Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15681 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8040 – 2019 R.G. proposto da:

Avvocato Q.A., – c.f. (OMISSIS) – da se medesimo

rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 86 c.p.c., elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Groenlandia, n. 5, presso lo studio

dell’avvocato Andrea Serafino.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del 9.2.2019 del tribunale di Reggio Calabria

assunta nella causa iscritta al n. 2840/2018 r.g.;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio

2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con istanza al tribunale di Reggio Calabria in data 26.2.2018 l’avvocato Q.A. esponeva che era stato difensore di M.C., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nell’opposizione all’atto di pignoramento presso terzi D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 72 bis, notificato ad istanza dell'”Agenzia delle Entrate Riscossione” per il complessivo credito di Euro 173.706,19; che il giudizio di opposizione era stato definito con ordinanza del 4.5.2018, “che dichiarava inefficace il pignoramento”.

Chiedeva la liquidazione delle proprie spese e competenze.

2. Con decreto in data 14.6.2018 il tribunale liquidava in favore dell’avvocato Q.A. la somma di Euro 250,00 oltre accessori.

3. Avverso tale decreto l’avvocato Q. proponeva opposizione. Il Ministero della Giustizia non si costituiva.

4. Con ordinanza del 9.2.2019 il tribunale di Reggio Calabria rigettava l’opposizione.

5. Avverso tale ordinanza l’avvocato Q.A. ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia si è costituito ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

6. Il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e l’erronea applicazione del D.M. n. 55 del 2014, e dell’art. 2233 c.c..

Deduce che la liquidazione dei compensi operata dal tribunale di Reggio Calabria, tenuto conto dell’ammontare del credito oggetto dell’atto di pignoramento opposto, viola i minimi tariffari, è del tutto simbolica e non è adeguata al decoro della professione.

8. Il ricorso è inammissibile.

9. Invero questa Corte spiega che il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio “in iudicando” e pertanto, per l’ammissibilità della censura, è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità senza dover espletare indagini sugli atti di causa (cfr. Cass. 29.10.2014, n. 22983; Cass. (ord.) 21.12.2017, n. 30716, secondo cui la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima; Cass. 7.8.2009, n. 18086, secondo cui la parte che intende impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore; Cass. 4.7.2011, n. 14542; Cass. 4.3.2003, n. 3178, secondo cui la determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, essendo rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia specificamente invocata la violazione dei minimi tariffari che, per l’autosufficienza del ricorso, deve essere dedotta con riferimento non solo alle singole voci ma anche agli importi considerati, così da consentire alla Corte il controllo senza l’esame degli atti, trattandosi di errori “in iudicando”).

10. Ebbene l’avvocato Q.A. per nulla ha assolto il suindicato onere di specificazione e di “autosufficienza”.

Del tutto generiche sono le prospettazioni secondo cui “la tariffa di Euro 250,00 applicata dal Tribunale di Reggio Calabria è notevolmente al di sotto delle tariffe minime” (così ricorso, pag. 3), secondo cui “il valore dell’oggetto della causa (Euro 173.706,19) giustificava la richiesta liquidazione” (così ricorso, pag. 3), secondo cui “la nota spese depositata (…) determinava, con l’applicazione delle tariffe minime richieste per lo scaglione di riferimento e le dovute riduzioni (…) la somma da liquidare in Euro 3.897,50” (così ricorso, pag. 4).

Ciò viepiù che dall’ordinanza impugnata si desume (cfr. pag. 2) che l’attività difensiva si è esplicata esclusivamente nella fase cautelare, volta a conseguire la sospensione dell’esecuzione, atteso che il giudizio di opposizione è stato definito con ordinanza in data 4.5.2018, “che dichiarava inefficace il pignoramento” (così ricorso, pag. 1).

11. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; invero il Ministero della Giustizia, costituitosi ai soli fini della partecipazione alla eventuale pubblica udienza, di fatto non ha svolto difese.

12. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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