Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15682 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 24/07/2020, dep. 04/06/2021), n.15682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 15252/2019 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato presso l’avv. Stefania

Santilli, che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

O.O., cittadino della (OMISSIS), propose ricorso avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale, di diniego della domanda di protezione internazionale, innanzi al Tribunale di Milano che, con decreto emesso il 9.4.19, l’ha rigettato, osservando che: il ricorrente aveva reso, innanzi alla Commissione territoriale, un racconto non credibile circa le ragioni del suo ingresso in Italia, lasciando il paese di origine, per motivi di natura persecutoria; il ricorrente aveva dedotto ragioni circa il suo ingresso in Italia che non erano dunque riconducibili alla fattispecie legittimante il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo emersi attuali, concreti pericoli di persecuzione in caso di rimpatrio; non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria, essendo esclusi il rischio di trattamenti degradanti o inumani, del tutto estraneo alla vicenda personale del ricorrente, ovvero una situazione di generalizzata violenza derivante da conflitto armato, come desumibile dai report internazionali acquisiti; non ricorrevano i presupposti del riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo allegate condizioni individuali di vulnerabilità, ovvero tentativi di inserimento ed integrazione sociale.

O.O. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, commi 9, 10 e 11, artt. 12,14,31, 46, 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE in quanto il Tribunale, non ostante la specifica richiesta del ricorrente e la mancanza della videoregistrazione per l’indisponibilità dei mezzi tecnici, ha ritenuto di non dover procedere alla sua audizione, senza motivare al riguardo, limitandosi a fissare l’udienza di comparizione.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. b) e c), artt. 2, 3,14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 27, artt. 2 e 3 Cedu, artt. 6 e 13 Convenzione Cedu, art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’UE, art. 46 direttiva Europea n. 2013/32, nonchè omesso esame di fatti decisivi. Al riguardo, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base della ritenuta inattendibilità del ricorrente, senza esaminare la situazione interna della (OMISSIS).

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 6,7 e 17, in quanto il Tribunale ha negato il riconoscimento della protezione internazionale omettendo di valutare l’effettiva possibilità di ricevere adeguata protezione e tutela dalle istituzioni del paese d’origine del ricorrente.

Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, art. 10 Cost., comma 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16,17, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,32, artt. 112,132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6, nonchè omesso esame di fatti decisivi e apparente motivazione circa la condizione di vulnerabilità del ricorrente, ai fini della protezione umanitaria.

Il collegio ritiene di dover rimettere la causa alla pubblica udienza per discutere la questione di diritto circa la necessità o meno che il giudice disponga l’audizione del richiedente che ne faccia espressa richiesta, in caso di assenza di videoregistrazione del colloquio davanti alla Commissione territoriale.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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