Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1568 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2021, (ud. 15/09/2020, dep. 26/01/2021), n.1568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5934-2016 proposto da:

FEDERAZIONE ITALIANA VELA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

BORGHESE 3, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GUARINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CECILIA MARTELLI;

– ricorrente –

e contro

COMUNE DI GENOVA-DIREZIONI TRIBUTI-UFFICIO ICI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 894/2015 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 25/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 894, del 25 agosto 2015, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha accolto, previa riunione, gli appelli proposti dal Comune di Genova e, in integrale riforma delle decisioni di prime cure, ha ritenuto la legittimità di due avvisi di accertamento emessi in relazione all’ICI dovuta dalla Federazione Italiana Vela, per i periodi di imposta 2006 e 2008, rilevando che l’immobile sottoposto a tassazione, censito in catastato nella categoria A/10, non era destinato, “in via diretta e non mediata”, alla pratica sportiva, risultando, diversamente, utilizzato per lo svolgimento di “attività di tipo organizzativo o gestionale”;

2. – la Federazione Italiana della Vela ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi;

– il Comune di Genova non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia, sotto distinti profili, violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), ed al D.Lgs. n. 242 del 1999, art. 15, deducendo, in sintesi, che, – avuto riguardo all’attività sportiva da essa esponente svolta, secondo disposizioni statutarie ed in attuazione delle disposizioni di legge evocate, al fine della promozione, organizzazione, e disciplina, sull’intero territorio nazionale, dell’attività velica, dilettantistica ed agonistica, quale Autorità nazionale per lo sport della Vela, – detta attività deve essere ricondotta alla reclamata fattispecie di esenzione, venendo in considerazione un complesso di attribuzioni, di rilevanza pubblicistica, il cui esercizio non si risolve in mera attività strumentale ma sostanzia lo stesso svolgimento dell’attività velica che, altrimenti, non potrebbe aver luogo (quale esercizio di una pratica sportiva);

– assume, quindi, la ricorrente che, secondo gli stessi orientamenti della prassi amministrativa, l’attività sportiva deve essere identificata (anche) con l’organizzazione di corsi e tornei, e che impropriamente il giudice del gravame aveva evocato un precedente di legittimità che, più correttamente, andava ascritto alla fattispecie connotata dall’utilizzo diretto dell’immobile da parte di soggetto diverso dal suo proprietario;

– la ricorrente prospetta, poi, la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), cit., con riferimento all’art. 3 Cost. e all’irragionevolezza del (conseguente) trattamento fiscale riservato ad una Federazione sportiva nazionale, – a fronte del riconoscimento della medesima esenzione in favore (esclusivamente) di società ed associazioni che esercitano direttamente la pratica sportiva, – laddove da quel trattamento dovesse risultare escluso lo svolgimento di attività (di promozione, organizzazione e di disciplina dello sport) in difetto delle quali lo “sport neppure potrebbe esistere”;

2. – il ricorso è fondato e va accolto;

3. – il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), disponeva (ratione temporis) l’esenzione dall’imposta comunale per “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, art. 87, comma 1, lett. c), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)”;

3.1 – detta disposizione, – che ha formato oggetto di un nutrito contenzioso quanto ai relativi elementi di fattispecie, – è stata interpretata dalla Corte nel senso che le previste esenzioni “presuppongono il ricorrere di una duplice condizione costituita dall’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dall’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito” (così Cass. Sez. U., 26 novembre 2008, n. 28160 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 luglio 2016, n. 14913; Cass., 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., 6 dicembre 2013, n. 27418; Cass., 11 maggio 2012, n. 7385); e che, altrimenti detto, occorrono, ai fini dell’integrazione dell’esenzione, un requisito oggettivo, – rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, – e di un requisito soggettivo, – costituito, a sua volta, dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali – (v., ex plurimis, Cass., 30 aprile 2019, n. 11409; Cass., 20 luglio 2016, n. 14913; Cass., 4 maggio 2016, n. 8870; Cass., 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., 21 marzo 2012, n. 4502);

