Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15681 del 01/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 01/07/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 01/07/2010), n.15681
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27414/2008 proposto da:
S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL GESU’
57, presso lo studio legale PAGLIUCA-COLUZZI, rappresentata e difesa
dall’avvocato LAPENNA Sergio, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di livello
generale, Responsabile della Direzione Centrale Prestazioni,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo
studio dell’avvocato ROMEO Luciana, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 718/2008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del
12/06/08, depositata il 18/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;
udito l’Avvocato Longo Tommaso, (delega avvocato Sergio Lapenna),
difensore della ricorrente che si riporta agli scritti e chiede
l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla
osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 18 giugno 2008, la Corte di appello di Potenza ha confermato, così rigettando l’impugnazione di S. R., la decisione con la quale il Tribunale della stessa sede aveva rigettato la domanda dell’assicurata nei confronti dell’INAIL, diretta all’accertamento dell’invalidità permanente derivante dall’infortunio sul lavoro da lei subito il (OMISSIS) ed alla condanna dell’Istituto al risarcimento del danno biologico.
Il giudice del gravame, disatteso il rilievo dell’appellante circa l’erronea esclusione della derivazione dall’infortunio della patologia lamentata (“artrosi psoriasica”), in quanto il consulente di ufficio nominato dal Tribunale aveva concluso per un ruolo concausale efficiente e determinante dell’infortunio indicato nell’insorgenza di quella malattia, ha però negato la liquidazione del danno biologico, per la modesta entità dell’inabilità permanente, limitata al due per cento, secondo la determinazione del consulente tecnico di ufficio condivisa dal medesimo giudice.
Avverso la sentenza l’assicurata ha proposto ricorso per cassazione, cui l’INAIL ha resistito con controricorso.
Essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e critica la sentenza impugnata per non avere ammesso in appello una nuova consulenza di ufficio, senza fornire al riguardo alcuna motivazione, indagine ulteriore necessaria considerata il “carattere invalidante di una patologia in continuo aggravarsi”.
Il ricorso appare manifestamente infondato.
Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., si è osservato come la ricorrente non abbia lamentato l’inadeguatezza della percentuale d’invalidità affermata dal giudice del merito in base a quanto evidenziato dal consulente tecnico di ufficio, ma si sia limitata a sostenere l’esigenza di una nuova consulenza tecnica di ufficio in sede di gravame, essendo la malattia denunciata soggetta ad aggravarsi. Deduzione quest’ultima estremamente generica, non potendo di certo ritenersi soltanto in base a tale asserzione che anche nella specie si sia verificato un peggioramento delle condizioni fisiche della S..
Poichè l’indennizzo dell’INAIL deve essere rapportato alla invalidità permanente al momento in cui viene compiuto l’accertamento giudiziario, mentre è da escludere l’indennizzabilità su basi probabilistiche del rischio di un aggravamento futuro, in relazione al quale, sempre che si verifichi effettivamente, è previsto il meccanismo della revisione di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83 (v. Cass. 26 maggio 2003 n. 8355), si è ritenuto che il giudice d’appello non aveva l’obbligo di rinnovare la consulenza tecnica, nè di motivare in ordine al rifiuto di procedere ad una nuova indagine in sede di gravame. Infatti, il dovere di spiegare le ragioni del rifiuto di procedere ad una nuova consulenza sussiste ove siano dedotte nuove malattie o aggravamenti di quelle già denunciate, oppure se il giudice ritenga di dover dissentire dalle conclusioni espresse dal consulente nominato in primo grado; quando, invece, non siano in discussione nuove malattie o aggravamenti delle infermità denunciate e il giudice d’appello ritenga di condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado, non è neppure necessaria un’esplicita motivazione in ordine alle ragioni del mancato rinnovo della consulenza, potendo quest’ultima essere ritenuta superflua anche per implicito (Cass. 13 aprile 2004 n. 7013).
Il Collegio condivide tali considerazioni, alle quali del resto la ricorrente non ha replicato, per cui il ricorso deve essere rigettato.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente, non sussistendo prova delle condizioni richieste per l’esenzione dal relativo onere, dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo risultante dopo la modifica introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, e qui da applicare, dato che il giudizio di primo grado è stato instaurato nel corso dell’anno 2005, successivamente cioè all’entrata in vigore della suddetta modifica.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’INAIL, delle spese del presente giudizio, liquidate per esborsi in Euro 30,00 e in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010