Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1568 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1568 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 6317-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

GIUDICI SNC in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato
RAMADORI GIUSEPPE, rappresentato e difeso
dall’avvocato D’ARRIGO DOMENICO giusta delega in

Data pubblicazione: 27/01/2014

calce;
– controricorrente –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.

252/2005

di BRESCIA,

della

depositata il

18/01/2006;

udienza del 02/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato RAMADORI delega
Avvocato D’ARRIGO che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RITENUTO IN FATTO.
1. Nel corso di una verifica fiscale effettuata dalla
Guardia di Finanza di Bolzano nei confronti della società
Auto Larcher s.n.c., i verbalizzanti acquisivano elementi
dai quali traevano il convincimento che tra quest’ultima
e la società Giudici s.n.c. di Piccinelli Bruno e Francesco sussistesse un rapporto di commissione, in forza del
la committente Auto Larcher s.n.c. diverse autovetture
senza emissione di regolare fattura. L’Ufficio, mediante
emissione di due avvisi di rettifica per gli anni 1995 e
1996, recuperava, pertanto, a tassazione l’IVA non versata dalla Giudici s.n.c., oltre interessi e sanzioni.
2. Gli atti impositivi venivano impugnati dalla contribuente dinanzi alla CTP di Brescia, che rigettava il ricorso.
2.1. La CTR della Lombardia, con sentenza n. 252/65/05,
depositata il 18.1.06, accoglieva, peraltro, l’appello
proposto dalla contribuente, ritenendo sussistente nella
specie, tra le due società, non un rapporto di commissione, bensì un rapporto di procacciamento di affari, in
forza del quale la Auto Larcher s.n.c. procurava alla
Giudici s.n.c. la vendita di auto a clienti stranieri,
emettendo fattura per le proprie prestazioni di intermediazione.
3. Per la cassazione della sentenza n. 252/65/05 ha,
quindi, proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi. La Giudici s.n.c. ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. e 111, co. 6 Cost.
1.1. L’impugnata sentenza non esporrebbe, infatti, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione adottata, non consentendo, pertanto, di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal Collegio, in

quale la commissionaria Giudici s.n.c. avrebbe ceduto al-

relazione alle questioni sollevate dalle parti ed agli
elementi di prova offerti a sostegno delle stesse.
1.2. Il motivo è infondato.
1.2.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte,
infatti, la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di
merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga
durre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima
sentenza, del procedimento logico che ha indotto il giudicante, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento. Per converso, il vizio in parola non può ritenersi sussistente quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul
valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito
agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione
delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo,
tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto,
certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio
di legittimità (cfr., tra le tante, Cass.S.U. 24148/13;
Cass. 3370/12; 6288/11).
1.2.2. Ebbene, nel caso di specie, la CTR ha compiutamente ed esaustivamente esaminato, dandone atto nella motivazione della decisione adottata, gli elementi di prova
documentale versati in atti, e segnatamente le fatture
emesse dalla Auto Larcher s.n.c. nei confronti della Giudici s.n.c., traendone il convincimento, adeguatamente
motivato, che il rapporto tra le due società fosse da
qualificare come un rapporto di procacciamento di affari.
In forza di tale rapporto, a parere del giudice di appello, la Auto Larcher s.n.c. procurava dei clienti privati
tedeschi alla Giudici s.n.c., che provvedeva a rimetterle
il compenso per l’intermediazione e l’assistenza alla
vendita. Ed i passaggi essenziali di tale ricostruzione,
operata dalla CTR, sono stati riportati dalla stessa
Agenzia delle Entrate nel motivo di ricorso.

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la totale obliterazione di elementi che potrebbero con-

1.2.3. Se ne deve necessariamente inferire, a giudizio
della Corte, che il dedotto vizio motivazionale finisce
per tradursi in una richiesta di riesame del procedimento
logico-giuridico effettuato dalla CTR, poiché non conforme alle aspettative di parte ricorrente; istanza questa,
peraltro, non accoglibile in questa sede di legittimità,
per i motivi suesposti.
trate denuncia la violazione e falsa applicazione degli
artt. 1731, 1742, 2729 c.c. e 54 d.P.R. 633/72, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
2.1. Sostiene, invero, l’Amministrazione finanziaria che
l’Auto Larcher s.n.c., in qualità di mandante, desse incarico alla Giudici s.n.c., in qualità di mandatario, di
provvedere all’acquisto di autovetture da destinare alla
vendita a clienti tedeschi, in forza di un contratto di
commissione, ai sensi degli artt. 1731 e ss. c.c.
Configurando la fattispecie negoziale in questione una
forma particolare di mandato senza rappresentanza – stante il tenore letterale dell’art. 1731 c.c., che fa riferimento a vendite o acquisti da effettuarsi per conto del
committente ed in nome del commissionario – la Giudici
sarebbe stata, pertanto, obbligata – secondo la ricorrente – a trasferire le auto acquistate per conto della Auto
Larcher s.n.c. a quest’ultima, in adempimento del contratto suindicato (art. 1706, co. 2 c.c.). Con la conseguenza che, trattandosi di passaggi dal commissionario al
committente di beni acquistati in esecuzione di un contratto di commissione, la commissionaria Giudici s.n.c.
avrebbe dovuto fatturare le diverse cessioni delle autovetture alla committente Auto Larcher s.n.c., attesa la
previsione dell’art. 2, co. 2 n. 3) d.P.R. 633/72, che
assoggetta tali operazioni ad IVA, assimilandole alle
cessioni ordinarie di beni.
2.2. Per contro, la Giudici s.n.c. – secondo la ricostruzione operata dall’Ufficio – aveva provveduto ad alienare
direttamente ai clienti tedeschi le autovetture acquistate per conto della Auto Larcher s.n.c., omettendo di fat-

