di essere omosessuale, considerando altresì il suo percorso d’integrazione in Italia attraverso la documentata attività lavorativa.

Il collegio ritiene di dover rimettere la causa alla pubblica udienza per discutere la questione di diritto circa la necessità o meno che il giudice disponga l’audizione del richiedente che ne faccia espressa richiesta, in caso di assenza di videoregistrazione del colloquio davanti alla Commissione territoriale.

PQM

La Corte rinvia a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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