Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1568 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2785-2015 proposto da:

COGEIN – CONSORZIO GENERALE INFRASTRUTTURE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALESSANDRIA 208, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

CARDARELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO DI MAJO

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PUBLISERVIZI SRL, in qualità di Concessionaria dei servizi Comunali

ICI, TARSU e Acque Reflue, in persona del Presidente del CdA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 16, presso lo

studio legale CARAVELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO

CENTORI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5727/28/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI del 14/04/2014, depositata il 09/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA;

udito l’Avvocato Paolo Centore difensore della controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. e datò atto che non si è ritenuto di adottare la motivazione semplificata, osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo di ricorso, il consorzio COGEIN censura la “nullità per contraddittorietà ed insufficiente valutazione, della sentenza n. 5727/14 con cui la C.T.R. Campania ha erroneamente ritenuto irrilevante il rapporto sinallagmatico intercorrente tra il Consorzio ed il Comune di Caserta, avente ad oggetto la gestione di un parcheggio sotterraneo, nulla essendo dato “evincere in sentenza circa il motivo per il quale il Cogein pur dovendo ripianare un abnorme passivo sia stato chiesto dall’ente impositore del pagamento di un onere che farebbe accrescere il credito del concessionario nei confronti del Comune”.

2. Con il secondo – rubricato “nullità assoluta della notifica dell’avviso di accertamento” – il ricorrente assume che la C.T.R. avrebbe errato a ritenere infondata l’eccezione di nullità della notificazione dell’avviso di accertamento “inviato a mezzo raccomandata con ricevuta priva di qualsivoglia relata di notifica”, in violazione dell’art. 148 c.p.c..

3. Il terzo mezzo – rubricato assoluta dell’avviso di accertamento per insufficiente e carente motivazione e violazione della normativa di cui allo statuto del contribuente” – segnala “l’errore commesso dal giudicante laddove ha ritenuto che l’atto impugnato non configuri alcuna della L. n. 212 del 2000, art. 7” nonostante la mancata allegazione delle delibere comunali ed il “generico riferimento a dati catastali e planimetrie che sono in possesso dell’ente”.

4. I tre motivi – formalmente difformi dal paradigma tipico dei vizi denunziabili ai sensi dell’art. 360 c.p.c. – sono comunque infondati.

5. Quanto al primo, è assolutamente corretto il rilievo del giudice d’appello circa l’irrilevanza, ai fini della TARSU dovuta per la detenzione del parcheggio gestito dal Consorzio, delle pretese creditorie vantate da quest’ultimo nei confronti dell’ente comunale impositore, aventi titolo nella convenzione stipulata inter partes, avendo la C.T.R. giustamente osservato che il presupposto impositivo D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 62 “risiede nella occupazione e/o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, anche a prescindere dl concreto utilizzo del servizio, ed è stato peraltro documentata la effettuazione del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani con riferimento all’area in esame”.

6. Anche la statuizione per cui la notifica dell’avviso di accertamento poteva essere effettuata dal concessionario “a mezzo raccomandata, che era onere del contribuente dimostrare non pervenuta a sua conoscenza” è conforme all’indirizzo di questa Corte in base al quale, in caso di notifica effettuata mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trova applicazione la disciplina del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non la L. n. 890 del 1982, sicchè non va redatta alcuna relata di notifica e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione (Cass. sez. 5, nn. 14501/16 e 15315/14; conf. Sez. 6 – 5, n. 12083/16).

7. Infine, la C.T.R. ha rilevato che “fatto impugnato consente la chiara individuazione della fonte normativa, dei presupposti di fatto e diritto, della annualità, dell’entità della pretesa tributaria”, tanto che “il contribuente è apparso pienamente a conoscenza di ogni dettaglio relativo”; nè rileva la mancata allegazione delle delibere comunali, avendo questa Corte precisato che “sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione L. n. 212 del 2000, ex art. 7 gli atti irrilevanti e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione” (Cass. sez. 5, nn. 13106/12 e 25371/08).

8. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimb. forf., Iva e Cp come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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