Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15682 del 28/07/2016
Cassazione civile sez. lav., 28/07/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 28/07/2016), n.15682
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18274-2013 proposto da:
S.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GAVINANA 2, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO OLIVA, che
lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
DORNIER MEDTECH ITALIA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS),
presso lo studio dell’Avv. SALVATORE TRIFIRO’ che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ANGELA GIEBELMANN, STEFANO
TRIFIRO’, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1070/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 14/02/2013 r.g.n. 713/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/04/2016 dal Consigliere Dott. LEO GIUSEPPINA;
udito l’Avvocato GIUA LORENZO per delega verbale Avvocato TRIFIRO’
SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per: estinzione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. S.S. conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Bologna, la Dornier MedTech Italia S.r.l. e, rappresentando di avere prestato la propria opera in favore della stessa, in qualità di consulente commerciale con responsabilità di capo area per il centro – nord Italia, in forza di un contratto di consulenza decorrente dall'(OMISSIS), chiedeva che venisse accertato che la data di scadenza del predetto contratto fosse il (OMISSIS) e che, per l’effetto, la società resistente fosse condannata al pagamento di tutte le mensilità maturate e maturande fino all’effettiva scadenza del rapporto, ivi comprese le tredicesime mensilità degli anni 2003 e 2004, oltre accessori di legge.
Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la Dornier MedTech Italia S.r.l. al pagamento, in favore del S., delle dodici mensilità retributive dovute per l’anno 2004 e dei compensi dovuti per tredicesima mensilità alle scadenze di novembre 2003 e novembre 2004, oltre accessori come per legge.
2. La Corte di Appello di Bologna riformava parzialmente la sentenza del giudice di prima istanza e dichiarava non dovuta, quanto al risarcimento del danno relativo all’anno 2004, la componente restitutoria, pari ad Euro 1.549,37, del corrispettivo mensile. Nel resto, confermava la sentenza di prime cure.
3. Per la cassazione della sentenza il S. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi.
La Dornier MedTech Italia S.r.l. ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi che è stato depositato atto di rinunzia al ricorso oggetto del presente giudizio, sottoscritto dal S. e dal suo difensore, avv. Maurizio Oliva, ritualmente notificato alla controparte. Tale atto contiene una transazione intervenuta tra le parti in ordine ai fatti per cui è causa, nella quale è altresì stabilito che il contenzioso di cui si tratta è da ritenere definitivamente rinunziato ad ogni effetto processuale e sostanziale, con compensazione delle spese di lite.
Osserva il Collegio che, avuto riguardo alla predetta documentazione, sussistono i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., per dichiarare l’estinzione del giudizio.
Nulla va disposto in ordine alle spese, sulle quali le parti hanno già raggiunto un accordo in sede transattiva.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016