3.2 – nella fattispecie, come anticipato, la ragione del contendere si incentra sulla sussistenza del requisito cd. oggettivo, – posto che non è controverso, alla stessa stregua della gravata pronuncia, che l’immobile sia direttamente utilizzato dalla Federazione Italiana Vela e che questa si identifichi, a sua volta, in un ente non commerciale (che, anche in concreto, non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale; D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73, comma 1, lett. c), già art. 87, comma 1, lett. c), cit.), – e, nello specifico, nella nozione di attività sportiva che il giudice del gravame ha identificato con l’esercizio, “in via diretta e non mediata”, della pratica sportiva, ritenendo, diversamente, escluso dall’àmbito applicativo della disposizione di favore lo svolgimento di “attività di tipo organizzativo o gestionale”;

3.3 – nel contesto della disciplina nazionale delle attività sportive, le federazioni sportive, – che hanno natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato (il cui riconoscimento come persone giuridiche, ai sensi del D.P.R. n. 361 del 2000, presuppone il “riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale” del CONI), – “non perseguono fini di lucro” e “svolgono l’attività sportiva” conformandosi a “deliberazioni e… indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI” (D.Lgs. n. 242 del 1999, art. 15, commi 1, 2 e 6); le stesse federazioni, quindi, – che concorrono, a vario titolo, alla composizione degli organi del CONI che è, esso stesso, la “Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate” (D.Lgs. n. 242 del 1992, art. 2, comma 1, e artt. 3 e ss.), – sono sottoposte ai poteri di controllo, di indirizzo e di vigilanza del CONI, che ne approva i relativi statuti e bilanci, e, a loro volta, sono titolari, – al di là dell’attività di promozione, di organizzazione e di disciplina delle attività sportive chè fanno loro capo, – di poteri di controllo sulle società sportive (I. n. 91 del 1981, artt. 10, 11, 12 e 13; v., altresì, il D.Lgs. n. 142 del 1999, art. 5, comma 2, lett. e bis), e art. 13, comma 2 bis) oltrechè di quelli correlati all’esercizio della giustizia sportiva (D.Lgs. n. 242 del 1999, art. 7, comma 2, lett. h bis); D.L. n. 220 del 2003, conv. in L. n. 280 del 2003);

3.4 – così come reso esplicito dai dati normativi sopra riassunti, ed al di là dello stesso dato testuale alla cui stregua, come si è detto, le federazioni sportive nazionali svolgono “attività sportiva” (D.Lgs. n. 242 del 1999, art. 15, comma 1), – il complesso delle funzioni riservate alla Federazione Italiana della Vela costituisce precondizione della medesima prospettabilità di una pratica sportiva che, in quanto esercitata da un ente non commerciale, integra l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), con riferimento agli immobili “destinati esclusivamente allo svolgimento di attività… sportive”; di vero non potendosi avere svolgimento di attività sportiva velistica se non nel contesto delle regole (di organizzazione e di funzionamento) della specifica disciplina che (inequivocamente) rimandano alle attribuzioni, ed alle competenze, della corrispondente federazione sportiva;

– l’attività della federazione sportiva, e del relativo apparato, – in quanto involgente l’organizzazione della specifica disciplina sportiva e, dunque, la sua concreta articolazione tanto per l’esercizio della pratica sportiva (dietro organizzazione, tra l’altro, di competizioni e manifestazioni veliche) quanto per le sue stesse regole di ordinario svolgimento (con attività formative e di predisposizione della stessa attività arbitrale), – può, pertanto, considerarsi strumentale (“di tipo organizzativo o gestionale”) solo in senso improprio in quanto finisce, diversamente, per identificarsi essa stessa con l’attività sportiva (così) regolamentata; nè, del resto, potrebbe ritenersi ragionevole, così come denuncia la ricorrente, che il legislatore, nel riferirsi all’attività sportiva, abbia avuto a mente l’esercizio della pratica sportiva da parte di società ed associazioni sportive (v., quanto alla relativa equiparazione, Cass., 5 aprile 2019, n. 9614) e non anche l’attività svolta dalla federazioni sportive nazionali che, quali enti non commerciali, condizionano, a vario titolo, lo stesso esercizio di quell’attività sportiva;

