Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15681 del 09/07/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 15681 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 16688-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 09/07/2014

- ricorrenti –

Contro
REPOLA GABRIELE;
– intimato –

BENEVENTO, depositata il 14/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’8/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.

Ric. 2012 n. 16688 sez. M3 – ud. 08-05-2014
-2-

avverso la sentenza n. 1206/2011 del TRIBUNALE di

16688/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14/6/2011 il Tribunale di Benevento
respingeva il gravame interposto dalla società Enel
Distribuzione s.p.a. nei confronti della pronunzia G. di P.

Gabriele Repola di condanna al risarcimento del lamentato
danno consistente negli ingiusti oneri sopportati per il
pagamento dell’energia elettrica erogatagli tramite
bollettini postali, in conseguenza dell’inadempimento da
parte dell’Enel all’art. 6, comma 4, Delib. n. 200 del 1999
con cui l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
(A.E.E.G) ha imposto agli esercenti il servizio di
distribuzione e vendita dell’energia elettrica di «offrire
al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della
bolletta».
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale
procuratrice speciale della società Enel Distribuzione
s.p.a., propone ora ricorso per cassazione, affidato a 8
motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 0 motivo la ricorrente denunzia violazione e
falsa applicazione dell’art. 2 L. n. 481 del 1995, in
riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.

3

Benevento di accoglimento della domanda proposta dal sig.

16688/2012

Con il 2 ° motivo denunzia <

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