Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1568 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 1568 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso 14254-2015 proposto da:
SILVERA CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CAPO MISENO 21, presso lo studio dell’avvocato GLORIA
NATICCHIONI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FRANCESCO NATICCHIONI giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
2017
2283

ELEUTERI GALLONI LIANA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ANGELO SECCHI 4, presso lo studio
dell’avvocato ENZO OTTOLENGHI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati PIERLUIGI
STEFANELLI, UGO LIMENTANI giusta procura speciale a

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Data pubblicazione: 23/01/2018

margine del controricorso;
– controricorrentenonchè contro

FALLIMENTO L’OASI SRL;
– intimato –

D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
DELL’UTRI;

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avverso la sentenza n. 2159/2014 della CORTE

Rilevato che, con sentenza resa in data 15/4/2014, la Corte
d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da Liana
Eieuteri, e in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la
dumartda proposta da Carlo Siivera per l’aetértàhldrito dèlià 9iffiiiiazione relativa (soggettiva e oggettiva) del contratto di locazione ad

interposto, del quale il Silvera era legale rappresentante) (in qualità
di conduttrice) e da Liana Eleuteri (in qualità di locatrice), oltre alla
condanna di quest’ultima al rimborso dei canoni corrisposti in eccesso
dal Silvera, quale parte effettiva (dissimulata) del contratto di locazione de quo, che i contraenti reali avevano inteso stipulare per uso
abitativo;
che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la sussistenza di elementi di valutazione probatoria suscettibili
di escludere il carattere simulato del contratto di locazione concluso
tra L’Oasi s.r.l. (nelle more fallita) e la Eleuteri, con il conseguente
accertamento dell’infondatezza di tutte le domande originariamente
proposte dal Silvera;
che avverso la sentenza d’appello, Carlo Silvera propone ricorso
per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;
che Liana Eleuteri resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il
deposito di memoria;
che il fallimento de L’Oasi s.r.I., cui il giudizio di cassazione è stato esteso per integrazione del contraddittorio, non ha svolto difese in
questa sede;
considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la
sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in
relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale del
tutto trascurato: 1) che la Eleuteri aveva in precedenza proposto un
primo giudizio per convalida di sfratto nei confronti del Silvera in proprio (e non quale legale rappresentante de L’Oasi s.r.I.) sulla base di

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uso ufficio concluso dalla società L’Oasi s.r.l. (soggetto asseritamente

un contratto di locazione la cui sottoscrizione era stata poi disconosciuta dal Silvera (con la conseguente attestazione della consapevolezza, da parte della proprietaria, della qualità del Silvera quale effettivo conduttore); 2) che al contratto di locazione simulato concluso
con L’Oasi s.r.l. era stata apposta una clausola aggiuntiva attraverso

gione della prevista esecuzione di lavori da parte del conduttore (con
la conseguente attestazione dell’implicito consenso della proprietaria
all’esecuzione di tali opere al fine di adibire l’immobile locato ad uso
abitativo); 3) che i lavori realizzati all’interno dell’appartamento locato erano stati diretti dell’arch. Federica Galloni, figlia della Eleuteri e
comproprietaria per due terzi dell’immobile (a sua volta personalmente attrice nel giudizio proposto per la convalida dello sfratto intimato
al Silvera) (con la conseguente attestazione di un personale interesse
della stessa Galloni nel rapporto di locazione in esame); 4) che i lavori eseguiti dall’arch. Galloni si risolsero in una totale ristrutturazione
dell’immobile al fine di consentirne l’obiettiva destinazione ad un uso
abitativo (con la conseguente attestazione del carattere meramente
simulato della formale destinazione dell’immobile ad uso ufficio);
che il motivo è inammissibile;
che, al riguardo, osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del
11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
(quale risultante dalla formulazione dell’art. 54, co. 1, lett. b), del d.I
n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del
quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;
che, secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza
di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il
sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della mo-

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la quale le parti avevano previsto la decurtazione di un importo in ra-

tivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto
materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la corte di cassazione a
verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un

della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali
(rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto
di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato,
avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo
escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,
ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881;
Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);
che, ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in
esame, avendo il ricorrente dedotto il preteso rilievo di circostanze di
fatto prive di quell’incidenza decisiva tale per cui, l’eventuale considerazione delle stesse, da parte del giudice a quo, avrebbe (in ipotesi)
condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia;
che, infatti, mentre la prima circostanza dedotta dal Silvera ha riguardo alla deduzione, nel pregresso giudizio, di un rapporto fondato
su un accordo contrattuale diverso da quello oggetto di giudizio (non
rilevando, pertanto, nel senso preteso dal ricorrente), dei restanti fatti richiamati non emergono, in modo certo e univoco, gli asseriti profili di decisività in relazione al punto concernente la prestazione del
consenso della Eleuteri a quella specifica trasformazione materiale
dell’immobile locato suscettibile di adibirlo ad un uso abitativo, avendo la Corte territoriale apprezzato, in modo non logicamente abnorme, la perdurante compatibilità dell’uso diverso da abitazione nono-

