Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15683 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12461 – 2019 R.G. proposto da:

PRIMAIDEA s.r.l. – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Camilletti

Carlo; elettivamente domiciliata in Roma, alla via di Porta

Pinciana, n. 4, presso lo studio dell’avvocato Imbardelli Fabrizio;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE di SASSARI – c.f./p.i.v.a.

(OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al

controricorso dall’avvocato Isetta Federico; elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Portuense, n. 104, presso lo studio

del dottor Trinca Fabio;

– controricorrente –

contro

C.D. EDITORE s.n.c. – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1096/2018 del Tribunale di Sassari;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio

2020 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso al Giudice di Pace di Sassari la ” C.D. Editore” s.n.c. esponeva che aveva eseguito lavori grafici e segnatamente la stampa di una cartina del formato di cm. 49 x cm. 68 su incarico e per conto della “Primaidea” s.r.l., nel quadro dell’accordo che tal ultima società aveva siglato con il “Consorzio Industriale Provinciale di Sassari”, accordo finalizzato alla promozione presso investitori pubblici e privati delle attività svolte e delle aree possedute dal “Consorzio”; che il corrispettivo dovutole, pari ad Euro 3.384,80, era rimasto insoluto.

Chiedeva ingiungersi alla “Primaidea” il pagamento della somma anzidetta con interessi e spese.

2. Con decreto n. 711/2013 l’adito giudice pronunciava l’ingiunzione.

3. La “Primaidea” s.r.l. proponeva opposizione.

Esponeva che nessun accordo aveva siglato con la ricorrente; che alla stregua dell’accordo stipulato con il “Consorzio” doveva provvedere esclusivamente alla predisposizione dei testi scritti a corredo della grafica che la ” C.D. Editore” doveva realizzare; che obbligato al pagamento dell’importo ex adverso preteso era dunque unicamente il “Consorzio”.

Chiedeva revocarsi l’opposta ingiunzione.

4. Resisteva la ” C.D. Editore” s.n.c..

5. Si costituiva, chiamato in causa dall’opposta, il “Consorzio Industriale Provinciale di Sassari”.

6. All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 272/2016 il Giudice di Pace di Sassari accoglieva l’opposizione, revocava l’ingiunzione di pagamento e condannava l’opposta s.n.c. alle spese di lite.

7. Proponeva appello la ” C.D. Editore” s.n.c..

Resisteva la “Primaidea” s.r.l.

Resisteva il “Consorzio Industriale Provinciale di Sassari”.

8. Con sentenza n. 1096/2018 il Tribunale di Sassari accoglieva il gravame, rigettava l’opposizione esperita in prime cure dalla “Primaidea”, confermava l’ingiunzione opposta, rigettava la domanda nei confronti del “Consorzio Industriale Provinciale di Sassari” e regolava le spese di lite.

Evidenziava il tribunale che la s.n.c. appellante aveva dato prova in via indiretta del perfezionamento del contratto con la “Primaidea” e del relativo contenuto, sebbene si trattasse di contratto funzionalmente collegato all’appalto di servizi intervenuto tra il “Consorzio” e la “Primaidea”.

Evidenziava in particolare che deponevano in tal senso la corrispondenza intercorsa tra la responsabile del progetto della “Primaidea” e la s.n.c. appellante, le dichiarazioni rese dai testi escussi nonchè la circostanza che era stata l’appellata “Primaidea” a rivolgersi alla ” C.D. Editore” per l’esecuzione grafica della cartina.

Evidenziava ulteriormente che la prova del quantum del corrispettivo, in misura corrispondente all’importo della fattura allegata in sede monitoria, era desumibile dalla circostanza che nè la “Primaidea” e nè il “Consorzio” avevano mai contestato siffatto ammontare.

9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Primaidea” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo, variamente articolato, la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Il “Consorzio Industriale Provinciale di Sassari” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria delle spese.

La ” C.D. Editore” s.n.c. non ha svolto difese.

10. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

11. La s.r.l. ricorrente ha depositato memoria.

12. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn 3, 4 e 5, la violazione dell’art. 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; il vizio di motivazione.

Deduce che ha errato il tribunale a ritenere che fosse stato acquisito riscontro presuntivo della intervenuta stipulazione del contratto tra essa ricorrente e la ” C.D. Editore”.

Deduce segnatamente che il tribunale ha omesso di considerare le risultanze della nota datata 29.6.2012 sottoscritta da C.D., legale rappresentante della s.n.c., la circostanza che la ” C.D. Editore” ha emesso la fattura a nome del “Consorzio”, al quale l’ha trasmessa in data 13.6.2012 con richiesta di pagamento, la circostanza che la ” C.D. Editore”, ricevuta la lettera di contestazione del “Consorzio”, ha insistito nella richiesta di pagamento, ritrasmettendo al “Consorzio” la fattura.

Deduce inoltre che le affermazioni del tribunale sono smentite dal testo della proposta da essa rivolta al “Consorzio” ed in ogni caso sono contraddittorie; che parimenti è illogica la motivazione dell’impugnato dictum, nella parte in cui ha disconosciuto ogni valenza presuntiva al preventivo in data 14.9.2011 inviato dalla ” C.D. Editore” al “Consorzio”.

