Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15679 del 28/07/2016

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 28/07/2016), n.15679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano P. – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18396-2013 proposto da:

D.C.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avv. MARIO

CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE GALLENCA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CHEMETALL ITALIA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GRAMSCI 20, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO PERONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CRISTINA SOMA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/01/201 r.g.n. 2065/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito l’Avvocato GALLENCA GIUSEPPE;

udito l’Avvocato PERONE GIANCARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ing. D.C. appellava la sentenza del Tribunale di Monza n. 640/11, con cui venne respinta la sua domanda nei confronti di Chemetall Italia s.r.l. diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia, nulli o illegittimità del licenziamento intimatogli in data 20 aprile 2009, con conseguente condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno, oltre a quella inerente il pagamento del bonus per i risultati raggiunti per il periodo 2008/2009.

Si costituiva la società, eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., e contrastando nel merito il gravame.

Con sentenza depositata il 16 gennaio 2013, la Corte d’appello di Milano respingeva l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il D.C., affidato a sei motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la societàcon controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre pregiudizialmente respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per dedotta violazione dell’art. 366 c.p.c.. Ed invero seppure questa Corte ha ritenuto viziato, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorso che si limiti a riprodurre la copia integrale della sentenza impugnata (cfr., per tutte, Cass. sez. un. n. 5698/12), deve evidenziarsi che nella fattispecie il ricorrente non si limita, sotto tale profilo, a riprodurre tale atto, ma espone i fatti, ed in particolare quelli oggetto di censura (la non contestualità del licenziamento rispetto alle comunicazioni di cui L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9), evidenziandone poi chiaramente le ragioni.

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Lamenta che la sentenza impugnata equiparò erroneamente il concetto di contestualità con quello della coevità, ritenendo contestuale al licenziamento del 20.4.09, la comunicazione alle OO.SS ed agli uffici pubblici del 27.4.09.

Evidenzia che tale ultima comunicazione doveva invece essere quanto meno contemporanea ai licenziamenti, rimarcando, sotto tale profilo, che la lettera di licenziamento faceva decorrere l’efficacia della risoluzione del rapporto dal ricevimento della stessa (24.4.09), essendo in essa contenuto l’esonero dal prestare lavoro durante il periodo di preavviso.

1.1 – Il motivo è fondato, dovendosi dare continuità alla giurisprudenza ormai consolidata in tema di adempimento dell’onere di cui L. n. 223 del 1991, art. 4 comma 9, (cfr., e pluribus, Cass. n. 22024/15; Cass. n. 8680/15; Cass. n. 16448/13; Cass. n. 7490/11; Cass. n. 7407/10; Cass. n. 16776/09; Cass. n. 1722/09; Cass. n. 15898/05).

Il requisito della contestualità fra comunicazione del recesso al lavoratore e comunicazione alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro dell’elenco dei dipendenti licenziati e delle modalità di applicazione dei criteri di scelta, contestualità richiesta a pena d’inefficacia del licenziamento, deve essere infatti valutato – in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido, analitico e con termini molto ristretti – nel senso di una indispensabile contemporaneità delle due comunicazioni, la cui mancanza può non determinare l’inefficacia del recesso solo se sostenuta da giustificati motivi di natura oggettiva, della cui prova è onerato il datore di lavoro.

Nel caso di specie, i sette giorni di ritardo – rispetto al licenziamento nell’invio della comunicazione alle organizzazioni sindacali e agli uffici del lavoro sono tali da compromettere il requisito della contestualità prescritto L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9: la contraria soluzione colliderebbe con la ratio della disposizione in commento.

Infatti, essendo sufficiente che il licenziamento venga comunicato per iscritto senza necessità di ulteriore motivazione (nel regime vigente prima della L. n. 92 del 2012, che è quello che viene in rilievo nel caso in esame), solo attraverso le comunicazioni di cui all’art. 4, comma 9 cit., l’interessato può apprendere, seppur in via indiretta, le ragioni della messa in mobilità (cfr. Cass. n. 11258/2000; Cass. n. 5718/99).

Dunque, la comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, risponde alla funzione di rendere visibile – e, quindi, controllabile dalle organizzazioni sindacali (e, tramite queste, anche dai singoli lavoratori) – la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta. La concreta possibilità di tale controllo è l’indispensabile presupposto affinchè il lavoratore possa motivatamente sollecitare il datore di lavoro a revocare il licenziamento (magari evidenziando la violazione dei criteri di scelta) e poi, se del caso, impugnare in sede giudiziaria il recesso.

In tale ottica è pur consentito che le comunicazioni precedano l’intimazione dei licenziamenti, così meglio assolvendosi quella funzione di garanzia e controllo di cui s’è detto, il che permette al datore di lavoro di attenuare la rigidità degli oneri posti a suo carico.

Non è -invece – possibile ritenere il contrario, a meno che tale contestualità sia stata resa impossibile per caso fortuito o forza maggiore da dimostrarsi ad iniziativa del datore di lavoro, il che non risulta essere avvenuto nella vicenda in oggetto.