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fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo

stante l’avvenuta unificazione del bene locato all’appartamento contiguo e l’esecuzione dei lavori preordinati a realizzarla;
che, pertanto, varrà considerare come, attraverso le odierne censure, il ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito
dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coe-

prospettata in questa sede di legittimità;
che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 3 e 111 Cost., nonché dell’art. 6
Cedu, nonché per violazione falsa e applicazione degli artt. 115, co.
2, 116, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e degli artt. 2727 e 2729
c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale
inammissibilmente sottovalutato il ruolo dell’arch. Galloni ai fini
dell’interpretazione dei rapporti intercorsi tra le parti (con particolare
riguardo alla Comune consapevolezza della realizzazione di opere destinate all’adibizione dell’immobile locato ad un uso abitativo), trascurando che la stessa fosse, non sono la figlia della Eleuteri, ma anche
la comproprietaria dell’immobile locato, in tal modo sottraendosi
all’obbligo di valutare gli elementi presuntivi offerti dalle parti (compresi gli ulteriori indici analiticamente richiamati in ricorso) nel rispetto delle più elementari regole della logica e delle massime di esperienza comunemente condivise, pervenendo a un totale svuotamento
delle risultanze istruttorie e a una sostanziale contravvenzione delle
norme metodologiche riferite alla formulazione del giudizio di fatto;
che la censura è inammissibile;
che, al riguardo, osserva il Collegio come, con il motivo in esame,
il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del
provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme giuridiche richiamate – allega un’erronea ricognizione, da parte
del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze
di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della

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renza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente

norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di
merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente
sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n.
26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la pro-

norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di
un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente il Silvera nella
prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto
a quanto operato dal giudice a quo,
che, infatti, osserva il Collegio come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento
del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, iato oculi, di quella minima capacità
rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza;
che, pertanto, nel caso di specie, al di là del formale richiamo,
contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio
di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella
negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del
contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente
acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;
che tale argomentazione critica appare con evidenza diretta a
censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta,
di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare
il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

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spettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle

che, ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un
errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza

581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non
potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti
dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
che, con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 e 13 Cedu, 101 e
102 c.p.c., 2909 c.c., nonché degli artt. 2 Cost. e 88 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente applicato il principio dell’efficacia riflessa del giudicato riferito
alla pronuncia (divenuta definitiva) della convalida di sfratto emessa
nei confronti de L’Oasi s.r.l. in relazione al contratto di locazione stipulato con la Eleuteri, non potendo ritenersi legittima alcuna forma di
opponibilità di detta pronuncia nei confronti del Silvera, quale titolare
di una situazione giuridica del tutto autonoma rispetto a quelle poste
a oggetto del giudizio intercorso tra la Eleuteri e L’Oasi s.r.I.;
che il motivo è infondato;
che, al riguardo, osserva il Collegio come la corte d’appello, lungi
dal conferire rilievo alla pretesa efficacia riflessa del giudicato de quo,
abbia piuttosto legittimamente ammesso la possibilità di trarre, dalla
ridetta esperienza giudiziaria, argomenti di valutazione probatoria
(sostanzialmente connessi al valore rappresentativo del complessivo
comportamento delle parti) tali da giustificare, in combinazione con
l’esame di ulteriori indici istruttori d’indole presuntiva, l’inferenza critica di una situazione di fatto del tutto incompatibile con il preteso ca-

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doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv.

rattere simulato del contratto di locazione tra la EleuterikL’Oasi s.r.I.;
e tanto, sulla base di una motivazione giuridicamente corretta, siccome dotata di sufficiente congruità sul piano logico-formale e di
adeguata linearità argomentativa, sì da escludere il ricorso di alcuno
dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa

che, con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2 Cost., 88 c.p.c., 1175 e 1375 c.c. (in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato di rilevare la violazione dei principi di lealtà e probità processuale, nonché del dovere di solidarietà sociale e di buona fede, in cui
sarebbe incorsa la Eleuteri nell’agire in giudizio nei confronti della curatela fallimentare de L’Oasi s.r.I., e dunque alle spalle dell’effettivo
conduttore Silvera, in tal modo consumando un obiettivo abuso dello
strumento processuale;
che il motivo è manifestamente infondato;
che, infatti, una volta esclusa la dimostrazione del carattere simulato del contratto di locazione concluso tra le. Eleuteri e L’Oasi s.r.I.,
deve ritenuta coerentemente inconfigurabile alcuna forma di abuso
nell’iniziativa processuale della locatrice vòlta a tutelare le proprie ragioni nei confronti della propria controparte contrattuale (e, a seguito
del relativo fallimento, dei relativi organi di gestione);
che, con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione
all’arti. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato di
considerare le deduzioni articolate dalla difesa del Silvera in relazione
al giudizio per convalida di sfratto intercorso tra la Eleuteri e L’Oasi
s.r.l. (e analiticamente riportate in ricorso), in tal modo non avvedendosi della circostanza che il giudicato formatosi su tale controversia
aveva rappresentato l’effetto di errori, se non di un vero e proprio dolo, commessi ai danni del Silvera;

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sede;

che la censura è inammissibile;
che, infatti, esclusa l’ammissibilità dell’introduzione, in questa sede processuale, di considerazioni concernenti la regolarità o la validità
di procedimenti o giudizi già altrove conclusi con l’adozione di pronunce divenute definitive, è appena il caso di rilevare come, anche in

zione al primo motivo), il ricorrente ha del tutto trascurato di evidenziare e/o di articolare concretamente i profili di effettiva e certa decisività dei fatti dedotti, suscettibili di condizionare l’ammissibilità del
motivo di impugnazione, limitandosi a prospettare una mera rilettura
nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità;
che, pertanto, sulla base delle considerazioni sin qui richiamate,
rilevata la complessiva infondatezza dei motivi d’impugnazione,
dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di
cui al dispositivo, oltre alla condanna al pagamento del doppio contributo ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate
in complessivi euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come
per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa-

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questo caso (come già in precedenza evidenziato: cfr. supra in rela-

ri a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile della Corte Suprema di Cassazione del 23/11/2017.

Rober Vivaldi

Il Prjdéìite

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