Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15681 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 28/07/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 28/07/2016), n.15681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22044-2013 proposto da:

CONSORZIO GESTIONE SERVIZI DELLA PROVINCIA DI SALERNO (C.G.S.)

s.r.l., P.T. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TUPINI 113, presso

lo studio dell’avvocato NICOLA CORBO, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.C., C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE BIANCO 75, presso lo studio dell’avvocato GAETANO LAURO

GROTTO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI ALFINITO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 759/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 07/06/2013 r.g.n. 262/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per: estinzione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 759/2013, depositata il 7 giugno 2013, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno, disponeva la reintegrazione di L.C. nel posto di lavoro già in precedenza occupato, condannando il Consorzio Gestione dei Servizi della Provincia di Salerno al pagamento in favore dello stesso di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quella di effettiva reintegra.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio con unico motivo.

Il lavoratore ha resistito con controricorso.

Nella pendenza del giudizio sono stati depositati verbale di conciliazione intercorsa fra le parti in sede giudiziale e istanza di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal prodotto verbale di conciliazione avanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno in data 22 dicembre 2014 risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con riferimento al rapporto dedotto in giudizio e ad ogni altro fra le stesse esistente in conseguenza del rapporto di lavoro tra il L. e il Consorzio, dandosi reciprocamente atto, in coerenza con il verbale stesso, dell’intervenuta definizione di ogni controversia, non avendo più nulla a pretendere l’una dall’altra, e dell’abbandono delle fasi giudiziali ancora aperte.

Ne consegue che fra le parti è venuta a cessare la materia del contendere.

Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, se ne deve disporre l’integrale compensazione, stante l’accordo raggiunto dalle parti anche su tale punto.

PQM

la Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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