Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15683 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 24/07/2020, dep. 04/06/2021), n.15683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 15275/2019 proposto da:

A.A.M., Alias A.A.A., elettivamente domic. Presso

l’avv. Leonardo Bardi, dal quale è rappres. e difeso, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

A.A.M., cittadino del (OMISSIS), propose ricorso avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale, di diniego della domanda di protezione internazionale, innanzi al Tribunale di Milano che, con decreto emesso l’8.4.19, l’ha rigettato, osservando che: il ricorrente aveva reso, innanzi alla Commissione territoriale, un racconto non credibile circa le ragioni del suo allontanamento dal paese di origine e i timori legati ad un suo ricollocamento nello stesso (avendo egli narrato di aver subito, unitamente al fratello, minacce ed aggressioni da parte dei membri dell'(OMISSIS), partito cui apparteneva il loro capo-villaggio, che sarebbe stato geloso della fortuna accumulata dal fratello del ricorrente, mero simpatizzante di altro partito); non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria, essendo esclusi il rischio di pene capitali, di trattamenti degradanti o inumani, data l’inattendibilità del ricorrente e la mancanza di allegazioni specifiche, ovvero una situazione di generalizzata violenza derivante da conflitto armato, come desumibile dai report internazionali acquisiti; non ricorrevano i presupposti del riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo allegate condizioni individuali di vulnerabilità, ovvero prove di inserimento ed integrazione sociale in Italia, essendo stato prodotto il solo stato di famiglia del ricorrente, e considerando altresì che il ricorrente poteva contare, nel proprio paese d’origine, su una rete familiare ben strutturata e coesa con cui è tuttora in contatto.

A.A.M. ricorre in cassazione con tre motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 35bis, comma 11, lett. a) e b), quanto il Tribunale, non ostante la specifica richiesta del ricorrente e la mancanza della videoregistrazione per l’indisponibilità dei mezzi tecnici, ha ritenuto di non dover procedere alla sua audizione, senza motivare al riguardo, limitandosi a fissare l’udienza di comparizione.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione all’art. 10 Cost., non avendo il Tribunale tenuto conto, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, della situazione sociopolitica del (OMISSIS) caratterizzata dalla repressione degli oppositori politici e della durezza delle condizioni carcerarie, in considerazione del fatto che il ricorrente era esposto per motivi politici nel paese d’origini, con gravi rischi per la sua persona in caso di rimpatrio.

Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento a quanto esposto con il precedente motivo.

Il collegio ritiene di dover rimettere la causa alla pubblica udienza per discutere la questione di diritto circa la necessità o meno che il giudice disponga l’audizione del richiedente che ne faccia espressa richiesta, in caso di assenza di videoregistrazione del colloquio davanti alla Commissione territoriale.

PQM

La Corte rinvia a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

 

 

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