13. L’unico motivo di ricorso è infondato e va respinto.

14. Si premette che il motivo di ricorso si qualifica in via esclusiva in rapporto alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Occorre tener conto, da un lato, che l’esperito mezzo di impugnazione sostanzialmente reca censura del giudizio “di fatto” cui il Tribunale di Sassari ha atteso ai fini del riscontro dell’intervenuta stipulazione del contratto tra la ricorrente e la ” C.D. Editore” s.n.c. (si condividono i rilievi del “Consorzio”, secondo cui la ricorrente “si limita (…) ad invocare una diversa lettura dei fatti di causa” (così controricorso, pag. 5), secondo cui “le censure della ricorrente (…) attengono (…) al merito della decisione” (così controricorso, pag. 9)).

Occorre tener conto, dall’altro, che è propriamente la previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

15. Su tale scorta gli asseriti vizi veicolati dall’addotto motivo sono da vagliare, oltre che nel solco della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

In quest’ottica si osserva quanto segue.

Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia a sezioni unite testè menzionata – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui il tribunale ha ancorato il suo dictum.

Con riferimento all'”anomalia” della motivazione “apparente” – evocata dalla ricorrente a pagina 12 del ricorso, “anomalia” destinata a configurarsi allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – il tribunale ha – siccome si è premesso – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Il tribunale ha specificato altresì che la “Primaidea”, allorchè aveva inteso recedere dal contratto, aveva speso il proprio nome non già il nome del “Consorzio” e ancora che giammai aveva speso il nome del “Consorzio” “nella restante corrispondenza relativa al controllo sull’esecuzione dell’opera” (così sentenza impugnata, pag. 6).

Per altro verso, il tribunale ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa, ovvero il fatto dell’intervenuta stipulazione – o meno – del contratto tra la “Primaidea” e la ” C.D. Editore”.

16. In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum del Tribunale di Sassari risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.

17. Segnatamente si rimarca quanto segue.

18. Del tutto ingiustificata è la denunciata violazione dell’art. 2729 c.c..

Invero nel caso de quo la ricorrente censura propriamente il convincimento del giudice del merito circa la rilevanza degli elementi di prova indiziaria o presuntiva, convincimento che costituisce giudizio “di fatto”.

Del tutto ingiustificata è la denunciata violazione dell’art. 116 c.p.c..

Invero la violazione dell’art. 116 c.p.c. – norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale – è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

Del tutto ingiustificato è il riferimento all’insegnamento n. 9356 del 12.4.2017 di questa Corte, ove – condivisibilmente – si prospetta la sindacabilità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 115 c.p.c., del dictum di merito, nell’evenienza in cui il giudice, con riferimento a circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, abbia ancorato la decisione a prove reputate esistenti e nondimeno dalle parti mai offerte.

Invero al caso de quo non si attaglia la suddetta indicazione giurisprudenziale, siccome il tribunale sardo ha, sì, selezionato, legittimamente, le risultanze probatorie ma, in ogni caso, tra quelle offerte al suo esame.

Del tutto ingiustificata è la prospettazione della ricorrente secondo cui il tribunale non ha completamente scrutinato il materiale probatorio risultante in causa ed ha “deciso su prove “immaginarie”, tali (…) dovendosi ritenere (…) anche quelle che risultano contraddette da altre che non risultano essere state percepite” (così memoria, pag. 3).

Invero già nel vigore dell’abrogato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 si puntualizzava che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. sez. lav. 21.7.2010, n. 17097; Cass. 15.4.2011, n. 8767, secondo cui, al fine di adempiere all’obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata).

19. In fondo la ricorrente censura l’asserita omessa ed erronea valutazione delle risultanze di causa ed assume, in particolare, che le risultanze indicate alla lett. a), alla lett. b) ed alla lett. c), alle pagine 10 e 11 del ricorso, se debitamente percepite, avrebbero potuto condurre ad una soluzione opposta – e più corretta – rispetto a quella recepita dal tribunale.

E tuttavia, da un canto, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

E tuttavia, d’altro canto, il motivo si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea – come già si riconosceva nel vigore dell’abrogato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

20. La ricorrente assume che l’affermazione del tribunale secondo “l’esecuzione della cartina (…) rientrava nel più generale accordo che era intervenuto tra il Consorzio e Primaidea” (così sentenza impugnata, pag. 6), è smentita dall’esame della proposta intercorsa tra le medesime parti (cfr. ricorso, pag. 12). Ed assume ancora che l’affermazione del tribunale secondo cui il preventivo inviato dalla ” C.D. Editore” alla “Primaidea” non era mai stato accettato ed era relativo ad un’opera diversa (cfr. sentenza impugnata, pag. 6), “è frutto di una lettura disattenta del documento stesso” (così ricorso, pag. 13).

E nondimeno in questi termini la “Primaidea” lamenta, analogamente, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle risultanze di causa da parte del giudice di merito.

21. Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

22. In tal guisa non vi è margine alcuno per dar seguito alle presunte – esclusivamente presunte – contraddittorietà, illogicità dell’impugnata statuizione circa la pattuizione in ordine all’incidenza soggettiva dei costi relativi alla produzione grafica e circa la valenza da attribuire alla mancata accettazione del preventivo rimesso dalla ” C.D. Editore” alla “Primaidea”.

23. In dipendenza del rigetto del ricorso la s.r.l. ricorrente va condannata a rimborsare al “Consorzio” controricorrente le spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

La ” C.D. Editore” s.n.c. non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto nei suoi confronti assunta.

24. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “Primaidea” s.r.l., a rimborsare al controricorrente, “Consorzio Industriale Provinciale di Sassari”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA