Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15682 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11910 – 2019 R.G. proposto da:

M.M. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Roma, alla via G.G. Belli, n. 36, presso lo studio dell’avvocato

Annese Pietro che lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IM.TE.CO. s.r.l. – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6766/2018 della Corte d’Appello di Roma;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio

2020 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale di Roma la “IM.TE.CO.” s.r.l. esponeva che, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà di M.M., aveva da costui ricevuto in appalto l’esecuzione delle opere relative agli impianti idraulici ed aveva ricevuto l’incarico di provvedere alla fornitura dei condizionatori; che il committente non aveva atteso al pagamento della fattura n. 77/2011 dell’importo di Euro 8.371,14.

Chiedeva che se ne ingiungesse il pagamento a controparte.

2. Con decreto n. 25371/2012 l’adito tribunale pronunciava l’ingiunzione.

3. M.M. proponeva opposizione.

Esponeva che parte dei lavori di cui alla fattura n. 77/2011 era stata oggetto di integrale saldo, altra parte dei medesimi lavori mai era stata commissionata e mai era stata realizzata.

Esponeva altresì che a conclusione dei lavori aveva riscontrato difetti ed anomalie negli impianti e nelle opere di montaggio, tant’è che era stato costretto all’acquisto di nuovo materiale ed al rifacimento dei lavori con un complessivo esborso di Euro 15.862,00.

Chiedeva revocarsi l’ingiunzione ed in via riconvenzionale condannarsi la s.r.l. ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali, nella misura di Euro 15.862,00 ovvero nella diversa misura acclaranda in corso di causa, nonchè al risarcimento dei danni non patrimoniali, il tutto con interessi e rivalutazione.

4. La “IM.TE.CO.” s.r.l. resisteva.

5. Assunte le prove per testimoni all’uopo articolate, con sentenza n. 22097/2016 il Tribunale di Roma revocava l’opposto decreto e condannava l’opponente al pagamento della minor somma di Euro 4.745,64, oltre interessi; compensava fino a concorrenza di 1/2 le spese di lite e condannava l’opponente al pagamento della residua metà.

6. Proponeva appello M.M..

Resisteva la “IM.TE.CO.” s.r.l.

7. Con sentenza n. 6766 del 24.10.2018 la Corte d’Appello di Roma accoglieva il gravame solo e limitatamente alla regolamentazione delle spese del primo grado, che quantificava in minor misura limitatamente alla quota di 1/2 posta a carico dell’appellante – opponente.

Evidenziava la corte che la documentazione prodotta dall’appellante non era atta a dimostrare che gli esborsi di cui forniva riscontro, fossero stati sostenuti per eliminare i vizi delle opere eseguite dalla s.r.l. appellata.

Evidenziava inoltre che il motivo di gravame con cui il Martelli aveva censurato la valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in primo grado, difettava della specificità postulata dal novello art. 342 c.p.c..

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso M.M.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

La “IM.TE.CO.” s.r.l. non ha svolto difese.

9. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), c.p.c. proposta di manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso e di manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

10. Il ricorrente ha depositato memoria.

11. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., l’omessa motivazione ovvero l’apparenza della motivazione; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Premette il ricorrente che la sentenza d’appello non si fonda sulle stesse ragioni su cui si fonda la sentenza del tribunale.

Indi deduce che la corte d’appello non ha esplicitato nel dettaglio le ragioni logiche e giuridiche per cui la documentazione prodotta, da controparte non contestata e riguardante il ripristino del “box – doccia”, non afferisce ai vizi lamentati; che in ogni caso l’allegata documentazione dimostra che l’esborso sostenuto per il ripristino del “box – doccia” è di gran lunga superiore all’importo liquidato.

12. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 342,116,244 e 253 c.p.c.; l’illogicità della motivazione.

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte di merito, il motivo di appello era appieno conforme al disposto dell’art. 342 c.p.c., in particolare recava enunciazione degli errori in cui era incorso il tribunale in sede di valutazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi, T.B. e T.V..

Deduce che la corretta interpretazione delle dichiarazioni testimoniali avrebbe condotto all’accoglimento del motivo di gravame.

13. Il primo motivo è destituito di fondamento.

14. Nel solco della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – alla cui stregua in via esclusiva il motivo in disamina si qualifica, siccome comunque recante censura del giudizio “di fatto” cui la corte distrettuale ha atteso – e nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte – alla cui stregua non rileva il mero difetto di “sufficienza” della motivazione – si osserva quanto segue.

Per nulla si giustificano la denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c. e parimenti la denuncia di omessa motivazione e di motivazione apparente (che si configura quando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672).

Tanto al cospetto ed in dipendenza del primo passaggio motivazionale dell’impugnata sentenza in precedenza riferito.

15. Analogamente per nulla si giustifica la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

In materia di ricorso per cassazione la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

In tema di ricorso per cassazione la violazione dell’art. 116 c.p.c., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

16. In ogni caso il ricorrente censura l’asserita omessa ed erronea valutazione delle risultanze documentali (“emerge per tabulas come sia stata del tutto trascurata la valutazione delle prove documentali dedotte e prodotte dal ricorrente”: così ricorso, pag. 10).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

17. Il secondo motivo è fondato e meritevole di accoglimento.

18. Evidentemente in premessa questa Corte non può che ribadire l’insegnamento delle sezioni unite a tenor del quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.Lgs. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012 (e rilevante ratione temporis nella fattispecie), vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. sez. un. 16.11.2017, n. 27199; Cass. (ord.) 30.5.2018, n. 13535).

19. In questo quadro non può essere condivisa l’affermazione della corte territoriale, secondo cui l’appellante si era limitato a sollecitare “una diversa valutazione delle testimonianze già rese in primo grado, senza in alcun modo dimostrare quali sarebbero stati gli errori in cui sarebbe incorso il primo giudice nel vagliare le testimonianze rese dai testi escussi” (così sentenza d’appello, pag. 7).

Invero l’appellante, in questa sede ricorrente, ha non solo chiaramente enucleato i punti del primo dictum all’uopo censurati, ma ha altresì confutato e contrastato le ragioni addotte dal primo giudice.

Segnatamente l’appellante ha dedotto, con riferimento alle dichiarazioni rese da T.B., che “appare evidente come il testimone nulla abbia riferito relativamente all’esecuzione dei lavori extra contratto essendosi limitato ad un mero giudizio personale (…) il Giudice di Prime cure avrebbe dovuto negare valore probatorio decisivo a tale deposizione” (così ricorso, pag. 13, ove è riprodotto il più ampio passaggio dell’atto di appello, in cui è ricompreso il rilievo testè pedissequamente trascritto).

Segnatamente l’appellante ha dedotto, con riferimento alle dichiarazioni rese da T.V., che “in ogni caso, anche senza tali ulteriori chiarimenti, la dichiarazione testimoniale resa dalla Sig.ra T.V., si è dimostrata più che esaustiva avendo la stessa confermato tutto quanto indicato nel capitolo di prova, ossia la consegna (…) della somma complessiva di Euro 4.580,00. Appare, pertanto, contraddittoria con gli esiti del giudizio la parte della motivazione in cui il Giudice rimarca (…) una riscontrata genericità dei capitoli per mancanza di data e per mancata indicazione delle somme di volta in volta consegnate” (così ricorso, pagg. 16 – 17, ove è riprodotto il più ampio passaggio dell’atto di appello, in cui è ricompreso il rilievo testè pedissequamente trascritto).

Evidentemente nei termini – tra gli altri – testè enunciati M.M. ha appieno dato conto, contrariamente all’assunto della corte romana, degli errori in cui – a suo giudizio – il tribunale era incorso nel vagliare le dichiarazioni rese dai testimoni escussi.

20. Si badi che questa Corte ha ulteriormente chiarito che non può considerarsi aspecifico, e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d’appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere – è il caso di cui al ricorso in disamina – natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. (ord.) 19.3.2019, n. 7675, ove, per giunta, si puntualizza che non occorre che l’appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l’impugnazione a critica vincolata).

21. In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 6766 del 24.10.2018 della Corte d’Appello di Roma, in relazione e nei limiti del medesimo motivo, va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa corte d’appello.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

22. In dipendenza del (parziale) accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti processuali perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, il ricorrente, M.M., sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa – in relazione e nei limiti del motivo accolto – la sentenza n. 6766 del 24.10.2018 della Corte d’Appello di Roma; rigetta il primo motivo di ricorso; rinvia ad altra sezione della stessa corted’appello anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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