Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15680 del 23/06/2017
Cassazione civile, sez. trib., 23/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.23/06/2017), n. 15680
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –
Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –
Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere –
Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 345-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.M.M.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI DUE
MACELLI 66 C/O DLA PIPER, presso lo studio dell’avvocato BRUNO
GIOVANNI GIUFFRE’, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ANTONIO TOMASSINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 84/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,
depositata il 05/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/05/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO APRILE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380-bis.1 del 11 maggio 2017, udita la relazione del Consigliere Dr. Stefano Aprile, rilevato che:
l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale di Milano, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, annullando l’atto impositivo costituito da accertamento Irpef 2004-2005;
Resiste D.M.M.M. con controricorso;
Considerato che:
i motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, censurano la sentenza sotto il profilo della violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, – per avere omesso di ricalcolare il reddito imponibile dopo avere preso atto dell’errore in cui era incorso l’ufficio nella determinazione del prezzo di acquisto delle quote pari ad Euro 721.027, anzichè nell’effettivo importo di Euro 291.324, nonchè in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, per avere calcolato in unica soluzione la somma di Euro 35.000 che doveva essere invece ripartita in quote costanti per cinque anni – e del vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – per non avere considerato l’incremento patrimoniale concernente i movimenti di capitale all’estero e per avere invece considerato come voce da decurtare integralmente la somma di Euro 35.000 percepita come prezzo della vendita dell’immobile;
i motivi sono infondati poichè correttamente il giudice di merito non ha proceduto alla correzione dell’atto di accertamento con riguardo al prezzo di acquisto in quanto, sulla base del complessivo giudizio di fatto motivatamente esposto nell’atto impugnato, tale errore è stato comunque ritenuto irrilevante essendo stato giudicato ampiamente provato che le disponibilità finanziarie abbiano trovato piena giustificazione nei disinvestimenti effettuati; è, per contro, inammissibile il terzo motivo di ricorso perchè riguarda una questione non proposta nel giudizio di merito.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017