Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15684 del 01/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 01/07/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 01/07/2010), n.15684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A. rappresentato e difeso dall’avv. TROILO Gregorio e

dall’avv. Stefano Pellegrini, presso il quale è elettivamente

domiciliato in Roma in Via dei Gracchi n. 28/B;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI ROMA (OMISSIS) e AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 248/36/06, depositata il 27 febbraio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” S.A., agente di commercio, propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 248/36/06, depositata il 27 febbraio 2007, che, rigettandone l’appello, gli ha negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Il ricorso contiene due motivi, rispondenti ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Con il primo motivo si denuncia la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione; con il secondo motivo si censura la sentenza per vizio di motivazione.

La ratio decidendi della sentenza impugnata – che ravvisa nella specie la sussistenza dei requisiti dell’organizzazione autonoma e dell’abitualità nella circostanza che il contribuente dispone di una propria struttura organizzativa ed esercita la propria professione con i mezzi richiesti dall’attività esercitata e con il prevalente apporto lavorativo diretto, ravvisando invece la mancanza dell’autonoma organizzazione unicamente nelle ipotesi previste dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, commi 2 e 3 (T.U.I.R.) concernenti il lavoro autonomo occasionale e non abituale – non è conforme al principio, affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in sede di composizione del contrasto delineatosi in materia nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 26 maggio 2009, n. 12108). Inoltre, l’accertamento di fatto in ordine all’insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione – secondo cui i ricavi medi annui realizzati negli anni di cui si controverte sono dell’ordine di L. 120.000.000 e il reddito netto medio oscilla intorno a L. 70.000.000. I beni strumentali ammontano in media a L. 48.000.000 e le spese per i servizi, compresi i costi per il personale afferenti l’attività di impresa, si aggirano in media su L. 20.000.000 annue, alla luce del principio affermato da questa Corte, appare per un verso basato su indici non significativi, e per altro verso insufficientemente motivato.

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010

 

 

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