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2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle En-

turare la cessione delle auto a quest’ultima, in adempimento del contratto di commissione. La Auto Larcher
s.n.c. aveva provveduto, peraltro, ad emettere fatture
per le proprie provvigioni di intermediazione e di assistenza alla vendita nei confronti della Giudici s.n.c.
2.3. In tal modo le due società, ad avviso dell’Ufficio,
avrebbero simulato l’esistenza di un contratto di procaccommissione tra le stesse intercorso, al fine di evitare
alla commissionaria Giudici s.n.c. la fatturazione ed il
conseguente versamento dell’IVA sulle cessioni operate,
in qualità di commissionaria, nei confronti della committente Auto Larcher s.n.c.
3. La censura è infondata.
3.1. E’ noto che la figura contrattuale atipica del procacciatore di affari, la cui attività consiste nel raccogliere le ordinazioni dei clienti, trasmettendole, poi,
alla casa, che resta libera di accettarle o meno, è chiaramente distinguibile da quella dell’agente, per un verso, e da quella del mandatario, per altro verso.
3.1.1. A differenza dell’agente – il quale non si limita
a raccogliere episodicamente le ordinazioni dei clienti,
ma promuove stabilmente la conclusione di contratti (senza tuttavia concluderli direttamente, neppure se fornito
di poteri di rappresentanza) per conto del preponente,
nell’ambito di una determinata sfera territoriale – il
procacciatore di affari opera senza alcun vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccogliendo le ordinazioni dei clienti e trasmettendole all’imprenditore
da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni (Cass. 13629/05; 12776/12).
3.1.2. Inoltre – ed è il profilo che qui più interessa il procacciatore di affari si differenzia dal mandatario
senza rappresentanza – tenuto a compiere uno o più atti
giuridici per conto del mandante (art. 1703 c.c., acquistando i diritti ed assumendo gli obblighi derivanti dagli atti compiuti per i terzi, per ritrasferirli, poi, al
mandante – poiché non dispone dei poteri decisori del

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ciamento di affari, dissimulando il reale contratto di

mandatario, operando il procacciatore come semplice veicolo di trasmissione delle proposte, che di regola raccoglie per iscritto in appositi moduli fornitigli dalla casa, nel cui interesse egli procura gli affari (Cass.
3932/68).
3.2. Orbene, è evidente che, stante la chiara e netta distinzione operabile tra le figure contrattuali sopra delui che affermi la sussistenza dell’una, dissimulata attraverso la simulazione dell’altra, di fornire la prova
della vicenda simulatoria dedotta (Cass. 9012/09).
Con specifico riferimento alla prova dei contratti che
possano integrare una frode al fisco, questa Corte ha dipoi – avuto modo di affermare che, in base al criterio
stabilito in via ordinaria dall’art. 2697 c.c., l’Amministrazione finanziaria, qualora faccia valere la simulazione assoluta o relativa di un contratto stipulato dal
contribuente, ai fini della regolare applicazione delle
imposte, non è dispensata dall’onere della relativa prova, la quale, tenuto conto della qualità di terzo
dell’Amministrazione, può essere offerta con qualsiasi
mezzo, e quindi anche mediante presunzioni. Ed è evidente
che, incidendo l’accordo simulatorio sulla volontà stessa
dei contraenti, detta prova non può rimanere circoscritta
ad elementi di rilevanza meramente oggettiva, ma deve necessariamente proiettarsi anche su dati idonei a disvelare convincentemente i profili negoziali di carattere soggettivo, riflettentisi sugli scopi perseguiti, in concreto, dalle parti (cfr. Cass. 17221/06; 1549/07; 12249/10).
3.3. Senonchè, nel caso di specie, a fronte dell’unico
dato documentale certo, costituito dalle fatture emesse
dalla Auto Larcher nei confronti della Giudici s.n.c.,
per le provvigioni relative all’attività di intermediazione e di assistenza nelle vendite operate dalla Giudici
s.n.c. ai clienti esteri procurati dalla stessa Auto Larcher s.n.c., che dimostravano- con evidenza – l’esistenza
di un rapporto di procacciamento di affari, nessuna prova
di segno contrario ha offerto l’Amministrazione finanzia-

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scritte, costituisce – sul piano generale – onere di co-

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,

ria, a sostegno della pretesa simulazione di tale contratto.
La sussistenza di un dissimulato contratto di commissione
è rimasta, invero, nel ricorso introduttivo del presente
giudizio, al livello di una mera asserzione sfornita del
benchè minimo elemento di riscontro sul piano probatorio,
in violazione dei principi suesposti, in materia di onere
4. Per tutti i motivi che precedono, pertanto, il ricorso
deve essere rigettato.
5. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico
della ricorrente, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del
presente giudizio, che liquida in e 4.500,00, oltre ad e
200,00 per esborsi ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 2.12.2013.

della prova della simulazione.

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