Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15681 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. I, 15/07/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 15/07/2011), n.15681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

EVIAN FINANCE INC., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Valadier 53, presso l’avv.

Luciani Andrea, rappresentata e difesa dall’avv. Santelli Ernesto,

del Foro di Milano, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

DE ANGELI FRUA s.p.a. in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Emanuele Gianturco 1, presso gli avvocati Fauda Guido e Pavarotti

Fabrizio, che la rappresentano e la difendono per procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2806/05 del 3

dicembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

gennaio 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

uditi, per la controricorrente, gli avvocati Fabrizio Pavarotti e

Guido Fauda, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Il 12 luglio 1990 la Sasea Holding di Ginevra emetteva cinque vaglia cambiari all’ordine della s.p.a. De Angeli Frua. A seguito di girata in bianco apposta dalla prenditrice e agli accordi intercorsi tra Sasea Holding e De Angeli Frua, società collegate fra loro, i titoli venivano consegnati direttamente dall’emittente alla società finanziaria panamense Evian Finance Inc. Soltanto il primo dei cinque vaglia veniva pagato, mentre gli altri titoli rimanevano insoluti.

Nel gennaio 2001 la Evian Finance proponeva davanti al Tribunale di Milano azione causale per ottenere dalla De Angeli Frua il pagamento di oltre sette miliardi di lire portati dai quattro vaglia cambiari rimasti non onorati.

La convenuta eccepiva l’inammissibilità dell’azione causale, ex art. 66, comma 3, L.C., essendo i titoli in questione pregiudicati dall’intervenuta prescrizione dell’azione cambiaria diretta che la stessa convenuta, in qualità di girante, avrebbe potuto proporre nei confronti dell’emittente. Nel merito negava l’esistenza di qualsiasi rapporto causale con la Evian Finance. Il Tribunale di Milano respingeva la domanda, accogliendo l’eccezione d’inammissibilità dell’azione causale.

Su appello della soccombente Evian Finance, la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2806/05 del 3 dicembre 2005, premesso che non erano state censurate le statuizioni del primo giudice in ordine all’accertamento della prescrizione dell’azione cambiaria diretta ed alla circostanza che il decorso del termine prescrizionale era imputabile all’inerzia della stessa Evian Finance, con la conseguenza che questi punti della decisione non potevano più essere messi in discussione, rigettava l’appello. A fondamento della decisione, la Corte di merito affermava infatti, in primo luogo, che l’appellante non aveva assolto all’onere di offrire alla De Angeli Frua titoli ancora idonei a consentirle l’esercizio dell’azione cambiaria diretta verso l’emittente Sasea Holding e che quindi l’azione causale era inammissibile ai sensi dell’art. 66, comma 3, L.C. Ad avviso dei giudici di appello mancava inoltre la prova del dedotto rapporto causale, essendo pacifico che le cambiali erano state consegnate ad Evian Finance, già munite di girata, non dalla girante De Angeli Frua ma dalla Sasea Holding, a seguito di un accordo tra queste due società, collegate tra loro, restando quindi esclusa l’operatività della presunzione ex art 1988 c.c., anche per la mancanza di elementi di riscontro probatorio in ordine ad un’obbligazione diretta della De Angeli Frua verso la Evian Finance ed essendo irrilevanti, per giustificare l’azione causale, gli eventuali obblighi di Sasea Holding verso Evian Finance.

Avverso tale sentenza la Evian Finance Inc. ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso e memoria la De Angeli Frua s.p.a. in liquidazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione di norme di diritto e contraddittoria motivazione, deduce di non essere rimasta inerte nei confronti della De Angeli Frua quando le cambiali erano tornate insolute, avendo comunicato a tale società, con lettera ricevuta dall’amministratore, il mancato pagamento dei titoli appena ventiquattro giorni dopo la scadenza dell’ultimo vaglia.

Con il secondo motivo si deduce omessa motivazione in ordine ad una possibile diversa interpretazione dell’art. 66, comma 3, L.C., nel senso che la salvaguardia delle azioni di regresso non riguarderebbe l’azione diretta del giratario verso il girante.

Con la terza censura la Evian Finance denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. e deduce che la girata era stata apposta sui titoli in funzione di garanzia e che proprio tale garanzia costituiva il rapporto causale sottostante al trasferimento dei titoli.

2. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, sono privi di fondamento. Questa Corte, con reiterato orientamento a cui il collegio intende dare continuità, ha più volte espresso il principio secondo cui, in base all’art. 66, comma 3, della legge cambiaria, il mancato adempimento, da parte del giratario della cambiale, dell’onere di restituire al proprio girante il titolo “impregiudicato”, vale a dire idoneo a legittimare l’esercizio delle azioni cambiarie che gli competono nei confronti del proprio debitore, comporta l’inammissibilità dell’azione “causale” proposta dal giratario che, per propria inattività, abbia lasciato prescrivere l’azione “cambiaria” di regresso, spettante al girante, o diretta, spettante al girante che sia anche primo prenditore (Cass. 1990/8002, 1994/8330; 1998/1640; 2003/14684; 2010/16816). Infatti, come è stato già ampiamente chiarito dalla giurisprudenza richiamata, gli adempimenti previsti dall’art. 66 L.C. per l’esercizio dell’azione causale rispondono alla duplice esigenza di tutelare il debitore convenuto, condannato a pagare in base all’azione causale, contro il rischio di pagare una seconda volta in forza dell’azione cambiaria e, al tempo stesso, di consentirgli di ottenere la restituzione del titolo per esercitare le azioni eventualmente spettantegli (sul punto, v. anche Cass. 1998/1022).

La sentenza impugnata si è uniformata a tale consolidato orientamento e si sottrae pertanto alle infondate critiche della ricorrente. Infatti la Evian Finance, da un lato, invoca un precedente (Cass. S.U. 1984/3221) non attinente alla fattispecie dedotta nel presente giudizio, in quanto riguarda la diversa ipotesi che nel corso del giudizio promosso per l’esercizio dell’azione causale sopraggiunga la prescrizione dell’azione cambiaria così da far venire meno il pericolo che il debitore sia esposto a pagare due volte. Sotto altro profilo enuncia una diversa interpretazione del disposto dell’art. 66, comma 3, L.C., inammissibilmente prospettando una questione attinente all’interpretazione di una norma di diritto come vizio di motivazione – che invece può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, ma non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche (Cass. 2003/11883; 2004/13358;

2005/3038) – e facendo riferimento agli “atti della Commissione Parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto di riforma delle disposizioni del codice di commercio e sulla cambiale”, le cui risultanze, peraltro genericamente e insufficientemente richiamate in questa sede, non possono comunque sovrapporsi al significato oggettivo e inequivocabile del testo normativo (Cass. 1983/2454; 1988/3550). 3. Quanto alla censura mossa dalla ricorrente in ordine alla accertata sua inerzia nei confronti della società De Angeli Frua, deve osservarsi che la doglianza, oltre a restare travolta dal giudicato formatosi sul punto e rilevato dalla Corte di appello di Milano – che, senza essere smentita in questa sede, ha osservato preliminarmente che l’atto di appello non aveva in alcun modo contestato che il decorso della prescrizione dell’azione cambiaria spettante De Angeli Frua nei confronti di Sansea Holding era imputabile all’inerzia di Evian Finance, con la conseguenza che tale punto della decisione non poteva più essere messo in discussione -, è comunque priva di fondamento. Infatti, non vale ad escludere l’inammissibilità dell’azione causale, stabilita dall’art. 66, comma 3, L.C. per avere il giratario lasciato prescrivere l’azione cambiaria di regresso spettante al girante, o diretta spettante al girante che sia anche primo prenditore, la conoscenza informale che il girante abbia avuto del mancato pagamento dei titoli da lui girati, atteso che il mancato esercizio dei diritti nascenti dalla cambiale può essere giuridicamente addebitato solo al portatore del titolo, essendo egli il solo soggetto legittimato ad esercitarli, ma non a chi quel possesso non abbia (Cass. 1994/8330;

1998/1640).

In conseguenza del rigetto dei primi due motivi, riguardanti la pronuncia d’inammissibilità dell’azione causale, resta assorbito il terzo motivo, attinente alla esistenza del rapporto causale sottostante al trasferimento delle cambiali da De Angeli Frua a Evian Finance, esistenza invece esclusa dai giudici di appello.

Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso e le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Evian Finance Inc. al pagamento in favore della controricorrente De Angeli Frua s.p.a in liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 20.200,00 di cui Euro 20.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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