3.5 – è ben vero, poi, che, secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte, – e della stessa giurisprudenza costituzionale secondo la quale le disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali, quali norme di carattere eccezionale e derogatorio, “costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità (sentenza n. 292 del 1987; ordinanza n. 174 del 2001)… con la conseguenza che la Corte stessa non può estenderne l’ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi (sentenze n. 6 del 2014, n. 275 del 2005, n. 27 del 2001, n. 431 del 1997 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 103 del 2012, n. 203 del 2011, n. 144 del 2009 e n. 10 del 1999)” (così Corte Cost., 20 maggio 2016, n. 111 cui adde Corte Cost., 27 giugno 2017, n. 153), – le disposizioni agevolative costituiscono altrettante deroghe al sistema definito dalle norme tributarie impositrici, ed all’ambito dell’imposizione tracciato dal legislatore con compiuta indicazione di oggetti e soggetti tassabili, così che “non diversamente dalle norme impositive, in relazione alle quali è pacificamente escluso che la tassazione possa investire oggetti o soggetti non espressamente indicati dal dato normativo, anche le norme agevolative, per ineludibile simmetria, declinano un catalogo completo, insuscettibile di integrazione che trascenda i confini semantici del dato suddetto.”, risultando dette disposizioni sottoposte “ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale” ed insuscettibili (anche) di un’interpretazione logico-evolutiva e costituzionalmente orientata (v. Cass. Sez. U., 3 giugno 2015, n. 11373 cui adde, ex plurimis, Cass., 27 aprile 2018, n. 10213; Cass., 9 aprile 2018, n. 8618; Cass. Sez. U., 22 settembre 2016, n. 18574; Cass., 25 marzo 2011, n. 6925);

– nella fattispecie, però, l’applicazione dell’esenzione in discorso consegue da un’interpretazione che rimane tutta interna al dato normativo, avuto riguardo ai suoi segni letterali ed allo scopo perseguito dal legislatore (l’esenzione dall’imposta comunale per gli “immobili destinati ad attività peculiari che non siano produttive di lucro e di reddito”; v. Corte Cost., Corte Cost., 2 aprile 1999, n. 119), essendosi, per vero, costantemente rilevato che “anche in presenza di disposizioni eccezionali o di carattere tassativo l’interprete è tenuto a ricercare, pur senza superarlo arbitrariamente, l’esatto valore semantico della formula legislativa al fine di stabilire se la regula juris debba essere “estesa” (o, più esattamente, dichiarata applicabile), secondo l’intenzione del legislatore, a casi che pur non risultando espressamente considerati nel testo della norma, debbono ritenersi in esso implicitamente compresi e disciplinati”, alla stregua, quindi, di un’interpretazione volta ad enucleare la “massima capacità di espansione” del contenuto della disposizione normativa (v. Cass., 30 dicembre 2011, n. 30722; Cass. Sez. U., 20 ottobre 2010, n. 21493; Cass. Sez. U., 17 maggio 2010, n. 11930; Cass. Sez. U., 9 marzo 1990, n. 1919);

3.6 -va, da ultimo, rimarcato che, nei termini sin qui esposti, la fattispecie in trattazione non è riconducibile al precedente della Corte evocato dalla gravata sentenza (Cass., 24 febbraio 2012, n. 2821), qui emergendo, dunque, che l’attività della Federazione non può considerarsi come meramente strumentale (“di tipo organizzativo o gestionale”) perchè, diversamente, si identifica essa stessa con l’attività sportiva regolamentata;

4. – l’impugnata sentenza, pertanto, va cassata con rinvio, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Liguria che, nel procedere al riesame in fatto della controversia, quanto alla ricorrenza del requisito oggettivo dell’agevolazione, si atterrà ai principi di diritto sopra esposti (sub 3.4).

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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