Ora, poichè il termine per impugnare il recesso decorre, secondo il chiaro dettato normativo, in ogni caso dalla sua comunicazione per iscritto, la mancanza delle contestuali comunicazioni già attribuisce all’interessato il diritto di ottenere l’accertamento dell’inefficacia del licenziamento, di guisa che la tardiva comunicazione incide sull’esercizio del diritto del lavoratore di impugnare a ragion veduta il suo recesso, dovendo attendere la suddetta comunicazione alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro per poter apprendere compiutamente le modalità di applicazione dei criteri di scelta del personale licenziato, con il rischio di consumare nel frattempo – in tutto o in parte – l’arco dei 60 giorni entro cui adempiere l’onere previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 6; oppure lo indurrebbe a procedere in via prudenziale sempre e comunque all’impugnativa extragiudiziale del licenziamento, anche quando, all’esito della successiva verifica delle suddette modalità, esso si riveli senza dubbio alcuno legittimo.

In breve, una nozione elastica del requisito della contestualità contraddice quella funzione di garanzia dei lavoratori licenziati propria delle comunicazioni da inviare alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro e si rivela incoerente con il disegno normativo contenuto nella L. n. 223 del 1991.

La riscontrata violazione determina di per sè, ai sensi L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3, l’inefficacia del licenziamento dell’odierno ricorrente.

Analoghi principi sono esposti nella recente pronuncia n. 2322/16 di questa Corte, ove si è rimarcato che in materia “nessuna comunicazione dei motivi viene prescritta con riguardo al singolo lavoratore, essendo sufficiente che il recesso venga operato tramite atto scritto, sicchè solo attraverso le comunicazioni alle organizzazioni sindacali e agli altri soggetti istituzionali è reso possibile ai lavoratori interessati di conoscere in via indiretta le ragioni della loro collocazione in mobilità (cfr. Cass. n. 5578/2004; Cass. n. 1722/2009). Ne deriva che il riferimento alla “contestualità” delle comunicazioni intercetta, quale sua ratio, l’esigenza di rendere visibile, e quindi controllabile, dalle associazioni di categoria oltre che dagli uffici pubblici competenti, la corretta applicazione della procedura con riferimento ai criteri di scelta seguiti ai fini della collocazione in mobilità e che tale possibilità di controllo si pone quale indispensabile presupposto per la tutela giurisdizionale riconosciuta al singolo dipendente. Nè ad escludere che la contestualità prescritta dalla norma sia in funzione anche della conoscibilità del corretto esercizio del potere da parte dei singoli dipendenti può valere la considerazione che la motivazione del recesso, nemmeno prescritta dalla L. n. 604 del 1966, nel caso di licenziamenti individuali, a maggior ragione non è configuratali in materia di licenziamenti collettivi, ove il lavoratore si trova in una situazione di minore debolezza contrattuale, per la presenza di penetranti controlli delle organizzazioni sindacali e degli uffici pubblici (così Cass. n. 4970/2006), dal momento che la tutela collettiva assicurata dalla procedimentalizzazione dei poteri dell’imprenditore non esclude certo, pur nell’ambito dei licenziamenti collettivi, la tutela individuale, rappresentando la comunicazione congiunta prevista dalla norma in esame uno specifico termine di collegamento fra il momento collettivo e quello individuale (Cass. n. 24341/10). Da quanto osservato discende che nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità non trova spazio una nozione elastica del requisito della contestualità (invocata nel caso oggi in esame dalla società Chemetall Italia), poichè la stessa “contraddice la funzione di garanzia dei lavoratori licenziati attribuita alle comunicazioni da inviare alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro e si rileva incoerente con il disegno normativo contenuto nella L. n. 223 del 1991”. Ne risultano esaltati i connotati di rigidità della procedura, con la conseguenza che “la riscontrata violazione determina di per sè, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3, l’inefficacia del licenziamento” (cfr. Cass. n. 8680/15).

Alla luce dei principi enunciati e della funzione di garanzia delle comunicazioni di cui L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, come sopra delineata, risulta chiaro che la nozione di contestualità delle medesime deve essere intesa in senso proprio e rigoroso di sostanziale contemporaneità dell’esecuzione dei relativi adempimenti da parte del datore di lavoro, senza che possa assumere rilevanza lo ius superveniens, operativo solo con riferimento ai licenziamenti intervenuti dopo l’entrata in vigore della L. 92 del 2012 e non applicabile retroattivamente.

2. – L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento dei restanti, con i quali il ricorrente ha denunciato: a) la violazione degli artt. 429, 132 e 161 c.p.c.; art. 132 c.p.c., n. 4, art. 161 c.p.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), oltre alla violazione dell’art. 112 c.p.c., (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere la corte di merito, pur avendo in dispositivo chiaramente rigettato l’appello, nella parte motiva accennato ad una inammissibilità del gravame, per difetto di specificità, che non avrebbe consentito la richiesta riforma della sentenza di prime cure; b) la violazione degli L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24, per non avere la sentenza impugnata verificato se i criteri di scelta adottati fossero o meno legittimi e se l’azienda si fosse attenuta agli stessi nell’individuare il D.C. come soggetto da licenziare; c) la violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., in relazione agli artt. 115, 420 e 183 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata ammesso la prova contraria proposta dal D.C..

3. – La sentenza impugnata deve dunque cassarsi in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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